CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42720/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente si duole della mancata esclusione della recidiva qualificata, deducendo erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi che regolano la materia, adducendo congrua motivazione a sostegno della maggiore capacità a delinquere rivelata dall'imputato a fronte del cospicuo numero di precedenti penali da cui risulta gravato; ritenuto che la doglianza riguardante la risalenza dei precedenti penali è stata parimenti vagliata dalla Corte di merito e disattesa con motivazione non censurabile in questa sede (in sentenza si è posto in evidenza come, sebbene i precedenti non siano recenti, essi si sono susseguiti senza soluzione di continuità dal 1990 al 2001, rivelando una particolare inclinazione a delinquere, idonea a fondare il giudizio di accentuata pericolosità espresso in relazione alla condotta per cui si procede). Considerato che si tratta di motivazione esente dai vizi lamentati dalla difesa, conforme ai principi enunciati in questa sede (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 15/02/2012, Marcianò, Rv. 251690). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell