Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 1977

Cassazione n. 33322/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/06/1977 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/08/1979 avverso la sentenza del 18/10/2018 del TRIBUNALE di LECCE Ltt_o_ avviso alle parti;1 udita la relazio—ne s—volta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 45729/21 Rilevato che con sentenza in data 18 ottobre 2018 il Tribunale di Lecce ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 727 cod. pen., Rilevato che i ricorrenti hanno presentato un atto di appello (qualificato poi come ricorso per cassazione) con il quale hanno lamentato l'assenza degli elementi costitutivi dell'art. 727 cod. pen. e il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131- bis cod. pen.; Considerato che l'impugnazione è stata proposta da avvocato non iscritto all'albo dei cassazionisti, in spregio dell'art. 613 cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, il 10 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/06/1977 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/08/1979 avverso la sentenza del 18/10/2018 del TRIBUNALE di LECCE Ltt_o_ avviso alle parti;1 udita la relazio—ne s—volta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 45729/21 Rilevato che con sentenza in data 18 ottobre 2018 il Tribunale di Lecce ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 727 cod. pen., Rilevato che i ricorrenti hanno presentato un atto di appello (qualificato poi come ricorso per cassazione) con il quale hanno lamentato l'assenza degli elementi costitutivi dell'art. 727 cod. pen. e il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131- bis cod. pen.; Considerato che l'impugnazione è stata proposta da avvocato non iscritto all'albo dei cassazionisti, in spregio dell'art. 613 cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, il 10 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 33322/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris