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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 46026/2021

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la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' Giuseppe, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 aprile 1976: avverso la sentenza n. 3215/20 della Corte di appello di Bologna del 16 luglio 2020; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del Pm, in persona del Sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] CUOMO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna ha, con sentenza del 16 luglio 2020, confermato la precedente decisione con la quale, in data 16 aprile 2019, il Tribunale di Parma aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato a lui contestato sub A), avente ad oggetto la violazione dell'art. 2 del dlgs n. 74 del 2000 per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso indicato nella dichiarazione dei redditi presentata quale amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] srl, elementi passivi di reddito documentati in base a fatture aventi ad oggetto operazioni inesistenti, limitatamente alle condotte commesse con riferimento agli anni di imposta 2010 e 2011 e lo aveva, pertanto condannato, escluse le circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione fra le condotte accertate, alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione, oltre accessori.

Con la medesima sentenza, come detto confermata dalla competente Corte di appello, il Tribunale dì Parma aveva dichiarato, altresì, non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione al reato contestato sub A) limitatamente alla annualità 2008 nonché in relazione al reato di cui al capo B) della imputazione.

Avverso la sentenza della Corte di appello ha interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore fiduciario il Ciampà, articolando 4 motivi di impugnazione.

Il primo motivo di ricorso concerne il vizio di motivazione della sentenza in punto di rigetto della eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Parma in favore della competenza del Tribunale di Crotone.

Il secondo motivo ha ad oggetto la violazione di legge per essere stata fondata la sentenza di condanna su documenti, costituiti dai processi verbali redatti dalla Guardia di Finanza, non utilizzabili ed il vizio di motivazione in ordine alla valenza probatoria di tali documenti.

Il terzo motivo di impugnazione ha ad oggetto il ritenuto vizio di motivazione sia in punto di determinazione della pena che in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche.

Infine, con il quarto motivo di impugnazione è stata dedotta la violazione di legge in punto di disposta confisca per equivalente in danno dell'imputato.[OSCURATO:PERSONA] Essendo risultati taluni infondati altri ed direttamente inammissibili, i motivi di ricorso presentati dalla ricorrente difesa, il ricorso stesso deve essere, nel suo complesso, rigettato.

Prendendo le mosse da primo motivo di impugnazione, si rileva che con esso la ricorrente difesa ha contestato, sostenendo che la motivazione resa sul punto sia viziata, la scelta sulla base della quale la Corte felsinea ha confermato, rigettando il relativo motivo di appello, la competenza della Autorità giudiziaria parmigiana a conoscere in primo grado del reato contestato all'imputato.

Si osserva, al riguardo, che il ricorrente ha lamentato il fatto che la Corte territoriale abbia confermato, come detto, la sentenza di primo grado senza darsi adeguatamente carico del motivo di appello con il quale era stata contestata la affermazione della competenza territoriale del giudice procedente.

La doglianza è sul punto, per come la stessa è stata formulata, inammissibile; invero, osserva questa Corte, nella sentenza impugnata la competenza territoriale del Tribunale di Parma è stata argomentata, in principalità, sulla base del dato secondo il quale la sede della impresa gestita in forma societaria dal Giampà, cioè la [OSCURATO:PERSONA], era ubicata nel territorio del Comune di [OSCURATO:PERSONA], che si trova appunto nel circondario del Tribunale di Parma, posto che la sede legale di Cutro, Comune questo rientrante, invece, nel circondario del Tribunale di Crotone, era una sede meramente fittizia.

Tanto premesso si osserva che - indiscusso il principio secondo il quale, una volta ritenuta fittizia la sede legale di una compagine societaria la competenza territoriale per i reati tributari commessi nell'esercizio della impresa debba essere individuata sulla base della reale ubicazione del domicilio fiscale della società, di regola coincidente con la sua della sede effettiva e non solamente formale, cioè del luogo ove, materialmente sì svolge la direzione dell'attività della compagine stessa (cfr.

Corte di cassazione, Sezione III penale, 6 ottobre 2020, n. 27606; dem Sezione III penale 19 maggio 2014, n. 20504) - l'accertamento in ordine alla natura meramente fittizia della indicazione legale della indicazione della sede societaria è frutto di una serie di valutazioni aventi le caratteristiche del giudizio di merito, il cui sindacato è sottratto alla cognizione di questa Corte di legittimità laddove essa esorbiti i limiti dell'apprezzamento della manifesta illogicità ovvero la decisione presa dai giudici del fatto non costituisca il frutto dell'errata applicazione di principi legislativi o comunque giuridici.

Nel caso di specie i giudici parmigiani, in ciò successivamente confortati dal giudizio della Corte bolognese, hanno ritenuto che, per un verso, la collocazione della sede legale della [OSCURATO:PERSONA] in Comune di Cutro fosse esclusivamente formale sulla base dell'obbiettivo rilievo, non smentito <In da parte del ricorrente, che detta sede, ave un malcerto recapito (posto che neppure era indicato il numero civico della via ove siffatto recapito si sarebbe trovato, tanto che le notificazioni degli atti neppure erano state eseguite a quell'indirizzo in quali ivi non era mai stata trovata alcuna struttura operativa), era allocata presso un vecchio impianto già adibito in passato alla produzione del calcestruzzo - ambito imprenditoriale del tutto estraneo all'attività svolta dalla predetta società di servizi - di proprietà del genitore del Ciampà, mentre per altro verso, hanno collocato la sede effettiva della predetta società in territorio di [OSCURATO:PERSONA] sulla base, oltre che degli elementi altrettanto obbiettivi che lì si trovava la sede operativa della impresa con uffici e risorse materiali e che in quel Comune avevano la residenza ed ivi svolgevano i propri affari i soci delle citata Società, delle stesse dichiarazioni rese in dibattimento dai soggetti che avevano lavorato per conto di essa, i quali, plausibilmente edotti della materialità dei fatti in ragione dell'attività da costoro svolta, avevano confermato il fatto che la sede della impresa fosse a [OSCURATO:PERSONA].

A fronte di tali plurime considerazioni, la cui concludenza logica non pare essere discutibile, nessun rilievo ha la circostanza, segnalata dalla difesa del ricorrente, che le scritture contabili della Società erano custodite presso uno studio commerciale di Cutro (la cui ubicazione neppure è coincidente con la formale sede della [OSCURATO:PERSONA]), trattandosi di elemento che non vale a scardinare il plausibile ragionamento operato dai giudici del merito né, assolutamente, vale a porne in luce dei profili di manifesta illogicità, essendo ben possibile che la contabilità di un'attività commerciale svolta in forma societaria sia demandata alle cure di un soggetto che sia estraneo a detta compagine, senza che ciò comporti il trasferimento della sede della società stessa.

Con il secondo motivo di ricorso la difesa dell'imputato si è doluta, deducendo la sua contrarietà alla legge, del fatto che in sede di merito sia stato ritenuto atto utilizzabile ai fini del decidere il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza in occasione della verifica eseguita presso la sede effettiva della società della quale il Ciampà era legale rappresentante; si tratta di censura infondata.

Infatti, a prescindere dalla correttezza o meno della attribuzione della natura di atto riproduttivo di operazioni irripetibili da attribuirsi al processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza in occasione di un accertamento tributario, ciò che è indiscusso è che l'atto in questione sia acquisibile agli atti del dibattimento ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., in quanto costituente un documento in senso tecnico (Corte di cassazione, Sezione III penale, 5 dicembre 2018, n. 53379), e che esso non è indubbiamente un atto caratterizzato dalla inutilizzabilità, se non nei limiti, qui non efficacemente dedotti non essendo stata segnalata una qualche attività che sia stata svolta dalla Guardia di Finanza dopo che erano emersi gli elementi idonei a far prospettare un'ipotesi di reità a carico del ricorrente, riguardanti la circostanza che lo stesso sia stato formato in violazione dell'art. 220 delle disp. att. cod. proc. pen.

Passando al terzo motivo di impugnazione, il cui contenuto è da rinvenire nella contestazione delle dosimetria della pena, principale ed accessoria, irrogata a carico del Ciampà e nella mancata attribuzione al medesimo del beneficio delle circostanze attenuanti generiche, si osserva, quanto alla durata della pena principale che la stessa, quantificata in anni 2 e mesi 6 di reclusione comprensivi dell'aumento di mesi 6 di reclusione per effetto della ritenuta continuazione fra le due ipotesi di reato contestate al prevenuto, e, quindi, in ogni caso in misura contenuta ampiamente entro i limiti del medio edittale (circostanza questa che alla luce della giurisprudenza di questa Corte allevia di molto l'onere motivazionale che sul punto deve essere soddisfatto dal giudicante, si veda, infatti: Corte di cassazione, Sezione III penale, 9 luglio 2019, n. 29968), è stata motivata dal Tribunale in prima istanza e, in sede di gravame, dalla Corte di appello in ragione e della non indifferente entità dell'imposta evasa e dell'a.11armante atteggiamento del Ciampà, improntato alla protervia ed alla pertinacia nel delinquere, avendo questi proseguito nella sua condotta violativa delle disposizioni penali in materia tributaria anche in epoca successiva all'avvenuta verifica fiscale a suo carico ad opera della Polizia tributaria; motivazioni queste che, attesa la ampia discrezionalità che i giudici del merito hanno in tema di dosimetria sanzionatoria, soddisfano pienamente i criteri legali dettati dall'art. 133 cod. pen.

Quanto alla durata della pena accessoria, commisurata secondo quanto previsto dall'art. 37 cod. pen. su quella della pena principale, essa è stata correttamente determinata in conformità a quanto previsto dall'art.12 del dlgs n. 74 del 2000 e per ciò che attiene alla motivazione di essa valgono le stesse considerazioni svolte quanto alla determinazione della pena principale.

Sulla esclusione delle circostanze attenuanti generiche va ribadita, onde asseverare la correttezza della motivazione della decisione con la quale i giudici del merito le hanno negate, che il riconoscimento o il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituiscono l'esplicazione di un potere discrezionale del giudice del merito, il quale non è tenuto in particolare a motivare il diniego ove, in sede di conclusioni, non sia stata formulata specifica istanza con l'indicazione delle ragioni atte a giustificarne il riconoscimento (Corte di cassazione, Sezione III penale, 14 giugno 2019, n. 26272).

Sarebbe, pertanto, stato onere del ricorrente, onde non incorrere nel vizio di genericità della impugnazione, indicare con la dovuta specificazione quali erano le ragioni che egli aveva indicato in sede di gravame come legittimanti il predetto riconoscimento e delle quali la Corte territoriale non aveva tenuto conto.

Il mancato assolvimento di tale onere, avendo limitato il ricorrente la sua doglianza al solo fatto che la Corte non avrebbe motivato la omessa attribuzione del beneficio, cosa che, come detto, non spetta ai giudici del gravame in assenza di un puntuale motivo di appello al riguardo (Corte di cassazione, Sezione III penale, 19 luglio 2017, n. 35570), rende inammissibile la censura.

Quanto, infine, alla doglianza avente ad oggetto l'avvenuta confisca per equivalente del profitto del reato in danno del Ciampà in proprio, il motivo di ricorso è, infondato.

Invero, la circostanza relativa alla applicabilità al caso presente della confisca per equivalente è stata adeguatamente motivata dalla Corte territoriale sulla base del dato che l'acclarato stato di insolvenza della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe reso verosimilmente inattuabile la confisca diretta del profitto del reato, facendo, pertanto, scattare la sussidiarietà della confisca per equivalente, il cui ambito operativo sarà, peraltro, contenuto, onde evitare qualsiasi forma di duplicazione sanzionatoria, in sede esecutiva nei soli limiti in cui la confisca diretta non è stata, per ragioni definitive ovvero transitorie, concretamente e satisfattivamente esperibile.

Al rigetto del ricorso segue, visto l'art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' Giuseppe, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 aprile 1976: avverso la sentenza n. 3215/20 della Corte di appello di Bologna del 16 luglio 2020; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del Pm, in persona del Sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] CUOMO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna ha, con sentenza del 16 luglio 2020, confermato la precedente decisione con la quale, in data 16 aprile 2019, il Tribunale di Parma aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato a lui contestato sub A), avente ad oggetto la violazione dell'art. 2 del dlgs n. 74 del 2000 per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso indicato nella dichiarazione dei redditi presentata quale amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] srl, elementi passivi di reddito documentati in base a fatture aventi ad oggetto operazioni inesistenti, limitatamente alle condotte commesse con riferimento agli anni di imposta 2010 e 2011 e lo aveva, pertanto condannato, escluse le circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione fra le condotte accertate, alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione, oltre accessori. Con la medesima sentenza, come detto confermata dalla competente Corte di appello, il Tribunale dì Parma aveva dichiarato, altresì, non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione al reato contestato sub A) limitatamente alla annualità 2008 nonché in relazione al reato di cui al capo B) della imputazione. Avverso la sentenza della Corte di appello ha interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore fiduciario il Ciampà, articolando 4 motivi di impugnazione. Il primo motivo di ricorso concerne il vizio di motivazione della sentenza in punto di rigetto della eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Parma in favore della competenza del Tribunale di Crotone. Il secondo motivo ha ad oggetto la violazione di legge per essere stata fondata la sentenza di condanna su documenti, costituiti dai processi verbali redatti dalla Guardia di Finanza, non utilizzabili ed il vizio di motivazione in ordine alla valenza probatoria di tali documenti. Il terzo motivo di impugnazione ha ad oggetto il ritenuto vizio di motivazione sia in punto di determinazione della pena che in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche. Infine, con il quarto motivo di impugnazione è stata dedotta la violazione di legge in punto di disposta confisca per equivalente in danno dell'imputato.[OSCURATO:PERSONA] Essendo risultati taluni infondati altri ed direttamente inammissibili, i motivi di ricorso presentati dalla ricorrente difesa, il ricorso stesso deve essere, nel suo complesso, rigettato. Prendendo le mosse da primo motivo di impugnazione, si rileva che con esso la ricorrente difesa ha contestato, sostenendo che la motivazione resa sul punto sia viziata, la scelta sulla base della quale la Corte felsinea ha confermato, rigettando il relativo motivo di appello, la competenza della Autorità giudiziaria parmigiana a conoscere in primo grado del reato contestato all'imputato. Si osserva, al riguardo, che il ricorrente ha lamentato il fatto che la Corte territoriale abbia confermato, come detto, la sentenza di primo grado senza darsi adeguatamente carico del motivo di appello con il quale era stata contestata la affermazione della competenza territoriale del giudice procedente. La doglianza è sul punto, per come la stessa è stata formulata, inammissibile; invero, osserva questa Corte, nella sentenza impugnata la competenza territoriale del Tribunale di Parma è stata argomentata, in principalità, sulla base del dato secondo il quale la sede della impresa gestita in forma societaria dal Giampà, cioè la [OSCURATO:PERSONA], era ubicata nel territorio del Comune di [OSCURATO:PERSONA], che si trova appunto nel circondario del Tribunale di Parma, posto che la sede legale di Cutro, Comune questo rientrante, invece, nel circondario del Tribunale di Crotone, era una sede meramente fittizia. Tanto premesso si osserva che - indiscusso il principio secondo il quale, una volta ritenuta fittizia la sede legale di una compagine societaria la competenza territoriale per i reati tributari commessi nell'esercizio della impresa debba essere individuata sulla base della reale ubicazione del domicilio fiscale della società, di regola coincidente con la sua della sede effettiva e non solamente formale, cioè del luogo ove, materialmente sì svolge la direzione dell'attività della compagine stessa (cfr. Corte di cassazione, Sezione III penale, 6 ottobre 2020, n. 27606; dem Sezione III penale 19 maggio 2014, n. 20504) - l'accertamento in ordine alla natura meramente fittizia della indicazione legale della indicazione della sede societaria è frutto di una serie di valutazioni aventi le caratteristiche del giudizio di merito, il cui sindacato è sottratto alla cognizione di questa Corte di legittimità laddove essa esorbiti i limiti dell'apprezzamento della manifesta illogicità ovvero la decisione presa dai giudici del fatto non costituisca il frutto dell'errata applicazione di principi legislativi o comunque giuridici. Nel caso di specie i giudici parmigiani, in ciò successivamente confortati dal giudizio della Corte bolognese, hanno ritenuto che, per un verso, la collocazione della sede legale della [OSCURATO:PERSONA] in Comune di Cutro fosse esclusivamente formale sulla base dell'obbiettivo rilievo, non smentito <In da parte del ricorrente, che detta sede, ave un malcerto recapito (posto che neppure era indicato il numero civico della via ove siffatto recapito si sarebbe trovato, tanto che le notificazioni degli atti neppure erano state eseguite a quell'indirizzo in quali ivi non era mai stata trovata alcuna struttura operativa), era allocata presso un vecchio impianto già adibito in passato alla produzione del calcestruzzo - ambito imprenditoriale del tutto estraneo all'attività svolta dalla predetta società di servizi - di proprietà del genitore del Ciampà, mentre per altro verso, hanno collocato la sede effettiva della predetta società in territorio di [OSCURATO:PERSONA] sulla base, oltre che degli elementi altrettanto obbiettivi che lì si trovava la sede operativa della impresa con uffici e risorse materiali e che in quel Comune avevano la residenza ed ivi svolgevano i propri affari i soci delle citata Società, delle stesse dichiarazioni rese in dibattimento dai soggetti che avevano lavorato per conto di essa, i quali, plausibilmente edotti della materialità dei fatti in ragione dell'attività da costoro svolta, avevano confermato il fatto che la sede della impresa fosse a [OSCURATO:PERSONA]. A fronte di tali plurime considerazioni, la cui concludenza logica non pare essere discutibile, nessun rilievo ha la circostanza, segnalata dalla difesa del ricorrente, che le scritture contabili della Società erano custodite presso uno studio commerciale di Cutro (la cui ubicazione neppure è coincidente con la formale sede della [OSCURATO:PERSONA]), trattandosi di elemento che non vale a scardinare il plausibile ragionamento operato dai giudici del merito né, assolutamente, vale a porne in luce dei profili di manifesta illogicità, essendo ben possibile che la contabilità di un'attività commerciale svolta in forma societaria sia demandata alle cure di un soggetto che sia estraneo a detta compagine, senza che ciò comporti il trasferimento della sede della società stessa. Con il secondo motivo di ricorso la difesa dell'imputato si è doluta, deducendo la sua contrarietà alla legge, del fatto che in sede di merito sia stato ritenuto atto utilizzabile ai fini del decidere il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza in occasione della verifica eseguita presso la sede effettiva della società della quale il Ciampà era legale rappresentante; si tratta di censura infondata. Infatti, a prescindere dalla correttezza o meno della attribuzione della natura di atto riproduttivo di operazioni irripetibili da attribuirsi al processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza in occasione di un accertamento tributario, ciò che è indiscusso è che l'atto in questione sia acquisibile agli atti del dibattimento ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., in quanto costituente un documento in senso tecnico (Corte di cassazione, Sezione III penale, 5 dicembre 2018, n. 53379), e che esso non è indubbiamente un atto caratterizzato dalla inutilizzabilità, se non nei limiti, qui non efficacemente dedotti non essendo stata segnalata una qualche attività che sia stata svolta dalla Guardia di Finanza dopo che erano emersi gli elementi idonei a far prospettare un'ipotesi di reità a carico del ricorrente, riguardanti la circostanza che lo stesso sia stato formato in violazione dell'art. 220 delle disp. att. cod. proc. pen. Passando al terzo motivo di impugnazione, il cui contenuto è da rinvenire nella contestazione delle dosimetria della pena, principale ed accessoria, irrogata a carico del Ciampà e nella mancata attribuzione al medesimo del beneficio delle circostanze attenuanti generiche, si osserva, quanto alla durata della pena principale che la stessa, quantificata in anni 2 e mesi 6 di reclusione comprensivi dell'aumento di mesi 6 di reclusione per effetto della ritenuta continuazione fra le due ipotesi di reato contestate al prevenuto, e, quindi, in ogni caso in misura contenuta ampiamente entro i limiti del medio edittale (circostanza questa che alla luce della giurisprudenza di questa Corte allevia di molto l'onere motivazionale che sul punto deve essere soddisfatto dal giudicante, si veda, infatti: Corte di cassazione, Sezione III penale, 9 luglio 2019, n. 29968), è stata motivata dal Tribunale in prima istanza e, in sede di gravame, dalla Corte di appello in ragione e della non indifferente entità dell'imposta evasa e dell'a.11armante atteggiamento del Ciampà, improntato alla protervia ed alla pertinacia nel delinquere, avendo questi proseguito nella sua condotta violativa delle disposizioni penali in materia tributaria anche in epoca successiva all'avvenuta verifica fiscale a suo carico ad opera della Polizia tributaria; motivazioni queste che, attesa la ampia discrezionalità che i giudici del merito hanno in tema di dosimetria sanzionatoria, soddisfano pienamente i criteri legali dettati dall'art. 133 cod. pen. Quanto alla durata della pena accessoria, commisurata secondo quanto previsto dall'art. 37 cod. pen. su quella della pena principale, essa è stata correttamente determinata in conformità a quanto previsto dall'art.12 del dlgs n. 74 del 2000 e per ciò che attiene alla motivazione di essa valgono le stesse considerazioni svolte quanto alla determinazione della pena principale. Sulla esclusione delle circostanze attenuanti generiche va ribadita, onde asseverare la correttezza della motivazione della decisione con la quale i giudici del merito le hanno negate, che il riconoscimento o il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituiscono l'esplicazione di un potere discrezionale del giudice del merito, il quale non è tenuto in particolare a motivare il diniego ove, in sede di conclusioni, non sia stata formulata specifica istanza con l'indicazione delle ragioni atte a giustificarne il riconoscimento (Corte di cassazione, Sezione III penale, 14 giugno 2019, n. 26272). Sarebbe, pertanto, stato onere del ricorrente, onde non incorrere nel vizio di genericità della impugnazione, indicare con la dovuta specificazione quali erano le ragioni che egli aveva indicato in sede di gravame come legittimanti il predetto riconoscimento e delle quali la Corte territoriale non aveva tenuto conto. Il mancato assolvimento di tale onere, avendo limitato il ricorrente la sua doglianza al solo fatto che la Corte non avrebbe motivato la omessa attribuzione del beneficio, cosa che, come detto, non spetta ai giudici del gravame in assenza di un puntuale motivo di appello al riguardo (Corte di cassazione, Sezione III penale, 19 luglio 2017, n. 35570), rende inammissibile la censura. Quanto, infine, alla doglianza avente ad oggetto l'avvenuta confisca per equivalente del profitto del reato in danno del Ciampà in proprio, il motivo di ricorso è, infondato. Invero, la circostanza relativa alla applicabilità al caso presente della confisca per equivalente è stata adeguatamente motivata dalla Corte territoriale sulla base del dato che l'acclarato stato di insolvenza della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe reso verosimilmente inattuabile la confisca diretta del profitto del reato, facendo, pertanto, scattare la sussidiarietà della confisca per equivalente, il cui ambito operativo sarà, peraltro, contenuto, onde evitare qualsiasi forma di duplicazione sanzionatoria, in sede esecutiva nei soli limiti in cui la confisca diretta non è stata, per ragioni definitive ovvero transitorie, concretamente e satisfattivamente esperibile. Al rigetto del ricorso segue, visto l'art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spes
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