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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2022

Cassazione n. 37589/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto avviso della fissazione dell'odierna udienza; Ritenuto che il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché proposto per motivi generici e meramente assertivi della esistenza di vizi in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e trattamento sanzionatorio (perché eccessivo), nonché riproduttivo di censure adeguatamente esaminate dai giudici del merito che, con motivazione logica ha esaminato i motivi di impugnazione confermando la sentenza di primo grado, a propria volta specifica nella enucleazione degli elementi responsabilità acquisiti a carico dell'imputato; Ritenuto che ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato.

Considerato che alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti af pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23 settembre 2022 Il Consigliere estenso e [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto avviso della fissazione dell'odierna udienza; Ritenuto che il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché proposto per motivi generici e meramente assertivi della esistenza di vizi in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e trattamento sanzionatorio (perché eccessivo), nonché riproduttivo di censure adeguatamente esaminate dai giudici del merito che, con motivazione logica ha esaminato i motivi di impugnazione confermando la sentenza di primo grado, a propria volta specifica nella enucleazione degli elementi responsabilità acquisiti a carico dell'imputato; Ritenuto che ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato. Considerato che alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti af pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il Consigliere estenso e [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 37589/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris