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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 giugno 2023

Cassazione n. 22750/2023

Testo disponibile della fonte

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6137/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Napoli, via [OSCURATO:PERSONA] n. 86, presso l o studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; -ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 48, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso LA SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 4601/2020 depositata il 30/12/2020.

Ric. 2021n. 6137sez.

M2 - ud. 09/06 - 202 3 -2- Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] intimava a [OSCURATO:PERSONA], fiduciaria dei ricorrenti, uno sfratto per morosità, chiedendo il rilascio dei cespiti ricadenti nella particella 381 acquistati dal fallimento di [OSCURATO:PERSONA].

2. [OSCURATO:PERSONA], unitamente a [OSCURATO:PERSONA] si opponeva alla convalida di sfratto e, in via riconvenzionale, proponeva domanda di usucapione dei beni oggetto della richiesta di rilascio.

3. Rigettata la domanda di rilascio veniva disposto il mutamento del rito ex art. 667 c.p.c.

4. Il Tribunale di Napoli, per quel che ancora rileva, rigettava la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dagli allora convenuti Scamardella.

4. La Corte di Appello di Napoli sul gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] confermavala pronuncia di primo grado.

5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza di appello.

6. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

7. Questa Corte ha formula to proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti.

8. A seguito di tale comunicazione, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.

Ric. 2021n. 6137sez.

M2 - ud. 09/06 - 202 3 -3-

9. Fissata l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., parte ricorrente ha depositato memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso si articola nei seguenti motivi:

1. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1140 e 1141 c.c.

Errata ricostruzione della portata precettivo dell’articolo 1141, secondo comma, c.c. e violazione dei principi di diritto enunciati in materia di interdizione del possesso.

Errata interpretazione dell’articolo 8 del contratto preliminare in violazione dell’articolo 1362 c.c.

Errata qualificazione giuridica del fatto.

La censura attiene al mancato riconoscimento della interversionedel possesso operata dai ricorrenti a seguito della loro immissione nella materiale disponibilità del terreno dopo il contratto preliminare di vendita del bene intercorso nel 1983 con [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, secondo i ricorrenti, gli Scamardella si sarebbero comportati come proprietari del fondo e la firma per l’accatastamento dei capannoni sarebbe stato un espediente senza rilevanza.

Il dato saliente sarebbe stato la trasformazione edificatoria del fondo, dalla quale desumere l’interversione del possesso anche perché nel preliminare non vi era alcuna autorizzazione ad edificandum Pertanto, una volta accertata la materiale disponibilità del bene doveva applicarsi l’art. 1441 c.c. presumendosi l’animus possidendi.

Inoltre,erano stato gli Scamardella nel 1994 a concedere in godimento l’intero compendio alla società di [OSCURATO:PERSONA], dopo la divisione materiale del compendio, a concedere in uso la Ric. 2021n. 6137sez.

M2 - ud. 09/06 - 202 3 -4- porzione confinante con la particella 61 di loro proprietà alla fiduciaria [OSCURATO:PERSONA] a dimostrazione della signoria sul bene esercitata prima sull’intero compendio e poi sulla metà confinante con la particella 61.

2. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti:privazione della titolarità del diritto di proprietà subito da [OSCURATO:PERSONA] a seguito della dichiarazione di fallimento.

Errore di percezione del contenuto dei documenti afferenti all’accatastamento e al l’istanza di condono.

Giovanni F rola non poteva esprimere validamente il consenso alla trasformazione edificatorio del terreno da parte dei ricorrenti come affermato nella sentenza impugnata in quanto era stato dichiarato fallito nel 1987 e il decreto di trasferimento in favore del controricorrente del 12 dicembre 1996 non avrebbe avuto effetto interruttivo del possesso dei ricorrenti. 3.La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisè del seguente tenore: «INAMMISSIBILITÀ e/o [OSCURATO:PERSONA] del ricorso avversopronuncia di rigetto di domanda di usucapione (doppia conforme): I due motivi si risolvono in una censura di merito relativaall'accertamento del fatto e alla valutazione delle prove acquisite (i giudicidi merito hanno ritenuto non provato il possesso ad usucapionem, escludendo la sussistenza di una interversione del possesso successiva alla originaria detenzione), profili del giudizio che non sono sindacabili insede di legittimità (Cass., Sez.

Un., n. 898 del 14/12/1999), risultando la motivazione della sentenza impugnata non apparente né manifestamenteillogica (cfr. Cass., Sez.

Un. , n.

Ric. 2021n. 6137sez.

M2 - ud. 09/06 - 202 3 -5- 8053 del 07/04/2014), dovendosi peraltro ribadire che spetta soltanto al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, nonché scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee alla dimostrazione dei fatti (Cass., Sez.

Un., n. 5802 del 1998).

Inoltre, il secondo motivo (proposto ai sensi dell'art. 360 n.5 C.P.C.) è comunque inammissibile in presenza di "doppia conforme"»;

3. –[OSCURATO:PERSONA] condivide il contenuto della proposta ex art. 380-biscod. proc. civ.

I ricorrenti con la memoria depositata in prossimità dell’udienzainsistono nell’affe r mare di aver avuto l’esclusiva e continuativa disponibilità materiale dei cespiti come del resto riconosciuto dalla sentenza.

Tale disponibilità non è stata qualificatacome possesso ad usucapionem per l’asserito difetto dell’animus possidendi , nonostante vi fo sse stata una interversione del possesso a seguito dell’attivitàposta in essere dagli Scamardella.

Inoltre, non vi sarebbe una doppia conforme perché la motivazione della Corte d'Appello è diversa da quella del giudice di primo grado.

Pertanto, se la Corte partenopea non avesse ignorato il fatto che il Frola era stato dichiarato fallito nel 1987 non avrebbe certamente affermato (a pag. 6 Sent.) che gli Scamardella “non hanno dedotto né a fortiori comprovato che l’iniziativa edificatoria fosse stata assunta senza il consenso del proprietario Frola”.

La memoria della parte ricorrente non offre argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso.

La Corte d'appelloha ritenuto che l'iniziativa edificatoria era Ric. 2021n. 6137sez.

M2 - ud. 09/06 - 202 3 -6- stata assunta con il consenso del proprietario, come risultava dalla documentazione prodotta a corredo dell'istanza di sanatoria e dunque non poteva valere come interversione del possesso.

Inoltre, i ricorrenti omettono di con siderare la parte della sentenza nella quale si evidenzia che, con citazione notificata nel 1993, avevano intrapreso un'azione contro la curatela del fallimento per sentir dichiarare l'opponibilità a quest'ultima del preliminare di vendita stipulato nel 1983 dal fallito.

Dunque , anche dopo l’attività edificatoria i ricorrenti erano consapevoli di essere meri detentori tanto da chiedere l’accertamento della validità del preliminare nei confronti del fallimento.

Per la restante parte dei motivi deve ribadirsi quanto affermato con la proposta, evidenziando anche la parte della sentenza della Corte d'Appello dove si ribadisce chele ragioni di critica formulate con l'appello,anche nel caso in cui fossero state fondate,non avrebbero comportato una riforma della decisione di primo grado adeguatamente sorretta dall'autonoma ratio decidendisulla inesistenza di un possesso utile ad usucapi r e in capo agli appellanti(pag. 10 della sentenza impugnata).

Infine, l’affermazione fatta nella proposta circa l’inammissibilità del motivo di omesso esame in presenza di una doppia conformesi aggiunge alle altre ragioni di inammissibilità delle censure contenute nella prima parte della proposta che restano pienamente confermate per quanto detto.

4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

Ric. 2021n. 6137sez.

M2 - ud. 09/06 - 202 3 -7-

5. – Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., vanno applicati – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-biscod. proc. civ. – il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo),nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒ nei limiti di legge‒ in favore della cassa delle ammende.

6. –Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 –della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna l a parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro5000,00 (cinquemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende; dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , di un ulteriore importo a Ric. 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6137/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Napoli, via [OSCURATO:PERSONA] n. 86, presso l o studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; -ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 48, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso LA SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 4601/2020 depositata il 30/12/2020. Ric. 2021n. 6137sez. M2 - ud. 09/06 - 202 3 -2- Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] intimava a [OSCURATO:PERSONA], fiduciaria dei ricorrenti, uno sfratto per morosità, chiedendo il rilascio dei cespiti ricadenti nella particella 381 acquistati dal fallimento di [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA], unitamente a [OSCURATO:PERSONA] si opponeva alla convalida di sfratto e, in via riconvenzionale, proponeva domanda di usucapione dei beni oggetto della richiesta di rilascio. 3. Rigettata la domanda di rilascio veniva disposto il mutamento del rito ex art. 667 c.p.c. 4. Il Tribunale di Napoli, per quel che ancora rileva, rigettava la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dagli allora convenuti Scamardella. 4. La Corte di Appello di Napoli sul gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] confermavala pronuncia di primo grado. 5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza di appello. 6. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 7. Questa Corte ha formula to proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti. 8. A seguito di tale comunicazione, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso. Ric. 2021n. 6137sez. M2 - ud. 09/06 - 202 3 -3- 9. Fissata l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., parte ricorrente ha depositato memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso si articola nei seguenti motivi: 1. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1140 e 1141 c.c. Errata ricostruzione della portata precettivo dell’articolo 1141, secondo comma, c.c. e violazione dei principi di diritto enunciati in materia di interdizione del possesso. Errata interpretazione dell’articolo 8 del contratto preliminare in violazione dell’articolo 1362 c.c. Errata qualificazione giuridica del fatto. La censura attiene al mancato riconoscimento della interversionedel possesso operata dai ricorrenti a seguito della loro immissione nella materiale disponibilità del terreno dopo il contratto preliminare di vendita del bene intercorso nel 1983 con [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, secondo i ricorrenti, gli Scamardella si sarebbero comportati come proprietari del fondo e la firma per l’accatastamento dei capannoni sarebbe stato un espediente senza rilevanza. Il dato saliente sarebbe stato la trasformazione edificatoria del fondo, dalla quale desumere l’interversione del possesso anche perché nel preliminare non vi era alcuna autorizzazione ad edificandum Pertanto, una volta accertata la materiale disponibilità del bene doveva applicarsi l’art. 1441 c.c. presumendosi l’animus possidendi. Inoltre,erano stato gli Scamardella nel 1994 a concedere in godimento l’intero compendio alla società di [OSCURATO:PERSONA], dopo la divisione materiale del compendio, a concedere in uso la Ric. 2021n. 6137sez. M2 - ud. 09/06 - 202 3 -4- porzione confinante con la particella 61 di loro proprietà alla fiduciaria [OSCURATO:PERSONA] a dimostrazione della signoria sul bene esercitata prima sull’intero compendio e poi sulla metà confinante con la particella 61. 2. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti:privazione della titolarità del diritto di proprietà subito da [OSCURATO:PERSONA] a seguito della dichiarazione di fallimento. Errore di percezione del contenuto dei documenti afferenti all’accatastamento e al l’istanza di condono. Giovanni F rola non poteva esprimere validamente il consenso alla trasformazione edificatorio del terreno da parte dei ricorrenti come affermato nella sentenza impugnata in quanto era stato dichiarato fallito nel 1987 e il decreto di trasferimento in favore del controricorrente del 12 dicembre 1996 non avrebbe avuto effetto interruttivo del possesso dei ricorrenti. 3.La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisè del seguente tenore: «INAMMISSIBILITÀ e/o [OSCURATO:PERSONA] del ricorso avversopronuncia di rigetto di domanda di usucapione (doppia conforme): I due motivi si risolvono in una censura di merito relativaall'accertamento del fatto e alla valutazione delle prove acquisite (i giudicidi merito hanno ritenuto non provato il possesso ad usucapionem, escludendo la sussistenza di una interversione del possesso successiva alla originaria detenzione), profili del giudizio che non sono sindacabili insede di legittimità (Cass., Sez. Un., n. 898 del 14/12/1999), risultando la motivazione della sentenza impugnata non apparente né manifestamenteillogica (cfr. Cass., Sez. Un. , n. Ric. 2021n. 6137sez. M2 - ud. 09/06 - 202 3 -5- 8053 del 07/04/2014), dovendosi peraltro ribadire che spetta soltanto al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, nonché scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee alla dimostrazione dei fatti (Cass., Sez. Un., n. 5802 del 1998). Inoltre, il secondo motivo (proposto ai sensi dell'art. 360 n.5 C.P.C.) è comunque inammissibile in presenza di "doppia conforme"»; 3. –[OSCURATO:PERSONA] condivide il contenuto della proposta ex art. 380-biscod. proc. civ. I ricorrenti con la memoria depositata in prossimità dell’udienzainsistono nell’affe r mare di aver avuto l’esclusiva e continuativa disponibilità materiale dei cespiti come del resto riconosciuto dalla sentenza. Tale disponibilità non è stata qualificatacome possesso ad usucapionem per l’asserito difetto dell’animus possidendi , nonostante vi fo sse stata una interversione del possesso a seguito dell’attivitàposta in essere dagli Scamardella. Inoltre, non vi sarebbe una doppia conforme perché la motivazione della Corte d'Appello è diversa da quella del giudice di primo grado. Pertanto, se la Corte partenopea non avesse ignorato il fatto che il Frola era stato dichiarato fallito nel 1987 non avrebbe certamente affermato (a pag. 6 Sent.) che gli Scamardella “non hanno dedotto né a fortiori comprovato che l’iniziativa edificatoria fosse stata assunta senza il consenso del proprietario Frola”. La memoria della parte ricorrente non offre argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso. La Corte d'appelloha ritenuto che l'iniziativa edificatoria era Ric. 2021n. 6137sez. M2 - ud. 09/06 - 202 3 -6- stata assunta con il consenso del proprietario, come risultava dalla documentazione prodotta a corredo dell'istanza di sanatoria e dunque non poteva valere come interversione del possesso. Inoltre, i ricorrenti omettono di con siderare la parte della sentenza nella quale si evidenzia che, con citazione notificata nel 1993, avevano intrapreso un'azione contro la curatela del fallimento per sentir dichiarare l'opponibilità a quest'ultima del preliminare di vendita stipulato nel 1983 dal fallito. Dunque , anche dopo l’attività edificatoria i ricorrenti erano consapevoli di essere meri detentori tanto da chiedere l’accertamento della validità del preliminare nei confronti del fallimento. Per la restante parte dei motivi deve ribadirsi quanto affermato con la proposta, evidenziando anche la parte della sentenza della Corte d'Appello dove si ribadisce chele ragioni di critica formulate con l'appello,anche nel caso in cui fossero state fondate,non avrebbero comportato una riforma della decisione di primo grado adeguatamente sorretta dall'autonoma ratio decidendisulla inesistenza di un possesso utile ad usucapi r e in capo agli appellanti(pag. 10 della sentenza impugnata). Infine, l’affermazione fatta nella proposta circa l’inammissibilità del motivo di omesso esame in presenza di una doppia conformesi aggiunge alle altre ragioni di inammissibilità delle censure contenute nella prima parte della proposta che restano pienamente confermate per quanto detto. 4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. Ric. 2021n. 6137sez. M2 - ud. 09/06 - 202 3 -7- 5. – Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., vanno applicati – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-biscod. proc. civ. – il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo),nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒ nei limiti di legge‒ in favore della cassa delle ammende. 6. –Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 –della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna l a parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro5000,00 (cinquemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende; dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , di un ulteriore importo a Ric. 2
Sentenza Cassazione n. 22750/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris