CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 30206/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] concludeva per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO /N DIRITTO 1. Il Tribunale di Salerno, in sede di riesame di misure cautelari personali, confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere in relazione al reato dì partecipazione alla mafia storica denominata "camorra" operante in territorio di Scafati e comuni limitrofi, nonché per tentativo di illecita concorrenza con violenza o minaccia aggravato dal metodo mafioso (capo 19) e per favoreggiamento personale aggravato (capo 51). 2. Ricorreva per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che deduceva: violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen., 416 bis cod. pen., 629 cod. pen., 513 bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza: (a) gli elementi utilizzati dal Tribunale - intercettazioni ed altre risultanze - non sarebbero idonei a dimostrare che il Bambace avrebbe imposto sul mercato la sua azienda, operante nel settore delle slot machine, grazie all'intervento di [OSCURATO:PERSONA], che all'atto della scarcerazione, nel 2016, avrebbe ricostituito un gruppo mafioso coinvolgendo il ricorrente, al fine di consumare reati di usura, ed estorsione ed illecita concorrenza (tra le condotte gestite dal clan vi sarebbe anche l'imposizione di slot machine presso gli esercizi commerciali attraverso una ditta gestita dal ricorrente e da suo figlio); (b) non sarebbero state valutate dal Tribunale le doglianze difensive relative all'estorsione contestata al capo 27), con le quali si allegava che il ricorrente non sarebbe stato ritenuto vicino al Buonocore da altro operatore commerciale della zona (Sicignano)(fgg. 9 e 10 del ricorso); (c) la prova sarebbe stata travisata nella parte in cui il Tribunale avrebbe affermato che il ricorrente sarebbe stato denunciato da tale [OSCURATO:PERSONA], dato che tale denuncia non si rinverrebbe in atti; (d) quanto al reato di illecita concorrenza contestato al capo 19) sarebbe assente la prova della minaccia nei confronti della vittima, dato che l'offeso avrebbe ricollegato il Bambace al [OSCURATO:PERSONA] solo dopo la lettura delle intercettazioni. 2.11 ricorso è inammissibile. 2.1.L'impugnazione si risolve nella richiesta - peraltro generica - di rivalutazione della capacità dimostrativa degli indizi, senza indicare illogicità manifeste e decisive del percorso motivazionale idonee ad incrinare la tenuta logica del percorso argomentativo posto a sostegno della misura applicata. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Deve essere altresì affermato che le intercettazioni non possono essere rivalutate in sede di legittimità se non nei limiti finvero assai 11in120 del travisamento, che deve essere supportato da idonea allegazione: si riafferma cioè che in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione "diversa" da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 - dep. 12/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013 - dep. 17/02/2014, Napoleoni e altri, Rv. 259516). La valutazione della credibilità dei contenuti delle conversazioni captate è infatti un apprezzamento di merito che investe il significato e, dunque la capacità dimostrativa della prova, sicché la sua critica è ammessa in sede di legittimità solo ove si rileva una illogicità manifesta e decisiva della motivazione o una decisiva discordanza tra la prova raccolta e quella valutata. Nel caso in esame il ricorrente invoca una nuova valutazione della capacità dimostrativa de„ gli indizi; e non si confronta con interi segmenti dell'ordinanza impugnata, limitandosi a trasfonderne i contenuti senza spunti critici di rilievo. n.1-/ In particolare, non vengono espliOte doglianze specifiche riguardo alle intercettazioni richiamate dal Tribunale e già indicate come significative del Giudice per le indagini preliminari, a proposito del rapporto di cointeressenza illecita venutasi a creare tra il boss [OSCURATO:PERSONA] ed il ricorrente, gestore di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA], per l'imposizione delle slot machine della predetta società a vari esercizi commerciali. Segnatamente: nessuna critica si propone nei confronti dei contenuti delle intercettazioni registrate ai progressivi 164, 178, 273 e 277 del 24.1.2008, intervenute tra i diretti interessati a proposito di una specifica imposizione al commerciante [OSCURATO:PERSONA]. Né nei confronti dell'altra conversazione W(n. 372 del 16.2.2018) nella quale e: Io stesso Buonocore ad informare altro soggetto degli accorsi raggiunti dal Bambace con altro commerciante per la installazione di slot machine. Il tribunale rilevava inoltre come fosse emerso in modo univoco che il Buonocore era intervenuto personalmente per fare inserire gli apparecchi del ricorrente nel bar gestito da [OSCURATO:PERSONA], come risultava sia da una conversazione n. 347 del 24.3.2018, non valutata in ricorso, sia dalle stesse dichiarazioni della vittima, ben consapevole della portata della sollecitazione e della copertura mafiosa del Bambace (cfr. fg. 23 del provvedimento impugnato). Il ricorrente trascura, ancora, le emergenze relative al reato di favoreggiamento personale di cui al capo 51 (fg. 23 dell'ordinanza), tratte da ulteriori intercettazioni indicate dal Tribunale in quanto dimostrative del fatto che il ricorrente - proprio in quanto partecipe del clan gestito dal Buonocore - aveva assunto%tteggiamento omertoso nei confronti dell'autorità giudiziaria dalla quale era stato sentito, negando ogni coinvolgimento nel settore delle macchinette in quanto gestito dal clan camorristico Cesarano. Infine, il riferimento del Tribunale alle dichiarazioni di tale Acanfora, solo citate e, titolo confermativo delle altre emergenze e non decisivo, è da rapportare a quanto sintetizzato a fg. 18 del provvedimento impugnato in relazione ai contenuti del provvedimento genetico del Giudice per le indagini preliminari, che non smentisce gli assunti accusatori, avendo Acanfora, titolare di una sala giochi, confermato gli accordi illeciti esistenti tra il ricorrente ed il Buonocore. Tanto supera ed assorbe ogni altra considerazione difensiva.2.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp.att.cod.proc.pen.. Sentenza a motivazione semplificata. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 30.06.2022. L'estenso