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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05298/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17451/2013 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 48, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] - TRIESTEn. 60/2012 depositata i l 12/07/2012 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con avvisi di accertamento notificati il 22 dicembre 2008 a MANSUTTI Bruno, esercente attività di “segagione e lavorazione del marmo”, l’Ufficio di Udine dell’Agenzia delle entrate, sulla scorta di indagini finanziarie ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, contestava l’omessa contabilizzazione e dichiarazione di ricavi per euro 685.166 quanto all’anno 2001, per euro 97.663 quanto all’anno 2002 e per euro 478.608 quanto all’anno 2003, provvedendo conseguentemente al recupero di maggiori imposte dirette ed indirette, con interessi e sanzioni.

Seguiva parentesi di contraddittorio in sede di accertamento con adesione, nel corso della quale l’Ufficio concordava su alcune giustificazioni del contribuente; nondimeno, fallito il tentativo di definizione, questi impugnava gli avvisi, eccependo, in principalità, di essersi avvalso del cd. scudo fiscale ex art. 14 d.l. n. 350 del 2001, con conseguente preclusione di ogni accertamento, ed instando, in subordine, comunque, per una riduzione delle pretese.

La CTP di Udine, con sentenza n. 59/1/2010, accoglieva i ricorsi riuniti, ritenendo provate le movimentazioni finanziarie del contribuente.

Interponeva appello in via principale l’Ufficio ed altresì in via incidentale il contribuente (sotto il profilo dell’omessa pronuncia sull’ostatività del condono all’accertamento).

La CTR di Trieste, con la sentenza emarginata, rigettava entrambi gli appelli.

Proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con due motivi.

Il contribuente, costituitosi con articolato controricorso, depositava richiesta in data 5 giugno 2019 di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, allegando documentazione.

In vista dell’udienza, depositava altresì memoria in data 14 settembre 2022, compiegando le istanze di definizione agevolata per gli anni 2001, 2002 e 2003 e la prova del pagamento delle rate per ciascuna previste.

A sua volta l’Avvocatura Generale dello Stato, con atto telematico in data 30 novembre 2022, formulava istanza di estinzione del giudizio a spese compensate per cessazione della materia del contendere, allegando nota in data 30 settembre 2019 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], priva di data, dalla quale risulta che “la vertenza in oggetto è stata definita ex art. 6 d.l. n. 119/2018, a seguito di presentazione di regolari istanze del contribuente in relazione agli avvisi di accertamento oggetto del contendere”. [OSCURATO:PERSONA] A fronte della richiesta di sospensione del giudizio formulata dal contribuente ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, rilevato che la stessa - condivisa dall’Avvocatura Generale dello Stato sulla scorta di conforme indicazione della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]- è ritualment e corredata delle richieste di definizione agevolata e della prova degli eseguiti pagamenti rateali , deve dichiararsi, come concordemente richiesto, l’estinzione del giudizio.

Quanto alle spese, ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018, le stesse devono essere poste a carico delle parti che le hanno anti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17451/2013 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 48, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] - TRIESTEn. 60/2012 depositata i l 12/07/2012 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con avvisi di accertamento notificati il 22 dicembre 2008 a MANSUTTI Bruno, esercente attività di “segagione e lavorazione del marmo”, l’Ufficio di Udine dell’Agenzia delle entrate, sulla scorta di indagini finanziarie ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, contestava l’omessa contabilizzazione e dichiarazione di ricavi per euro 685.166 quanto all’anno 2001, per euro 97.663 quanto all’anno 2002 e per euro 478.608 quanto all’anno 2003, provvedendo conseguentemente al recupero di maggiori imposte dirette ed indirette, con interessi e sanzioni. Seguiva parentesi di contraddittorio in sede di accertamento con adesione, nel corso della quale l’Ufficio concordava su alcune giustificazioni del contribuente; nondimeno, fallito il tentativo di definizione, questi impugnava gli avvisi, eccependo, in principalità, di essersi avvalso del cd. scudo fiscale ex art. 14 d.l. n. 350 del 2001, con conseguente preclusione di ogni accertamento, ed instando, in subordine, comunque, per una riduzione delle pretese. La CTP di Udine, con sentenza n. 59/1/2010, accoglieva i ricorsi riuniti, ritenendo provate le movimentazioni finanziarie del contribuente. Interponeva appello in via principale l’Ufficio ed altresì in via incidentale il contribuente (sotto il profilo dell’omessa pronuncia sull’ostatività del condono all’accertamento). La CTR di Trieste, con la sentenza emarginata, rigettava entrambi gli appelli. Proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con due motivi. Il contribuente, costituitosi con articolato controricorso, depositava richiesta in data 5 giugno 2019 di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, allegando documentazione. In vista dell’udienza, depositava altresì memoria in data 14 settembre 2022, compiegando le istanze di definizione agevolata per gli anni 2001, 2002 e 2003 e la prova del pagamento delle rate per ciascuna previste. A sua volta l’Avvocatura Generale dello Stato, con atto telematico in data 30 novembre 2022, formulava istanza di estinzione del giudizio a spese compensate per cessazione della materia del contendere, allegando nota in data 30 settembre 2019 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], priva di data, dalla quale risulta che “la vertenza in oggetto è stata definita ex art. 6 d.l. n. 119/2018, a seguito di presentazione di regolari istanze del contribuente in relazione agli avvisi di accertamento oggetto del contendere”. [OSCURATO:PERSONA] A fronte della richiesta di sospensione del giudizio formulata dal contribuente ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, rilevato che la stessa - condivisa dall’Avvocatura Generale dello Stato sulla scorta di conforme indicazione della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]- è ritualment e corredata delle richieste di definizione agevolata e della prova degli eseguiti pagamenti rateali , deve dichiararsi, come concordemente richiesto, l’estinzione del giudizio. Quanto alle spese, ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018, le stesse devono essere poste a carico delle parti che le hanno anti
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