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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 09152/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di PADOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]Olio, ha chiesto l'accoglimento del secondo motivo di ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 4 aprile 2022 il giudice di pace di Padova ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 5.000 euro di ammenda per il reato dell'art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Il ricorrente era stato trovato in un bar di Padova il 3 ottobre 2021A risultava non aver più il permesso di soggiorno dal 2 novembre 2017.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi, descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, che avrebbe dovuto essere applicata nel caso in esame per la minima offesa complessiva af bene giuridico tutelato; l'imputato non ha precedenti e non è stato controllato nel contesto di una condotta illecita.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta mancanza di motivazione sulla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, che era stata chiesta in udienza, ma su cui non vi è alcuna motivazione in sentenza.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA]Olio, ha chiesto l'accoglimento del secondo motivo di ricorso.

Considerato in diritto Il ricorso è fondato.

1. Il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio della sentenza perchè non ha applicato la causa di non procedibilità dell'art. 34 d.lgs. 74 del 2000, è infondato.

Il ricorrente ritiene applicabile l'istituto dell'art. 34 al fatto giudicato in questo processo, attesa la minima offesa complessiva al bene giuridico tutelato, la mancanza di precedenti penali, e la circostanza che lo stesso non sia stato controllato nel contesto di una condotta illecita.

Il controllo sul vizio della motivazione, però, deve emergere dal testo del provvedimento impugnato.

E nel caso in esame non è possibile per la Corte evincere, senza necessità di ulteriori accertamenti di merito, la sussistenza dei presupposti per la applicazione della causa di non procedibilità invocata.

Essa può essere rilevata, infatti, nel giudizio di legittimità, quando risulti dedotta nei motivi, ma sempre che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali a tal fine, conformemente a quanto previsto dall'art. 620, comma 1, lett.

I), cod. proc. pen. che consente alla Corte di cassazione di decidere quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto ed appaia evidente la superfluità del rinvio al giudice di merito (cfr., in punto di art. 131-bis cod. pen., Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 266589; Sez. 2, n.49446 del 03/10/2018, Zingari, Rv. 274476; Sez. 1, n. 27752 del 09/05/2017, Rv. 270271).

2. E' fondato, invece, il secondo motivo di ricorso, in cui si deduce mancanza di motivazione sulla richiesta della difesa di applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.

Nel verbale dell'udienza dibattimentale davanti al giudice di pace vi era, in effetti, la richiesta della difesa di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 34 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

In motivazione, però, non vi è una risposta a questa domanda che aveva presentato la difesa.

A differenza di quanto avviene nei gradi successivi di giudizio che soggiacciono alle regole formali sulle impugnazioni (cfr., per tutte, Sez. 6, Sentenza n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112: In tema di impugnazione, il requisito della specificità dei motivi implica, a carico della parte impugnante, non soltanto l'onere di dedurre le censure che intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure medesime, al fine di consentire al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato), in primo grado la richiesta della parte non deve essere particolarmente specifica per incardinare il rapporto processuale sulla questione proposta, ed anche una richiesta quale quella verbalizzata in udienza è sufficiente per attivare l'obbligo processuale di pronuncia sul punto.

Posto che l'omessa valutazione di una richiesta, pur non potendo essere fatta valere come causa di nullità del provvedimento impugnato, non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge, può influire sulla congruità e correttezza logico- giuridica della motivazione che definisce il grado di giudizio nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive, le quali devono essere attentamente considerate dal giudice cui sono rivolte (Sez. 3, Sentenza n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199), il ricorso deve essere accolto con rinvio al giudice di pace per nuovo esame.

L'accoglimento deve essere disposto con rinvio, in quanto, come precisato al punto 1., dalla sentenza impugnata non è possibile per la Corte evincere, senza necessità di ulteriori accertamenti di merito, la sussistenza di tutti i presupposti per la applicazione della causa di non procedibilità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di esclusione della procedibilità di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, e rinvia per nuovo giudizio sul punto al giudice di pace di Padova, in diversa persona fisica.

Rigetta il ricorso n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di PADOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]Olio, ha chiesto l'accoglimento del secondo motivo di ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 4 aprile 2022 il giudice di pace di Padova ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 5.000 euro di ammenda per il reato dell'art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Il ricorrente era stato trovato in un bar di Padova il 3 ottobre 2021A risultava non aver più il permesso di soggiorno dal 2 novembre 2017. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi, descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo il ricorrente lamenta mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, che avrebbe dovuto essere applicata nel caso in esame per la minima offesa complessiva af bene giuridico tutelato; l'imputato non ha precedenti e non è stato controllato nel contesto di una condotta illecita. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta mancanza di motivazione sulla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, che era stata chiesta in udienza, ma su cui non vi è alcuna motivazione in sentenza. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA]Olio, ha chiesto l'accoglimento del secondo motivo di ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. Il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio della sentenza perchè non ha applicato la causa di non procedibilità dell'art. 34 d.lgs. 74 del 2000, è infondato. Il ricorrente ritiene applicabile l'istituto dell'art. 34 al fatto giudicato in questo processo, attesa la minima offesa complessiva al bene giuridico tutelato, la mancanza di precedenti penali, e la circostanza che lo stesso non sia stato controllato nel contesto di una condotta illecita. Il controllo sul vizio della motivazione, però, deve emergere dal testo del provvedimento impugnato. E nel caso in esame non è possibile per la Corte evincere, senza necessità di ulteriori accertamenti di merito, la sussistenza dei presupposti per la applicazione della causa di non procedibilità invocata. Essa può essere rilevata, infatti, nel giudizio di legittimità, quando risulti dedotta nei motivi, ma sempre che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali a tal fine, conformemente a quanto previsto dall'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen. che consente alla Corte di cassazione di decidere quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto ed appaia evidente la superfluità del rinvio al giudice di merito (cfr., in punto di art. 131-bis cod. pen., Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 266589; Sez. 2, n.49446 del 03/10/2018, Zingari, Rv. 274476; Sez. 1, n. 27752 del 09/05/2017, Rv. 270271). 2. E' fondato, invece, il secondo motivo di ricorso, in cui si deduce mancanza di motivazione sulla richiesta della difesa di applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Nel verbale dell'udienza dibattimentale davanti al giudice di pace vi era, in effetti, la richiesta della difesa di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 34 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. In motivazione, però, non vi è una risposta a questa domanda che aveva presentato la difesa. A differenza di quanto avviene nei gradi successivi di giudizio che soggiacciono alle regole formali sulle impugnazioni (cfr., per tutte, Sez. 6, Sentenza n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112: In tema di impugnazione, il requisito della specificità dei motivi implica, a carico della parte impugnante, non soltanto l'onere di dedurre le censure che intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure medesime, al fine di consentire al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato), in primo grado la richiesta della parte non deve essere particolarmente specifica per incardinare il rapporto processuale sulla questione proposta, ed anche una richiesta quale quella verbalizzata in udienza è sufficiente per attivare l'obbligo processuale di pronuncia sul punto. Posto che l'omessa valutazione di una richiesta, pur non potendo essere fatta valere come causa di nullità del provvedimento impugnato, non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge, può influire sulla congruità e correttezza logico- giuridica della motivazione che definisce il grado di giudizio nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive, le quali devono essere attentamente considerate dal giudice cui sono rivolte (Sez. 3, Sentenza n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199), il ricorso deve essere accolto con rinvio al giudice di pace per nuovo esame. L'accoglimento deve essere disposto con rinvio, in quanto, come precisato al punto 1., dalla sentenza impugnata non è possibile per la Corte evincere, senza necessità di ulteriori accertamenti di merito, la sussistenza di tutti i presupposti per la applicazione della causa di non procedibilità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di esclusione della procedibilità di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, e rinvia per nuovo giudizio sul punto al giudice di pace di Padova, in diversa persona fisica. Rigetta il ricorso n
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