CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021
Cassazione n. 43162/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna, pronunciata in primo grado dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di minaccia e di lesioni lievissime (3 giorni di guarigione come da certificato medico). 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione. 3. Il collegio osserva che í reati rientrano nella competenza per materia del giudice di pace e che la pena di mesi tre di reclusione è illegale. Si imporrebbe, pertanto, un annullamento della sentenza impugnata, annullamento inibito dalla circostanza che il 3 luglio 2020 (tenuto conto di 51 giorni di sospensione per rinvio dal 31 maggio 2016 al 21 luglio 2016) è decorso il termine di prescrizione dei reati, commessi il 13 novembre 2012. 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere stensore Il Presidente