CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12559/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entenza del 16/05/2025 della Corte d'appello di L'aquilaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L’Aquila ha confermato lasentenza del Tribunale di Teramo che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] apena di giustizia in quanto ritenuto responsabile del delitto di bancarotta semplicedocumentale per avere, in qualità di co-amministratore della ditta “[OSCURATO:PERSONA].r.l.”, dichiarata fallita nel 2018, omesso di tenere i libri e le scritture contabiliobbligatorie.La Corte di appello, in particolare, ha respinto la tesi difensiva secondo cui lescritture contabili erano andate distrutte in occasione di furti e danneggiamentisubiti dalla società fallita, regolarmente denunciati, escludendo che potesse essereconfigurata una causa di forza maggiore che aveva potuto determinare l'imputatonella sua condotta omissiva.2.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con atto a firma nel suodifensore.2.1. Con primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 45 cod.pen. e vizio di motivazione per l'omessa valutazione di elementi probatori decisiviai fini della configurabilità della causa di forza maggiore.Deduce travisamento di prova in relazione alle dichiarazioni rese dal teste Dellesede della società anche negli anni successivi fino al 2016) e dal consulente Balucani(il quale aveva riferito di avere sempre trovato le scritture contabili presso la sededella società fino al 2015); l’erroneità della conclusione della Corte di riteneregeneriche tali testimonianze in quanto, al contrario, corredate da elementi specificie circostanziati tali da giustificare il riconoscimento della causa di forza maggiore aisensi dell'art. 45 cod. pen.; la non configurabilità di un obbligo di ripristino dellacontinuità documentale in ipotesi di distruzione delle scritture, anche per lamateriale impossibilità di procedere in tal senso, data la perdita delladocumentazione di supporto.2.2. Con secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 43cod.pen. deducendo che la condotta dell'imputato era stata caratterizzata dadiligenza e correttezza fino al verificarsi degli eventi distruttivi e che dovevaescludersi qualsiasi profilo di rimproverabilità soggettiva.2.3. Con terzo motivo denuncia vizio di motivazione per contraddittorietà emanifesta illogicità. Deduce la non pertinenza del richiamo all'obbligo di tenuta dellescritture contabili previsto dall'art. 2214 cod. civ. sostenendo che la norma nonincluderebbe un obbligo di ricostruzione retrospettiva della documentazionecontabile, nel caso di specie materialmente impossibile data la perdita delladocumentazione di supporto andata distrutta nell'allagamento dei locali dellasocietà.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1.Il primo motivo, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla causa di forza maggiore, è inammissibile. Il dedotto vizio ditravisamento di prova per omissione denunciato dalla difesa appare privo didecisività. Invero, l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art. 217 Leggefall. per avere omesso di tenere i libri e le scritture contabili obbligatorie della società“[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, fallita nel gennaio 2018; per ammissione della stessa difesail teste Delle Fratte ha dichiarato di avere visto la documentazione presso la sededella società fino al 2016 e il consulente tecnico ha precisato di averla rinvenutafino al 2015. La Corte di appello ha ritenuto generiche le denunce che l’imputatodeduce di avere presentato, in ordine ad eventi che avrebbero comportato ladistruzione della documentazione contabile della società, in quanto privedell’indicazione dei documenti che si assumono essere stati sottratti. Inoltre, hasottolineato, con motivazione adeguata, che le indicazioni temporali, evidenziatedalla difesa, rendono evidente la non decisività, comunque, del dato dedotto - privodi forza probatoria in grado di incidere sull’epilogo decisorio- in quanto le suindicatedeposizioni testimoniali sarebbero inidonee a fornire la prova della tenuta dellacontabilità “nei tre anni precedenti” il fallimento, così richiesto dall’art. 217 Leggefall. essendo la sentenza dichiarativa di fallimento intervenuta nel 2018.A tale proposito, occorre ricordare che questa Corte ha ritenuto la configurabilitàdel delitto di bancarotta documentale semplice anche quando le condotte relativealla tenuta delle scritture non si siano realizzate nell'intero triennio essendosiconsiderato che, a fronte del tenore testuale della norma -secondo cui "la stessapena si applica al fallito che “durante” i tre anni precedenti alla dichiarazione delfallimento non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o liha tenuti in maniera irregolare o incompleta- l'utilizzo della preposizione "durante"riferita al triennio mostra come il legislatore abbia inteso punire la condotta descrittaanche se non abbia coperto tutto il periodo in oggetto (Sez. 5, n. 7910 del26/04/2017, Rv. 271218 – 01; Sez. 5, n. 8610 del 20/12/2011, Cruciani, Rv.251732).1.1.È infondata la doglianza ulteriore relativa al mancato riconoscimento dellacausa di forza maggiore di cui all’art. 45 cod. pen. ricollegata alla mancataconsiderazione delle denunce di furto e di allagamento dei locali sociali, prodotte incongrua rispetto al contenuto di tali denunce rilevandone la genericità, stante lamancata indicazione dei documenti che sarebbero stati oggetto di furto, e la lororisalenza agli anni 2015-2016, con conseguente impossibilità di desumere dallestesse elementi inconfutabili idonei a giustificare il comportamento omissivodell’imputato, ai sensi dell’art. 45 cod. pen.Sotto tale profilo occorre ricordare che il reato di bancarotta documentalesemplice, secondo la giurisprudenza di questa Corte, costituisce un reato di pericolopresunto, punibile anche a titolo di colpa, che sanziona la mancanza o irregolaretenuta di libri e scritture contabili anche per negligenza. La norma incriminatrice,nel punire l'imprenditore che non tenga o tenga irregolarmente le prescrittescritture sociali e contabili, non prevede come necessaria, ai fini della sussistenzadell'illecito, la deliberata volontà di violare le disposizioni vigenti in materia e/o diarrecare pregiudizio ai creditori, con conseguente rilevanza anche di un profilomeramente colposo (Sez. 5, n. 19356 del 07/02/2025, Rv. 288046 – 01; Sez. 5, n.27515 del 04/02/2004, Tinaglia, Rv. 228701).Coerentemente a tali indicazioni ermeneutiche la Corte territoriale ha ritenutointegrata la fattispecie, con motivazione logica ed immune da vizi giuridici,considerando che l’eventuale dispersione delle scritture per l’allagamento dei localisociali o per il furto della stessa documentazione (denunciati, peraltro, non inperiodo prossimo al fallimento ma negli anni 2015-2016) avrebbe comunque dovutocomportare un impegno da parte dell’imputato, conseguenziale alla carica socialericoperta, in direzione di una ricostruzione della medesima documentazione. Neconsegue l’infondatezza del motivo, in quanto l’obbligo di regolare tenuta dellacontabilità non può evidentemente che comprendere l’obbligo di attivarsi condiligenza per mantenerne la sua integrità o il suo ripristino. L’imprenditore hal’obbligo di ricostituire la documentazione contabile quando questa va perduta odistrutta, anche se per causa di forza maggiore, derivando tale obbligo dal doveredi tenuta e conservazione delle scritture (stabilito dagli artt. 2214 e 2220 c.c.), alfine di consentire, in qualunque momento nei termini di legge, la ricostruzione deiredditi e del patrimonio, anche in ottica fiscale e per evitare eventuali conseguenzepenali.3. In conclusione, pertanto, il ricorso deve essere rigettato con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 05/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]