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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 3 febbraio 2022

Cassazione n. 21073/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 3 febbraio 2022 il Tribunale di Lecce ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti, ex art. 444 cod. proc. pen., nonché la sanzione della patente di guida per la durata di sei mesi, in relazione al reato di cui all'art. 589 bis, commi 1 e 8 cod. pen. cod. pen., per avere cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA] e lesioni personali ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], applicando la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni tre

2. Avverso la decisione propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] formulando due motivi di impugnazione.

3. Con il primo deduce il vizio di motivazione per non avere il giudice del merito motivato in ordine alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, determinata in misura superiore al medio edittale, benché la giurisprudenza di legittimità imponga la specifica indicazione dei parametri di cui all'art. 218 C.d.S. al fine di giustificare la congruità della sanzione inflitta.

4. Con il secondo motivo lamenta la falsa applicazione dell'art. 222, comma 2 C.d.S. per non avere il giudice diminuito la sanzione della patente di guida sino ad un terzo, a fronte dell'applicazione della pena concordata fra le parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.

5. Con requisitoria scritta il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con restituzione atti al Tribunale di Lecce.

6. Con memoria ritualmente depositata il ricorrente ribadisce i motivi del ricorso, chiedendone l'accoglimento.

7. Il ricorso è inammissibile.

8. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Va osservato, infatti, che la quantificazione della sanzione accessoria deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, secondo comma, d.lgs. n. 285 del 1992 (gravità della violazione commessa, entità del danno apportato, pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare), sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di una eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento.

9. Nel caso di specie, il giudice, seppure molto stringatamente, dà conto delle ragioni dell'applicazione della sanzione amministrativa accessoria in misura superiore al medio edittale, facendo esplicito riferimento alla 'straordinaria gravità dell'illecito', così giustificando la diversa e più mite valutazione della pena applicata su richiesta della parti, ritenuta congrua, avuto riguardo ai diversi parametri di cui all'art. 133 cod. pen., stante l'incensuratezza e la non negativa personalità dell'autore del reato, non valutabili ai sensi dell'art. 222 C.d.S..

10. La motivazione, dunque, è adeguata e non contraddittoria.

11. Il secondo motivo è inammissibile.

12. L'art. 222, comma 2 bis C.d.S., infatti, dispone che la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida sia diminuita 'fino ad un terzo in caso di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e seguenti del codice di procedura penale'.

La sanzione applicata nella misura di tre anni, dunque, rispetta il criterio, dovendo ritenersi applicata nella misura massima di quattro anni, proprio per la ritenuta straordinaria gravità dell'illecito, e diminuita in misura prossima ad un terzo. 13 All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa della ammende Così decilo il 9/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] la Ferranti D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 febbraio 2022 il Tribunale di Lecce ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti, ex art. 444 cod. proc. pen., nonché la sanzione della patente di guida per la durata di sei mesi, in relazione al reato di cui all'art. 589 bis, commi 1 e 8 cod. pen. cod. pen., per avere cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA] e lesioni personali ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], applicando la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni tre 2. Avverso la decisione propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] formulando due motivi di impugnazione. 3. Con il primo deduce il vizio di motivazione per non avere il giudice del merito motivato in ordine alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, determinata in misura superiore al medio edittale, benché la giurisprudenza di legittimità imponga la specifica indicazione dei parametri di cui all'art. 218 C.d.S. al fine di giustificare la congruità della sanzione inflitta. 4. Con il secondo motivo lamenta la falsa applicazione dell'art. 222, comma 2 C.d.S. per non avere il giudice diminuito la sanzione della patente di guida sino ad un terzo, a fronte dell'applicazione della pena concordata fra le parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. 5. Con requisitoria scritta il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con restituzione atti al Tribunale di Lecce. 6. Con memoria ritualmente depositata il ricorrente ribadisce i motivi del ricorso, chiedendone l'accoglimento. 7. Il ricorso è inammissibile. 8. Il primo motivo è manifestamente infondato. Va osservato, infatti, che la quantificazione della sanzione accessoria deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, secondo comma, d.lgs. n. 285 del 1992 (gravità della violazione commessa, entità del danno apportato, pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare), sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di una eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento. 9. Nel caso di specie, il giudice, seppure molto stringatamente, dà conto delle ragioni dell'applicazione della sanzione amministrativa accessoria in misura superiore al medio edittale, facendo esplicito riferimento alla 'straordinaria gravità dell'illecito', così giustificando la diversa e più mite valutazione della pena applicata su richiesta della parti, ritenuta congrua, avuto riguardo ai diversi parametri di cui all'art. 133 cod. pen., stante l'incensuratezza e la non negativa personalità dell'autore del reato, non valutabili ai sensi dell'art. 222 C.d.S.. 10. La motivazione, dunque, è adeguata e non contraddittoria. 11. Il secondo motivo è inammissibile. 12. L'art. 222, comma 2 bis C.d.S., infatti, dispone che la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida sia diminuita 'fino ad un terzo in caso di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e seguenti del codice di procedura penale'. La sanzione applicata nella misura di tre anni, dunque, rispetta il criterio, dovendo ritenersi applicata nella misura massima di quattro anni, proprio per la ritenuta straordinaria gravità dell'illecito, e diminuita in misura prossima ad un terzo. 13 All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa della ammende Così decilo il 9/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] la Ferranti D
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