CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 23950/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2005/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] F4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente – Contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi n. 12, presso l’ Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende. -Resistente con atto di costituzione – Avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli n. 1879/2022 depositato il 1°/07/2022. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio dell’11 luglio 2023. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Napoli, con il decreto indicato in epigrafe, ha accolto l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto exart. 3, legge n. 89 del 2001, n. 1234 del 29/04/2022, emesso dal magistrato designato dello stesso ufficio, che rigettava la domanda della parte di condanna dell’Amministrazione al pagamento dell’indennizzo per l’irragionevole durata di un precedente giudizio di equa riparazione, svoltosi dinanzi alla stessa Corte territoriale, proposto con ricorso del 14/09/2018, definito, quanto alla fase di cognizione, con decreto del 28/09/2018, e, quanto alla fase dell’ottemperanza, con sentenza del TAR Campania, depositata il 20/07/2021(c.d. “Pinto su Pinto” o “Pinto bis”); 2. la Corte di Napoli - sulla premessa che il giudizio presupposto ha avuto una durata complessiva di un anno, 11 mesi e 19 giorni – richiamati i princìpi enunciati dalla Corte EDU e dalla giurisprudenza di legittimità, ha determinato la durata ragionevole in un anno; pertanto - disattendendo la decisione del consigliere designato per il quale nessun indennizzo era dovuto in quanto non risultava superata la durata ragionevole di due anni – ha riconosciuto un indennizzo di euro 400,00, per un anno di ritardo, e ha condannato il Ministero della giustizia al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 130,00, per esborsi, euro 461,50 (euro 355,00 + 30% per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematica), per compenso, oltre agli accessori, con distrazione a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; 3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con due motivi, illustrati da memoria, per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Napoli; il Ministero della giustizia ha depositato un atto di costituzione; Consideratoche: 1. con il primo motivo il ricorrente censura la «[n]ullità del decreto collegiale e del procedimento – anomalia motivazionale – in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione – per: a. mancanza di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico; b. motivazione apparente; c. motivazione perplessa; d. motivazione incomprensibile; violazione e/o falsa applicazionedelle norme ex artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)»; 1.1. il primo motivo non è fondato; 1.2. il decreto impugnato reca una motivazione chiara e sintetica che soddisfa senz’altro il requisito del “minimo costituzionale”, come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Sez. U. 31/12/2018, n. 33679; in termini, da ultimo, Cass. 04/05/2023, n. 11665; Cass. 05/05/2023, n. 11794) per la quale «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce deicanoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione»; 1.3. nella specie, la motivazione esiste: la Corte di Napoli ha spiegato che le spese processuali, a favore della parte vittoriosa, dovevano essere liquidate a norma del d.m. n. 55 del 2014, in base alla tabella 12, applicando lo scaglione delle cause fino a euro 1.100,00, con riconoscimento dei compensi tabellari minimi per la “parvità della materia”; 2. con il secondo motivo [«Violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione - delle norme ex artt. 91 c.p.c., 2233, comma 2, c.c., 24, comma 1, L. 13/6/1942 n. 794, 13, comma 6, L. 31/12/2012 n. 247, 2, comma 1, 4 D.M. 10/3/2014 n. 55, tabelle 8 e 12 D.M. 10/3/2014 n. 55 (art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.)»], il ricorrente lamenta che la Corte d’appello, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014, delle tabelle 8 e 12, degli scaglioni in concreto applicabili (da euro 0,01 a euro 5.200,00 per il procedimento monitorio e da euro 0,01 a euro 1.100,00 per il procedimento di opposizione), e prendendo in considerazione le fasi svolte, avrebbe dovuto liquidare, per il procedimento monitorio: euro 450,00 (valore medio) o euro 225,00 (valore minimo); per il procedimento di opposizione: euro 640,00 (valore medio) oppure euro 286,00 (valore minimo), non certo l’importo irrisorio in concreto liquidato di euro 355,00, per entrambi i procedimenti (monitorio e di opposizione); 2.1. il secondo motivo non è fondato; 2.2. è orientamento della Corte (Cass. nn. 11665/2023, 11794/2023, la quale menziona Cass. n. 9728 /2020 ) che l’opposizione ex art. 5 - ter , legge n. 89 del 2001, non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto monitorio che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo; sennonché, ove detta opposizione sia proposta dalla parte privata rimasta insoddisfatta dall’esito della fase monitoria (come nella fattispecie in esame) e, dunque, abbia carattere pretensivo, in caso di suo accoglimento, le spese di giudizio vanno liquidate in base al criterio della soccombenza, a misura dell’intera vicenda processuale; 2.3. la Corte d’appello ha correttamente liquidato le spese del giudizio di opposizione- senza aggiungere la liquidazione delle spese del giudizio monitorio, in ragione della sopra indicata unitarietà del procedimento – nel valore minimo, secondo tari ffa, sulla base dell’esatto scaglione (fino a euro 1.100,00), coerentemente con l’ammontare (euro 400,00) dell’indennizzo riconosciuto ( Cass. n. 6015/2019), in base alla tabella n. 12, relativa ai giudizi contenziosi innanzi alla Corte d’appello (Cass. n. 6702/2023), considerando tutte e quattro le fasi del giudizio; 3. il ricorso è rigettato; 4. nulla occorre statuire sulle spese del giudizio di legittimità, nel quale l’Amministrazione vittoriosa non ha svolto attività difensiva; 5. non sussistono le condizioni per dichiarare il ricorrente tenut o al versamento di un importo di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.