Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 21635/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza dell'Il settembre 2018 del Tribunale di Varese che aveva condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 367 cod. pen. per aver falsamente denunciato 1'8 maggio 2014 ai Carabinieri il furto della sua autovettura.

Era emerso che il 23 aprile 2014 l'autovettura, parcheggiata sulla pubblica via nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], era stata sottoposta a sequestro amministrativo dalla Polizia di [OSCURATO:PERSONA]Chiasso, perché il certificato assicurativo era scaduto, e rimossa.

L'8 maggio 2014 l'imputato aveva sporto denuncia di furto dell'autovettura presso i Carabinieri di Varese, esponendo di essere stato avvisato I 20 aprile 2014 da un amico che la macchina non era più presente nel posto dove era stata parcheggiata e che il 26 aprile 2014 si era recato sul posto per posizionare il nuovo tagliando assicurativo, rendendosi conto che la macchina non era più presente, e che aveva contattato le forze dell'ordine per assicurarsi se fosse stata rimossa ottenendo risposta negativa.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione; violazione di legge nel giudizio di attendibilità delle prove, travisamento delle prove; vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità per una non corretta lettura del compendio probatorio; violazione di legge in relazione all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. per ragionevole dubbio e difetto di riscontri obiettivi.

La Corte di appello ha trascurato elementi che dovevano portare ad escludere il dolo: l'imputato nell'esame dibattimentale ha avuto tentennamenti sulle date, ma ciò non poteva inficiare la sua buona fede, posto che il cattivo ricorso era dovuto all'uso di psicofarmaci.

Quel che rileva è che l'imputato non era stato informato della rimozione del mezzo (in tal senso, aveva deposto il teste Misuraca) neppure dalle forze dell'ordine, pur trattandosi di soggetto facilmente rintracciabile.

L'imputato, non reperendo più il veicolo, aveva chiamato la polizia locale che dichiarava di non sapere nulla e invitandolo a sporgere querela.

Non risulta pertanto provato il dolo e la sentenza impugnata risulta affetta da motivazione erronea, carente ed illogica sul punto.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.2.

Il ricorrente reitera le stesse censure proposte con l'appello, indugiando in considerazioni di merito, estranee al sindacato di legittimità, e non confrontandosi con le argomentazioni della sentenza impugnata, che ha affrontato con motivazione puntuale e priva di vizi rilevanti in questa sede le questioni sollevate con il gravame.

La Corte di appello ha dimostrato il dolo dell'imputato non solo dalle sfasature temporali delle vicende descritte nella denuncia rispetto ai reali accadimenti, ma anche valorizzando plurime e convergenti evidenze.

Ed in particolare, era emerso che, due giorni dopo aver sporto querela a Varese, l'imputato si era presentato con certezza direttamente alla polizia di frontiera di Como-Chiasso che aveva rimosso l'auto, chiedendone la restituzione; in quella occasione aveva presentato una proposta assicurativa (così dimostrandosi consapevole del motivo della rimozione); l'imputato aveva affermato di essere stato avvertito della sparizione del veicolo da un amico non identificato (ma guardandosi bene dal citarlo come testimone) e solo sei giorni dopo, il 26 aprile 2014, si era recato sul posto per controllare il veicolo e per apporvi il contrassegno assicurativo (contrassegno che peraltro era solo una proposta assicurativa), attendendo fino all'8 maggio 2014 per sporgere querela.

Queste circostanze dimostravano, secondo la concorde valutazione dei Giudici del merito, che l'imputato avesse simulato il furto dell'autoveicolo nel tentativo di evitare di incorrere nel pagamento della sanzione amministrativa, comminatagli per la scadenza del certificato assicurativo.

Pertanto, la motivazione della sentenza impugnata si presenta adeguata, saldandosi con quella di primo grado e costituendo un unico apparato giustificativo, privo di vizi rilevabili in questa sede, in quanto coerente con le prove raccolte - come descritte dai giudici di merito - e priva di salti logici.

3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 03/05/2022. // [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] sid

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza dell'Il settembre 2018 del Tribunale di Varese che aveva condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 367 cod. pen. per aver falsamente denunciato 1'8 maggio 2014 ai Carabinieri il furto della sua autovettura. Era emerso che il 23 aprile 2014 l'autovettura, parcheggiata sulla pubblica via nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], era stata sottoposta a sequestro amministrativo dalla Polizia di [OSCURATO:PERSONA]Chiasso, perché il certificato assicurativo era scaduto, e rimossa. L'8 maggio 2014 l'imputato aveva sporto denuncia di furto dell'autovettura presso i Carabinieri di Varese, esponendo di essere stato avvisato I 20 aprile 2014 da un amico che la macchina non era più presente nel posto dove era stata parcheggiata e che il 26 aprile 2014 si era recato sul posto per posizionare il nuovo tagliando assicurativo, rendendosi conto che la macchina non era più presente, e che aveva contattato le forze dell'ordine per assicurarsi se fosse stata rimossa ottenendo risposta negativa. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione; violazione di legge nel giudizio di attendibilità delle prove, travisamento delle prove; vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità per una non corretta lettura del compendio probatorio; violazione di legge in relazione all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. per ragionevole dubbio e difetto di riscontri obiettivi. La Corte di appello ha trascurato elementi che dovevano portare ad escludere il dolo: l'imputato nell'esame dibattimentale ha avuto tentennamenti sulle date, ma ciò non poteva inficiare la sua buona fede, posto che il cattivo ricorso era dovuto all'uso di psicofarmaci. Quel che rileva è che l'imputato non era stato informato della rimozione del mezzo (in tal senso, aveva deposto il teste Misuraca) neppure dalle forze dell'ordine, pur trattandosi di soggetto facilmente rintracciabile. L'imputato, non reperendo più il veicolo, aveva chiamato la polizia locale che dichiarava di non sapere nulla e invitandolo a sporgere querela. Non risulta pertanto provato il dolo e la sentenza impugnata risulta affetta da motivazione erronea, carente ed illogica sul punto. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.2. Il ricorrente reitera le stesse censure proposte con l'appello, indugiando in considerazioni di merito, estranee al sindacato di legittimità, e non confrontandosi con le argomentazioni della sentenza impugnata, che ha affrontato con motivazione puntuale e priva di vizi rilevanti in questa sede le questioni sollevate con il gravame. La Corte di appello ha dimostrato il dolo dell'imputato non solo dalle sfasature temporali delle vicende descritte nella denuncia rispetto ai reali accadimenti, ma anche valorizzando plurime e convergenti evidenze. Ed in particolare, era emerso che, due giorni dopo aver sporto querela a Varese, l'imputato si era presentato con certezza direttamente alla polizia di frontiera di Como-Chiasso che aveva rimosso l'auto, chiedendone la restituzione; in quella occasione aveva presentato una proposta assicurativa (così dimostrandosi consapevole del motivo della rimozione); l'imputato aveva affermato di essere stato avvertito della sparizione del veicolo da un amico non identificato (ma guardandosi bene dal citarlo come testimone) e solo sei giorni dopo, il 26 aprile 2014, si era recato sul posto per controllare il veicolo e per apporvi il contrassegno assicurativo (contrassegno che peraltro era solo una proposta assicurativa), attendendo fino all'8 maggio 2014 per sporgere querela. Queste circostanze dimostravano, secondo la concorde valutazione dei Giudici del merito, che l'imputato avesse simulato il furto dell'autoveicolo nel tentativo di evitare di incorrere nel pagamento della sanzione amministrativa, comminatagli per la scadenza del certificato assicurativo. Pertanto, la motivazione della sentenza impugnata si presenta adeguata, saldandosi con quella di primo grado e costituendo un unico apparato giustificativo, privo di vizi rilevabili in questa sede, in quanto coerente con le prove raccolte - come descritte dai giudici di merito - e priva di salti logici. 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/05/2022. // [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] sid
Sentenza Cassazione n. 21635/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris