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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 17211/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città, che aveva adottato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti, per quanto di interesse nella presente sede, di [OSCURATO:PERSONA], in quanto ritenuto gravemente indiziato dei reati di tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e porto e detenzione di armi, commessi in Ercolano il 27/04/2025.

In sintesi, il fatto può essere così brevemente ricostruito: la notte del 27/04/2025, intorno alle ore 2:10, [OSCURATO:PERSONA], che si trovava in strada in compagnia del padre e del cugino, veniva attinto da numerosi colpi d'arma da fuoco esplosi da più soggetti sopraggiunti a bordo di un'autovettura.

La ravvicinata distanza di sparo, la zona del corpo presa di mira — il tronco — e la potenzialità lesiva dell'arma denotavano l'evidente intento omicida.

L'evento non si verificava soltanto grazie a un movimento di torsione compiuto dalla vittima, che determinava l'impatto dei proiettili all'addome e alla regione perianale, alla radice dell'arto inferiore destro, nonché per il tempestivo intervento dei sanitari.

L'identificazione degli autori dell'agguato era stata possibile grazie alla visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, dall'esame del traffico telefonico intercorso tra gli indagati e dall'acquisizione di informazioni relative alla faida familiare che da anni contrapponeva [OSCURATO:PERSONA] e i suoi congiunti ai componenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA].

In tal modo era stato possibile accertare che il veicolo utilizzato per l'azione criminosa, la cui targa risultava chiaramente visibile dalle vidoriprese, era nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Antonio ed [OSCURATO:PERSONA], ritenuti componenti del gruppo di fuoco e, dunque, esecutori materiali dell'agguato.

Il coinvolgimento dell'odierno ricorrente, secondo la concorde valutazione dei giudici della cautela, emergeva dalla sua accertata presenza a fianco del figlio, [OSCURATO:PERSONA], immediatamente dopo l'agguato: egli veniva infatti ripreso dalle telecamere di videosorveglianza mentre, dopo che l'autovettura utilizzata per l'agguato era stata parcheggiata presso il supermercato Dodeca, si allontanava insieme ad altro soggetto, occultando sotto il giubbino un oggetto di dimensioni compatibili con un'arma da fuoco.

I giudici osservavano, altresì, come la presenza di [OSCURATO:PERSONA] nel cuore della notte a fianco del figlio subito dopo l'agguato a [OSCURATO:PERSONA] risultasse coerente con la fitta trama di contatti e conversazioni telefoniche intercorsi tra i due nelle ore immediatamente precedenti l'evento: padre e figlio risultavano infatti in costante contatto prima dell'agguato e nuovamente insieme nella fase immediatamente 2successiva, alle ore 02:17, allorquando venivano ripresi mentre facevano rientro presso l'abitazione.

Tali elementi hanno condotto i giudici della cautela a ritenere la sussistenza di un grave quadro indiziario sia nei confronti dei quattro soggetti sopra indicati, quali esecutori materiali, sia, per quanto qui rileva, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di organizzatore, avendo egli partecipato alle fasi immediatamente precedenti mediante continui contatti con il figlio e a quelle successive, curando il recupero dell'arma, mai rinvenuta né sequestrata.

Il Tribunale ha infine ritenuto sussistenti le esigenze cautelari e l'adeguatezza della sola misura carceraria, evidenziando il giudizio negativo sulla personalità dell'indagato, pluripregiudicato per rati anche molto gravi quali estorsione aggravata e associazione camorristica, nonché per evasione.

2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dei suoi difensori di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 273 cod. proc. pen.

Il Tribunale del riesame ha ritenuto la sussistenza di un grave quadro indiziario a carico del ricorrente, quanto alla partecipazione al delitto con il ruolo di organizzatore, sulla base di elementi valutati in modo incompleto, illogico e congetturale.

In particolare, la motivazione si fonda su una lettura frammentaria e non coordinata dei dati indiziari, costituiti da due contatti telefonici non intercettati con il figlio, da una presunta identificazione del ricorrente quale soggetto ripreso dalle telecamere di videosorveglianza e dall'asserito occultamento di un oggetto compatibile con un'arma, senza che da tali elementi emerga alcuna concreta dimostrazione di un contributo causale qualificato nella predisposizione dell'azione criminosa.

Il Tribunale ha così attribuito al ricorrente un ruolo organizzativo in assenza di dati certi circa la conoscenza del fatto, la direzione dell'azione o il conferimento di istruzioni agli esecutori materiali, operando mere deduzioni prive di riscontro oggettivo e omettendo di confrontarsi con la necessaria prognosi di elevata probabilità di condanna richiesta in sede cautelare.

Ne consegue che il percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata risulta viziato sotto il profilo della logicità e della completezza, non consentendo di ritenere integrata la gravità indiziaria richiesta dalla legge per l'applicazione della misura custodiale. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto deHrtiterso del ricorso. 3CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile e sconta la sua natura fattuale e confutativa delle argomentazioni espresse nell'impugnata ordinanza, con la quale peraltro non si confronta compiutamente.

2. Giova premettere che, in tema di misure cautelari personali, il controllo demandato alla Corte di cassazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen. è circoscritto alla verifica della correttezza giuridica e della tenuta logica della motivazione del provvedimento impugnato, restando preclusa ogni rilettura degli elementi fattuali e ogni diversa ricostruzione del fatto e del significato degli indizi.

Ne consegue che, quando l'ordinanza impugnata esponga un percorso argomentativo non manifestamente illogico, coerente con il materiale acquisito e rispettoso dei criteri di valutazione unitaria degli elementi indizianti, le doglianze che si limitino a contrapporre una lettura alternativa del medesimo compendio si risolvono in motivi inammissibili, perché diretti a sollecitare un sindacato di merito non consentito.

3. Applicando tali principi al caso in esame, va rilevato che l'ordinanza del Tribunale del riesame ha dato adeguatamente conto, con motivazione non apparente e priva di contraddizioni, della sussistenza di un grave quadro indiziario a carico di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al ruolo a lui attribuito nella vicenda, valorizzando una pluralità di elementi convergenti, letti in chiave unitaria e non atomistica.

In particolare, il Tribunale ha posto a fondamento del giudizio di gravità indiziaria, anzitutto, l'identificazione dell'indagato nel soggetto ripreso dai sistemi di videosorveglianza nell'immediatezza dell'agguato, mentre, dopo avere abbandonato l'autovettura utilizzata dal gruppo di fuoco, si allontanava unitamente ad altro soggetto occultando sotto il giubbino un oggetto di dimensioni compatibili con un'arma da fuoco.

A tale elemento si affianca, secondo una scansione logica puntualmente illustrata nell'ordinanza, la presenza di [OSCURATO:PERSONA] al fianco del figlio, [OSCURATO:PERSONA], nel cuore della notte e a brevissima distanza temporale dall'azione di fuoco, circostanza ritenuta coerente con l'intensa sequenza di contatti e conversazioni tra i due nelle ore immediatamente precedenti l'agguato.

Il Tribunale ha poi valorizzato, quale ulteriore riscontro, la loro presenza congiunta anche nella fase immediatamente successiva, documentata dalle immagini di videosorveglianza che li ritraggono mentre fanno rientro presso l'abitazione alle ore 02:17.

Nel loro insieme, tali circostanze - immediata prossimità all'evento, condotta di occultamento dell'oggetto compatibile con un'arma, stabile coordinamento con il figlio nelle ore prossime alla sparatoria e presenza nella fase di "ripiegamento" - sono state 4ragionevolmente interpretate dal giudice della cautela come indice di un contributo non estemporaneo o occasionale, ma funzionalmente significativo rispetto alla commissione del fatto, quanto meno sotto il profilo dell'organizzazione/agevolazione e del successivo recupero dell'arma, rimasta infatti non rinvenuta.

Le doglianze del ricorrente non si confrontano, in modo effettivo, con tale percorso argomentativo: esse insistono, per un verso, sull'assunto che i contatti telefonici sarebbero "solo due" e "non intercettati" e, per altro verso, contestano l'attribuzione di un ruolo organizzativo in assenza di prova diretta di istruzioni o direttive impartite agli esecutori.

Sennonché l'ordinanza non fonda il giudizio su un singolo dato isolato, ma su una convergenza di elementi, letti unitariamente e collocati nella sequenza temporale dell'azione criminosa; né, in sede cautelare, è richiesto un accertamento pieno della responsabilità, ma la verifica della gravità indiziaria secondo un criterio di qualificata probabilità, che il giudice di merito ha qui motivatamente ritenuto integrato.

Ne deriva che le censure articolate si risolvono, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione del fatto e di un differente apprezzamento della portata dimostrativa degli indizi, operazione non consentita in sede di legittimità quando - come nella specie - la motivazione del provvedimento impugnato risulti coerente, completa e non manifestamente illogica.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

Copia del presente provvedimento deve essere trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente, a norma dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammi P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città, che aveva adottato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti, per quanto di interesse nella presente sede, di [OSCURATO:PERSONA], in quanto ritenuto gravemente indiziato dei reati di tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e porto e detenzione di armi, commessi in Ercolano il 27/04/2025. In sintesi, il fatto può essere così brevemente ricostruito: la notte del 27/04/2025, intorno alle ore 2:10, [OSCURATO:PERSONA], che si trovava in strada in compagnia del padre e del cugino, veniva attinto da numerosi colpi d'arma da fuoco esplosi da più soggetti sopraggiunti a bordo di un'autovettura. La ravvicinata distanza di sparo, la zona del corpo presa di mira — il tronco — e la potenzialità lesiva dell'arma denotavano l'evidente intento omicida. L'evento non si verificava soltanto grazie a un movimento di torsione compiuto dalla vittima, che determinava l'impatto dei proiettili all'addome e alla regione perianale, alla radice dell'arto inferiore destro, nonché per il tempestivo intervento dei sanitari. L'identificazione degli autori dell'agguato era stata possibile grazie alla visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, dall'esame del traffico telefonico intercorso tra gli indagati e dall'acquisizione di informazioni relative alla faida familiare che da anni contrapponeva [OSCURATO:PERSONA] e i suoi congiunti ai componenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA]. In tal modo era stato possibile accertare che il veicolo utilizzato per l'azione criminosa, la cui targa risultava chiaramente visibile dalle vidoriprese, era nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Antonio ed [OSCURATO:PERSONA], ritenuti componenti del gruppo di fuoco e, dunque, esecutori materiali dell'agguato. Il coinvolgimento dell'odierno ricorrente, secondo la concorde valutazione dei giudici della cautela, emergeva dalla sua accertata presenza a fianco del figlio, [OSCURATO:PERSONA], immediatamente dopo l'agguato: egli veniva infatti ripreso dalle telecamere di videosorveglianza mentre, dopo che l'autovettura utilizzata per l'agguato era stata parcheggiata presso il supermercato Dodeca, si allontanava insieme ad altro soggetto, occultando sotto il giubbino un oggetto di dimensioni compatibili con un'arma da fuoco. I giudici osservavano, altresì, come la presenza di [OSCURATO:PERSONA] nel cuore della notte a fianco del figlio subito dopo l'agguato a [OSCURATO:PERSONA] risultasse coerente con la fitta trama di contatti e conversazioni telefoniche intercorsi tra i due nelle ore immediatamente precedenti l'evento: padre e figlio risultavano infatti in costante contatto prima dell'agguato e nuovamente insieme nella fase immediatamente 2successiva, alle ore 02:17, allorquando venivano ripresi mentre facevano rientro presso l'abitazione. Tali elementi hanno condotto i giudici della cautela a ritenere la sussistenza di un grave quadro indiziario sia nei confronti dei quattro soggetti sopra indicati, quali esecutori materiali, sia, per quanto qui rileva, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di organizzatore, avendo egli partecipato alle fasi immediatamente precedenti mediante continui contatti con il figlio e a quelle successive, curando il recupero dell'arma, mai rinvenuta né sequestrata. Il Tribunale ha infine ritenuto sussistenti le esigenze cautelari e l'adeguatezza della sola misura carceraria, evidenziando il giudizio negativo sulla personalità dell'indagato, pluripregiudicato per rati anche molto gravi quali estorsione aggravata e associazione camorristica, nonché per evasione. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dei suoi difensori di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 273 cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame ha ritenuto la sussistenza di un grave quadro indiziario a carico del ricorrente, quanto alla partecipazione al delitto con il ruolo di organizzatore, sulla base di elementi valutati in modo incompleto, illogico e congetturale. In particolare, la motivazione si fonda su una lettura frammentaria e non coordinata dei dati indiziari, costituiti da due contatti telefonici non intercettati con il figlio, da una presunta identificazione del ricorrente quale soggetto ripreso dalle telecamere di videosorveglianza e dall'asserito occultamento di un oggetto compatibile con un'arma, senza che da tali elementi emerga alcuna concreta dimostrazione di un contributo causale qualificato nella predisposizione dell'azione criminosa. Il Tribunale ha così attribuito al ricorrente un ruolo organizzativo in assenza di dati certi circa la conoscenza del fatto, la direzione dell'azione o il conferimento di istruzioni agli esecutori materiali, operando mere deduzioni prive di riscontro oggettivo e omettendo di confrontarsi con la necessaria prognosi di elevata probabilità di condanna richiesta in sede cautelare. Ne consegue che il percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata risulta viziato sotto il profilo della logicità e della completezza, non consentendo di ritenere integrata la gravità indiziaria richiesta dalla legge per l'applicazione della misura custodiale. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto deHrtiterso del ricorso. 3CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile e sconta la sua natura fattuale e confutativa delle argomentazioni espresse nell'impugnata ordinanza, con la quale peraltro non si confronta compiutamente. 2. Giova premettere che, in tema di misure cautelari personali, il controllo demandato alla Corte di cassazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen. è circoscritto alla verifica della correttezza giuridica e della tenuta logica della motivazione del provvedimento impugnato, restando preclusa ogni rilettura degli elementi fattuali e ogni diversa ricostruzione del fatto e del significato degli indizi. Ne consegue che, quando l'ordinanza impugnata esponga un percorso argomentativo non manifestamente illogico, coerente con il materiale acquisito e rispettoso dei criteri di valutazione unitaria degli elementi indizianti, le doglianze che si limitino a contrapporre una lettura alternativa del medesimo compendio si risolvono in motivi inammissibili, perché diretti a sollecitare un sindacato di merito non consentito. 3. Applicando tali principi al caso in esame, va rilevato che l'ordinanza del Tribunale del riesame ha dato adeguatamente conto, con motivazione non apparente e priva di contraddizioni, della sussistenza di un grave quadro indiziario a carico di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al ruolo a lui attribuito nella vicenda, valorizzando una pluralità di elementi convergenti, letti in chiave unitaria e non atomistica. In particolare, il Tribunale ha posto a fondamento del giudizio di gravità indiziaria, anzitutto, l'identificazione dell'indagato nel soggetto ripreso dai sistemi di videosorveglianza nell'immediatezza dell'agguato, mentre, dopo avere abbandonato l'autovettura utilizzata dal gruppo di fuoco, si allontanava unitamente ad altro soggetto occultando sotto il giubbino un oggetto di dimensioni compatibili con un'arma da fuoco. A tale elemento si affianca, secondo una scansione logica puntualmente illustrata nell'ordinanza, la presenza di [OSCURATO:PERSONA] al fianco del figlio, [OSCURATO:PERSONA], nel cuore della notte e a brevissima distanza temporale dall'azione di fuoco, circostanza ritenuta coerente con l'intensa sequenza di contatti e conversazioni tra i due nelle ore immediatamente precedenti l'agguato. Il Tribunale ha poi valorizzato, quale ulteriore riscontro, la loro presenza congiunta anche nella fase immediatamente successiva, documentata dalle immagini di videosorveglianza che li ritraggono mentre fanno rientro presso l'abitazione alle ore 02:17. Nel loro insieme, tali circostanze - immediata prossimità all'evento, condotta di occultamento dell'oggetto compatibile con un'arma, stabile coordinamento con il figlio nelle ore prossime alla sparatoria e presenza nella fase di "ripiegamento" - sono state 4ragionevolmente interpretate dal giudice della cautela come indice di un contributo non estemporaneo o occasionale, ma funzionalmente significativo rispetto alla commissione del fatto, quanto meno sotto il profilo dell'organizzazione/agevolazione e del successivo recupero dell'arma, rimasta infatti non rinvenuta. Le doglianze del ricorrente non si confrontano, in modo effettivo, con tale percorso argomentativo: esse insistono, per un verso, sull'assunto che i contatti telefonici sarebbero "solo due" e "non intercettati" e, per altro verso, contestano l'attribuzione di un ruolo organizzativo in assenza di prova diretta di istruzioni o direttive impartite agli esecutori. Sennonché l'ordinanza non fonda il giudizio su un singolo dato isolato, ma su una convergenza di elementi, letti unitariamente e collocati nella sequenza temporale dell'azione criminosa; né, in sede cautelare, è richiesto un accertamento pieno della responsabilità, ma la verifica della gravità indiziaria secondo un criterio di qualificata probabilità, che il giudice di merito ha qui motivatamente ritenuto integrato. Ne deriva che le censure articolate si risolvono, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione del fatto e di un differente apprezzamento della portata dimostrativa degli indizi, operazione non consentita in sede di legittimità quando - come nella specie - la motivazione del provvedimento impugnato risulti coerente, completa e non manifestamente illogica. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. Copia del presente provvedimento deve essere trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente, a norma dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammi P.Q.M