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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14031/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 10 giugno 2021, con cui la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza resa il 31 gennaio 2019 del G.U.P. del Tribunale di Torino, assolveva l'imputato dal reato di danneggiamento aggravato a lui ascritto al capo D e, in ordine alle residue imputazioni di cui ai capi A (art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990), B (art. 337 cod. pen.) e C (art. 582-585 cod. pen.), rideterminava la pena di anni 3 di reclusione ed euro 13.667 di multa.

I fatti risultano accertati in Torino il 12 luglio 2020 e si riferiscono alla detenzione illecita di 50,18 grammi di cocaina e alla resistenza opposta dall'imputato agli agenti del [OSCURATO:PERSONA], due dei quali, gli agenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riportavano lesioni personali, guaribili in 6 e 5 giorni.

2. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con il quale la difesa contesta la qualificazione giuridica del fatto relativamente al reato ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, osservando che il principio attivo della sostanza rinvenuta addosso al ricorrente è risultato pari a 37 mg, per cui il fatto poteva rientrare nella previsione di cui al comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, non assumendo rilievo il fatto che lo stupefacente sia stato rinvenuto a bordo di un taxi, configurandosi l'utilizzo di un mezzo pubblico solo come una precauzione di chi tratta tali sostanze per evitare di essere fermato a bordo di un veicolo di sua proprietà.

3. Orbene, il ricorso risulta inammissibile, perché manifestamente infondato.

Il diniego da parte della Corte territoriale dell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990 in favore del ricorrente non presta infatti il fianco alle censure difensive, avendo la sentenza impugnata ragionevolmente valorizzato il grado di purezza della sostanza rinvenuta (74,6%) e il numero di dosi ricavabili (248), elementi questi ritenuti sintomatici di una non trascurabile offensività della condotta, e tanto anche in considerazione, da un lato, della circostanza che si era in presenza di un trasporto di droga, e, dall'altro, dei precedenti specifici di Khoule, collocatosi evidentemente a un livello più strutturato di narcotraffico.

Ora, l'impostazione seguita dalla Corte territoriale appare coerente con gli elementi probatori disponibili e con il costante e condiviso orientamento di questa Corte (cfr. ex multis Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Rv. 272529 e Sez. 3, n. 6871 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 269149), secondo cui, in tema di stupefacenti, la valutazione dell'offensività della condotta non deve essere ancorata al solo dato della quantità di volta in volta ceduta, ma deve essere frutto di un giudizio più ampio che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva, avuto riguardo, in particolare, alle concrete capacità di azione del soggetto e alle sue relazioni con il mercato di riferimento, all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine.

In definitiva, l'ipotesi della lieve entità può essere riconosciuta solo nei casi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri (cfr. Sez. 3, n. 23945 del 29/04/2015, Rv. 263651).

Di qui la manifesta infondatezza della doglianza difensiva, sollevata invero in termini non adeguatamente specifici.

4. Ne consegue che il ricorso proposto nell'interesse di Khoule deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 10 giugno 2021, con cui la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza resa il 31 gennaio 2019 del G.U.P. del Tribunale di Torino, assolveva l'imputato dal reato di danneggiamento aggravato a lui ascritto al capo D e, in ordine alle residue imputazioni di cui ai capi A (art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990), B (art. 337 cod. pen.) e C (art. 582-585 cod. pen.), rideterminava la pena di anni 3 di reclusione ed euro 13.667 di multa. I fatti risultano accertati in Torino il 12 luglio 2020 e si riferiscono alla detenzione illecita di 50,18 grammi di cocaina e alla resistenza opposta dall'imputato agli agenti del [OSCURATO:PERSONA], due dei quali, gli agenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riportavano lesioni personali, guaribili in 6 e 5 giorni. 2. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con il quale la difesa contesta la qualificazione giuridica del fatto relativamente al reato ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, osservando che il principio attivo della sostanza rinvenuta addosso al ricorrente è risultato pari a 37 mg, per cui il fatto poteva rientrare nella previsione di cui al comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, non assumendo rilievo il fatto che lo stupefacente sia stato rinvenuto a bordo di un taxi, configurandosi l'utilizzo di un mezzo pubblico solo come una precauzione di chi tratta tali sostanze per evitare di essere fermato a bordo di un veicolo di sua proprietà. 3. Orbene, il ricorso risulta inammissibile, perché manifestamente infondato. Il diniego da parte della Corte territoriale dell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990 in favore del ricorrente non presta infatti il fianco alle censure difensive, avendo la sentenza impugnata ragionevolmente valorizzato il grado di purezza della sostanza rinvenuta (74,6%) e il numero di dosi ricavabili (248), elementi questi ritenuti sintomatici di una non trascurabile offensività della condotta, e tanto anche in considerazione, da un lato, della circostanza che si era in presenza di un trasporto di droga, e, dall'altro, dei precedenti specifici di Khoule, collocatosi evidentemente a un livello più strutturato di narcotraffico. Ora, l'impostazione seguita dalla Corte territoriale appare coerente con gli elementi probatori disponibili e con il costante e condiviso orientamento di questa Corte (cfr. ex multis Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Rv. 272529 e Sez. 3, n. 6871 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 269149), secondo cui, in tema di stupefacenti, la valutazione dell'offensività della condotta non deve essere ancorata al solo dato della quantità di volta in volta ceduta, ma deve essere frutto di un giudizio più ampio che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva, avuto riguardo, in particolare, alle concrete capacità di azione del soggetto e alle sue relazioni con il mercato di riferimento, all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine. In definitiva, l'ipotesi della lieve entità può essere riconosciuta solo nei casi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri (cfr. Sez. 3, n. 23945 del 29/04/2015, Rv. 263651). Di qui la manifesta infondatezza della doglianza difensiva, sollevata invero in termini non adeguatamente specifici. 4. Ne consegue che il ricorso proposto nell'interesse di Khoule deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21
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