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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 ottobre 2018

Cassazione n. 18605/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1230/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

POTENZA n. 529/2018 depositata il10/10/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la [OSCURATO:PERSONA] della Basilicata, con la sentenza n. 529/02/2018 depositata in data 10/10/2018 e non notificata, in parziale accoglimento dell’ appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Potenza n. 271/01/2017 annullava le cartelle impugnate per il complessivo importo di euro 41.381,30 ritenendo fondate le eccezioni di prescrizione formulate con riferimento a talune delle cartelle impugnate, confermando la sentenza di primo grado nella parte in cui era stata rigettata l’ impugnazione relativa alle seguenti cartelle di pagamento nn. 0922001000391808116000, 092200000303199553000 e 0922010009589057000;

2. ad avviso della [OSCURATO:PERSONA] dovevano ritenersi inammissibili le eccezioni di nullità delle notifiche delle predette cartelle formulate con i motivi aggiunti ex art. 24 D.lgs. n. 546/1992 in quanto già nel ricorso introduttivo erano state indicate le date di notifica delle singole cartelle senza che il contribuente avesse contestato alcunché, sicchè la relativa questione era da ritenere tardiva ed inammissibile ed infondate le eccezioni di prescrizione formulate relativamente alle cartelle nn. 0922001000391808116000, 092200000303199553000 e 0922010009589057000 in quanto derivanti da sentenze passate in giudicato e da un decreto ingiuntivo, non opposto, per le quali operava il termine di prescrizione decennale;

3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi;

4. l’Agenzia delle Entrate, ADER, la Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Potenza nonché il comune di Baragiano sono rimasti intimati;

5. il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-biscod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo del ricorso si deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione degli artt. 84,115 e 229 cod. proc. civ. nonché 2733 cod. civ. in combinato disposto con l’art. 1, comma 2 d.lgs.546/1992;

1.1. ad avviso di parte ricorrente dal momento che l’atto introduttivo non risultava sottoscritto dal ricorrente, dovendosi pertanto escludere ogni valenza confessoria, le domande volte a dichiarare la nullità delle notifiche formulate con i motivi aggiunti erano da ritenere pienamente ammissibili;

2. con il secondo motivo si deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione dell’art. 148 cod. proc. civ. in combinato disposto con gli artt. 2725, comma 2, e 2729, comma 2, cod. civ.;

2.1. secondo il ricorrente, la sentenza era da ritenere, comunque, erronea in diritto in quanto aveva desunto la prova della ritualità delle notifiche dalla inammissibilità per tardività dell’atto di integrazione dei motivi;

3. con il terzo motivo sideduce, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992;

3.1. ad avviso del contribuente era erroneo il ragionamento dei giudici di merito che avevano considerato l’ipotetica mera conoscenza da parte del contribuente dell’esistenza delle cartelle quale dies a quodel termine per proporre impugnazione in assenza di una verifica del regolare perfezionamento del procedimento notificatorio;

4. con il quarto motivo si deduce, ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti;

4.1. si assume che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva esaminato la questione relativa all’ idoneità dell’atto di pignoramento presso terzi del 22/09/2001 e del successivo atto di citazione ex art.548 cod. proc. civ. di Equitalia ad interrompere la prescrizione dei crediti tributari;

5. il ricorso va rigettato;

5.1. i primi tre motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono infondati;

5.2. per giurisprudenza costante di questa Corte nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma della impugnazione dell'atto tributario per vizi formali o sostanziali, l'indagine sul rapporto sostanziale non può che essere limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado, con la conseguenza che, ove il contribuente deduca specifici vizi di invalidità dell'atto impugnato, il Giudice deve attenersi all'esame di essi e non può, "ex officio", annullare il provvedimento impositivo per vizi diversi da quelli dedotti, anche se risultanti dagli stessi elementi acquisiti al giudizio, in quanto tali ulteriori profili di illegittimità debbono ritenersi estranei al "thema controversum", come definito dalle scelte del ricorrente: ne consegue che l'oggetto del giudizio, come circoscritto dai motivi di ricorso, può essere modificato solo nei limiti consentiti dalla disciplina processuale e, cioè, con la presentazione di motivi aggiunti, consentita però,d . l gs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 24nel solo caso di "deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione " (cfr.

Corte C ass.

Sez. 5, Sentenza n. 19337 del 22/09/2011; id.Sez. 5, Sentenza n. 23326 del 15/10/2013 nonché Sez. 5, Sentenza n. 15051 del 02/07/2014, Rv. 631568 -01);

5.2. laCommissione Tributaria Regionale ha dichiarato inammissibil i "i motivi aggiunti”in quanto i vizi della notifica dell'atto impositivo erano già conosciuti dal ricorrente all'atto della presentazione del ricorso tant’ è che “per ogni singola cartella” era stato lo stesso contribuente nel ricorso introduttivo “ad indicare la data di notifica”: tale pronuncia deve ritenersi, pertanto , del tutto con forme allo schema della fattispecie considerata dalla norma processuale, in quanto all'accertamento in fatto della carenza del presupposto (mancanza di precedente conoscenza del contenuto del documento prodotto in giudizio) al quale dalla norma processuale è ricollegata la esigenza di tutela del principio del contraddittorio, i giudici di merito hanno fatto, correttamente , seguire l'effetto preclusivo dell'ampliamento del "thema decidendum";

5.3. il regime rigido di preclusioni fissato dal codice di rito rende priva di rilievo la censura relativa alla violazione degli artt. 2725, comma secondo, e 2729, comma secondo, cod. civ. ed alla erronea valutazione da parte dei giudici di appello circa la natura confessoria delle dichiarazioni di cui al ricorso non sottoscritto dalla parte personalmente: ciò che rileva nel caso in esame è, per contro, l’indebito ampliamento dell’oggetto del contendere in violazione del disposto di cui all’ art. 24 cit.;

5.4. indipendentemente dal momento in cui il ricorrente allega di aver preso contezza dell'avvenuto deposito del documento ciò che difetta, ai fini della ammissibilità del motivo, è proprio la specifica critica alla statuizione della sentenza di appello che, con accertamento in fatto,che peraltro all’ evidenza appare corretto, ha ritenuto insussistenti i presupposti che legittimavano il contribuente -attraverso la "integrazione dei motivi di ricorso" - ad estendere il "thema decidendum" al vizio di inesistenza/nullità della notifica dell'atto impositivo, affermando che i vizi contestati erano già conosciuti dal ricorrente all'atto della presentazione del ricorso in quanto, nel corpo del ricorso, si faceva riferimento alle singole date di notifica per ogni cartella (dato questo, invero, risultante inequivocabilmente dal tenore dell’ atto introduttivo);

5.5. sotto altro profilo non può non rilevarsi che il contribuente non chiarisce, nel presente ricorso, quale specifico vizio riguarderebbe le notifiche delle singole cartelle, parlando genericamente di vizi di nullità ed o inesistenza senza tuttavia consentire una corretta disamina del vizio notificatorio denunziato, risultando violato il principio di autosufficienza;

5.6. invero in tema di ricorso per cassazione, l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'"iter" processuale senza compiere generali verifiche degli atti (Sez. 6- 1, Ordinanza n. 23834 del 25/09/2019, Rv. 655419 - 01) ;

5.7. è stato pure, condivisibilmente, osservato che in tema di ricorso per cassazione, ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di autosufficienza, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso (Sez. 5- , Ordi nanza n. 31038 del 30/11/2018, Rv. 651622 -01);

5.8. le argomentazionidei giudici di appello risultano, pertanto , sul punto esent i dai vizi di legittimità denunciati, con conseguente infondatezza deiprimi tre motiv i di ricorso ;

5.9. ilquarto motivo co n cui il contribuente censura la sentenza di appello, sotto il profilo del vizio logico di motivazione exart. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa disamina dei motivi di appello relativi all’ idoneità dell’ atto di pignoramento presso terzi del 22/09/2001 e del successivo atto di citazione ex 548 cod. proc. civ. ad interrompere la prescrizione dei crediti tributari è inammissibile per vari ordini di ragioni;

5.10. in primo luogo va rilevato che, come chiarito da S.U. n. 34476/2019: «La giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai consolidata (Cass., Sez.

Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez.

Un., 18 aprile 2018, n. 9558; Cass., Sez.

Un., 31 dicembre 2018, n. 33679) nell'affermare che: -il novellato testo dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo; - l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie;- neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte delgiudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma; - nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneuticidettati dall'art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione»;

5.2. la censura presenta profili di inammissibilità, giacché denuncia vizi di "omesso esame" di taluni atti (il cui contenuto sarebbe stato idoneo a comprovare la eccepita prescrizione), senza conformarsi al parametro di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv. in legge n 134/2012, il quale ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia);

5.10. sotto altro profilo non può non considerarsi che in ragione della mancata opposizione nei termini di legge delle cartelle esattoriali de quibus, per come ricostruito dalla [OSCURATO:PERSONA], le censure di parte ricorrente non inficiano la ratio decidendi;

5.11. la censura, infine, non coglie in alcun modo nel segno anche in considerazione del fatto che in questa sede il ricorrente, a fronte di una procedura di riscossione basata su actio iudicati, cerc a di porre in discussione la valenza di un titolo giudiziale passato in autorità di giudicato (sentenza pubblicata in data 31 maggio 2007) in ragione di vizi notificatori a monte del giudizio, che non possono certamente essere delibati in questa sede, a fronte del giudicato formatosi;

6. conseguentemente il ricorso proposto deve essere rigettato;

6.1. nulla va disposto in ordine alle spese stante la mancata costituzione di Agenzia delle Entrate, ADER, Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Potenza e comune di Baragiano rimasti intimati;

6.2. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla dispone in odine alle spese; dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di cont

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1230/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. POTENZA n. 529/2018 depositata il10/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la [OSCURATO:PERSONA] della Basilicata, con la sentenza n. 529/02/2018 depositata in data 10/10/2018 e non notificata, in parziale accoglimento dell’ appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Potenza n. 271/01/2017 annullava le cartelle impugnate per il complessivo importo di euro 41.381,30 ritenendo fondate le eccezioni di prescrizione formulate con riferimento a talune delle cartelle impugnate, confermando la sentenza di primo grado nella parte in cui era stata rigettata l’ impugnazione relativa alle seguenti cartelle di pagamento nn. 0922001000391808116000, 092200000303199553000 e 0922010009589057000; 2. ad avviso della [OSCURATO:PERSONA] dovevano ritenersi inammissibili le eccezioni di nullità delle notifiche delle predette cartelle formulate con i motivi aggiunti ex art. 24 D.lgs. n. 546/1992 in quanto già nel ricorso introduttivo erano state indicate le date di notifica delle singole cartelle senza che il contribuente avesse contestato alcunché, sicchè la relativa questione era da ritenere tardiva ed inammissibile ed infondate le eccezioni di prescrizione formulate relativamente alle cartelle nn. 0922001000391808116000, 092200000303199553000 e 0922010009589057000 in quanto derivanti da sentenze passate in giudicato e da un decreto ingiuntivo, non opposto, per le quali operava il termine di prescrizione decennale; 3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; 4. l’Agenzia delle Entrate, ADER, la Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Potenza nonché il comune di Baragiano sono rimasti intimati; 5. il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-biscod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo del ricorso si deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione degli artt. 84,115 e 229 cod. proc. civ. nonché 2733 cod. civ. in combinato disposto con l’art. 1, comma 2 d.lgs.546/1992; 1.1. ad avviso di parte ricorrente dal momento che l’atto introduttivo non risultava sottoscritto dal ricorrente, dovendosi pertanto escludere ogni valenza confessoria, le domande volte a dichiarare la nullità delle notifiche formulate con i motivi aggiunti erano da ritenere pienamente ammissibili; 2. con il secondo motivo si deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione dell’art. 148 cod. proc. civ. in combinato disposto con gli artt. 2725, comma 2, e 2729, comma 2, cod. civ.; 2.1. secondo il ricorrente, la sentenza era da ritenere, comunque, erronea in diritto in quanto aveva desunto la prova della ritualità delle notifiche dalla inammissibilità per tardività dell’atto di integrazione dei motivi; 3. con il terzo motivo sideduce, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992; 3.1. ad avviso del contribuente era erroneo il ragionamento dei giudici di merito che avevano considerato l’ipotetica mera conoscenza da parte del contribuente dell’esistenza delle cartelle quale dies a quodel termine per proporre impugnazione in assenza di una verifica del regolare perfezionamento del procedimento notificatorio; 4. con il quarto motivo si deduce, ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti; 4.1. si assume che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva esaminato la questione relativa all’ idoneità dell’atto di pignoramento presso terzi del 22/09/2001 e del successivo atto di citazione ex art.548 cod. proc. civ. di Equitalia ad interrompere la prescrizione dei crediti tributari; 5. il ricorso va rigettato; 5.1. i primi tre motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono infondati; 5.2. per giurisprudenza costante di questa Corte nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma della impugnazione dell'atto tributario per vizi formali o sostanziali, l'indagine sul rapporto sostanziale non può che essere limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado, con la conseguenza che, ove il contribuente deduca specifici vizi di invalidità dell'atto impugnato, il Giudice deve attenersi all'esame di essi e non può, "ex officio", annullare il provvedimento impositivo per vizi diversi da quelli dedotti, anche se risultanti dagli stessi elementi acquisiti al giudizio, in quanto tali ulteriori profili di illegittimità debbono ritenersi estranei al "thema controversum", come definito dalle scelte del ricorrente: ne consegue che l'oggetto del giudizio, come circoscritto dai motivi di ricorso, può essere modificato solo nei limiti consentiti dalla disciplina processuale e, cioè, con la presentazione di motivi aggiunti, consentita però,d . l gs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 24nel solo caso di "deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione " (cfr. Corte C ass. Sez. 5, Sentenza n. 19337 del 22/09/2011; id.Sez. 5, Sentenza n. 23326 del 15/10/2013 nonché Sez. 5, Sentenza n. 15051 del 02/07/2014, Rv. 631568 -01); 5.2. laCommissione Tributaria Regionale ha dichiarato inammissibil i "i motivi aggiunti”in quanto i vizi della notifica dell'atto impositivo erano già conosciuti dal ricorrente all'atto della presentazione del ricorso tant’ è che “per ogni singola cartella” era stato lo stesso contribuente nel ricorso introduttivo “ad indicare la data di notifica”: tale pronuncia deve ritenersi, pertanto , del tutto con forme allo schema della fattispecie considerata dalla norma processuale, in quanto all'accertamento in fatto della carenza del presupposto (mancanza di precedente conoscenza del contenuto del documento prodotto in giudizio) al quale dalla norma processuale è ricollegata la esigenza di tutela del principio del contraddittorio, i giudici di merito hanno fatto, correttamente , seguire l'effetto preclusivo dell'ampliamento del "thema decidendum"; 5.3. il regime rigido di preclusioni fissato dal codice di rito rende priva di rilievo la censura relativa alla violazione degli artt. 2725, comma secondo, e 2729, comma secondo, cod. civ. ed alla erronea valutazione da parte dei giudici di appello circa la natura confessoria delle dichiarazioni di cui al ricorso non sottoscritto dalla parte personalmente: ciò che rileva nel caso in esame è, per contro, l’indebito ampliamento dell’oggetto del contendere in violazione del disposto di cui all’ art. 24 cit.; 5.4. indipendentemente dal momento in cui il ricorrente allega di aver preso contezza dell'avvenuto deposito del documento ciò che difetta, ai fini della ammissibilità del motivo, è proprio la specifica critica alla statuizione della sentenza di appello che, con accertamento in fatto,che peraltro all’ evidenza appare corretto, ha ritenuto insussistenti i presupposti che legittimavano il contribuente -attraverso la "integrazione dei motivi di ricorso" - ad estendere il "thema decidendum" al vizio di inesistenza/nullità della notifica dell'atto impositivo, affermando che i vizi contestati erano già conosciuti dal ricorrente all'atto della presentazione del ricorso in quanto, nel corpo del ricorso, si faceva riferimento alle singole date di notifica per ogni cartella (dato questo, invero, risultante inequivocabilmente dal tenore dell’ atto introduttivo); 5.5. sotto altro profilo non può non rilevarsi che il contribuente non chiarisce, nel presente ricorso, quale specifico vizio riguarderebbe le notifiche delle singole cartelle, parlando genericamente di vizi di nullità ed o inesistenza senza tuttavia consentire una corretta disamina del vizio notificatorio denunziato, risultando violato il principio di autosufficienza; 5.6. invero in tema di ricorso per cassazione, l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'"iter" processuale senza compiere generali verifiche degli atti (Sez. 6- 1, Ordinanza n. 23834 del 25/09/2019, Rv. 655419 - 01) ; 5.7. è stato pure, condivisibilmente, osservato che in tema di ricorso per cassazione, ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di autosufficienza, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso (Sez. 5- , Ordi nanza n. 31038 del 30/11/2018, Rv. 651622 -01); 5.8. le argomentazionidei giudici di appello risultano, pertanto , sul punto esent i dai vizi di legittimità denunciati, con conseguente infondatezza deiprimi tre motiv i di ricorso ; 5.9. ilquarto motivo co n cui il contribuente censura la sentenza di appello, sotto il profilo del vizio logico di motivazione exart. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa disamina dei motivi di appello relativi all’ idoneità dell’ atto di pignoramento presso terzi del 22/09/2001 e del successivo atto di citazione ex 548 cod. proc. civ. ad interrompere la prescrizione dei crediti tributari è inammissibile per vari ordini di ragioni; 5.10. in primo luogo va rilevato che, come chiarito da S.U. n. 34476/2019: «La giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai consolidata (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. Un., 18 aprile 2018, n. 9558; Cass., Sez. Un., 31 dicembre 2018, n. 33679) nell'affermare che: -il novellato testo dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo; - l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie;- neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte delgiudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma; - nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneuticidettati dall'art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione»; 5.2. la censura presenta profili di inammissibilità, giacché denuncia vizi di "omesso esame" di taluni atti (il cui contenuto sarebbe stato idoneo a comprovare la eccepita prescrizione), senza conformarsi al parametro di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv. in legge n 134/2012, il quale ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); 5.10. sotto altro profilo non può non considerarsi che in ragione della mancata opposizione nei termini di legge delle cartelle esattoriali de quibus, per come ricostruito dalla [OSCURATO:PERSONA], le censure di parte ricorrente non inficiano la ratio decidendi; 5.11. la censura, infine, non coglie in alcun modo nel segno anche in considerazione del fatto che in questa sede il ricorrente, a fronte di una procedura di riscossione basata su actio iudicati, cerc a di porre in discussione la valenza di un titolo giudiziale passato in autorità di giudicato (sentenza pubblicata in data 31 maggio 2007) in ragione di vizi notificatori a monte del giudizio, che non possono certamente essere delibati in questa sede, a fronte del giudicato formatosi; 6. conseguentemente il ricorso proposto deve essere rigettato; 6.1. nulla va disposto in ordine alle spese stante la mancata costituzione di Agenzia delle Entrate, ADER, Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Potenza e comune di Baragiano rimasti intimati; 6.2. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; nulla dispone in odine alle spese; dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di cont
Sentenza Cassazione n. 18605/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris