CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 gennaio 2023
Cassazione n. 17253/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25885/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- RIOPERANTONI; -controricorrenti- avverso la sentenza dellaCORTE DI APPELLO DICAGLIARIn. 305 /2017 depositata il19/04/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 2di 7 – 2 5885 /2017 – S2 – CC 23/01/2023 (n. 1 9 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Nel 1992 [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Tribunale di Sassari il fratello Francesco, per la condanna al rilascio di un immobile, in subor- dine la dichiarazione di risoluzione del contratto di compravendita , in ulteriore subordine la condanna a corrispondere il prezzodell’immobile. L’attore premetteva di: (a) essere proprietario di un terreno in Buddusò per averlo acquistato ad una pubblica asta e di aver pattuito con scrit- tura privata del 1987 la vendita di tale terreno al convenuto, per il prezzo di £ 1.155.0000oltre alla rivalutazione monetaria dal 1979; (b) avere immesso il convenuto nel possessodel terreno; (c) non aver ot- tenuto il pagamento del prezzo.Il convenuto contestava la domanda e offrivaall'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la somma di £ 6.002.000 a titolo di prezzo. I n via riconvenzion ale egli domandava che l’immobile gli ve- nisse trasferito. Nel 2004 il Tribunale di Sassari dichiarava la risolu- zione del contratto, qualificato come compravendita, e condannava il convenutoal rilascio del bene. Nel 2009 la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, riformava la sentenza di primo grado, qualificando il contratto come preliminare di compravendita e dichia- rando che l’attore era tenuto ad addivenire alla stipula del contratto definitivo entro 90giorni dal passagg io in giudicato della sentenza. Su ricorso degli eredi dell’attore, Cass. 2424/2015 cassava con rinvio la sentenza di appello. Questa Corte premettevache l'accordo tra i due fratelli - riportato alla clausola n. 6 della scrittura privata del 1987 – fosse autonomo rispetto agli accordi divisori recepiti nella restante parte del documento, che coinvolgevano anche un terzo fratello (Gio- vanni). Pertanto, l'interpretazione della clausola assumeva autonomia e indipendenza dalle espressioni impiegate nelle altreparti della scrit- tura privata. Su tale base, questa Corteosservava che secondo la corte territoriale il convenuto non può qualificarsi come proprietario dell'im- mobile per effetto della dichiarazione confessoria contenuta nella 3di 7 – 2 5885 /2017 – S2 – CC 23/01/2023 (n. 1 9 ) – [OSCURATO:PERSONA]. clausola n. 6 (ovel’attore riconosce che l'immobile è di proprietà d el convenuto); dall’altro lato la corte di appello non spiegava le ragioni per le quali tale dichiarazione possa interpretarsi come riconoscimento di un impegno tra i due fratelli assimilabile ad un mandato senza rap- presentanza, tale per cui l’attore avesse acquistato il bene all'asta pubblica in nome proprio, ma per conto del fratello. In altri termini, secondo Cass. 2424/2015: «La Corte di merito non ha - e lo avrebbe dovuto fare -identificato, guidata dai canoni interpretativi ex artt. 1362 ss. c.c., l'assetto degli interessi che le parti hanno inteso rappresentare con la clausola n. 6 della più volte richiamata scrittura privata, […] al fine di verificare se la ricostruzione dell'asseto degli interessi, voluto dalle parti, consentisse di identificare un autonomo programma nego- ziale, che -senza rinviare a rapporti pregressi - identificasse l'impegno del Gavino a trasferire la proprietà dell'immobile e l'impegno di Fran- cesco a corrispondere il prezzo», quantificato sulla base dei criteri pa- rimenti indicati. In sede di rinvio, la Corte di appello ha riformato la sentenza di primo grado, ha dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] è tenuto a pagare il saldo del prezzo, ha fissato alla parte attrice il termine di 90 giorni dal pas- saggio in giudicato della sentenza per addivenire alla stipula del con- tratto definitivo, ha condannato gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese processuali. Ricorrono in cassazione gli eredi di Gavino con sei motivi. Resistono gli eredi diFrancesco con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. -I motivi di ricorso sono accomunati dal tentativo di ribaltare l’in- terpretazione dell’accordo tra i due fratelli compiuta dalla corte di me- rito, sostenendo che esso si era già risolto per inadempimento del pro- missario acquirenteconvenuto. 4di 7 – 2 5885 /2017 – S2 – CC 23/01/2023 (n. 1 9 ) – [OSCURATO:PERSONA]. 2. - Con il primo motivo si censura che la Corte di appello abbia qualificato come nuove e quindi inammissibili le conclusioni prese in sede di rinvio, mentre le conclusioni erano le medesime di quelle ras- segnate nei precedenti gradi di merito(si deduce violazione degli artt.112, 394, 345 c.p.c.). Il primo motivo è infondato. A prescindere dal rilievo ex art. 366, n. 6 c.p.c. didifetto di specifi- cità/autosufficienza, poiché non si riassumono le conclusioni nei prece- denti gradi e non si consente la comparazione, il motivo è da rigettare giacché mostra di non avvedersi che, nel qualificare come nuove le conclusioni in sede di rinvio, la Corte di appello si riferisce in m odo saliente all’eccezione di prescrizione, che invece non è specificata nel motivo. Inoltre, a tutto concedere, si può rimproverare alla Corte di appello solo un’improprietà linguistica priva di decisività , poiché ha qualificato comeinammissibili conclus ioni che in realtà vengono riget- tate nel merito, all’esito della nuova pronuncia interpretativa dell’ac- cordo. In conclusione, il primo motivo è rigettato. 3. -Con il secondo motivo si censura che Corte di appello abbia tra- scurato un vincolo da giudicato interno discendente dalla pronuncia di questa Corte, cioè dall’accertamento che la clausola n. 6 dell’accordo non può essere fonte di effetti traslativi immediati, ma nemmeno di un obbligo a trasferire(si deduce violazione dell’art. 2909 c.c.) . Del secondo motivo è da dichiarare l’inammissibilità ex art. 366, n. 6 c.p.c.per difetto di specificità/autosufficienza, poiché non riporta e quindi non sottopone a critiche circostanziate e puntuali i salienti brani della motivazione della sentenza. Se non fosse inammissibile esso sa- rebbe infondatonel merito, poiché - come si è appurato indietro - Cass.5di 7 – 25885 /2017 – S2 – CC 23/01/2023 (n. 1 9 ) – [OSCURATO:PERSONA]. 2424/2015 non esclude che la clausola sia fonte di obblighi trasferire, ma ha riscontrato unicamente un vizio di motivazione sul punto. In conclusione, il secondo motivo è inammissibile. 4. -Con il terzo motivo si censura che la Corte di appello abbia iden- tificato in modo contraddittorio e apodittico l'assetto degli interessi vo- luto dalle parti(si deduce violazione degli artt. 1362 ss., 1376 c.c.). Del terzo motivo è da dichiarare l’inammissibilità ex art. 366, n. 4 c.p.c. per difetto di specificità,poiché si sovrappone il proprio apprez- zamentointerpretativo della clausola n. 6 dell’accordo al l’apprezza- mento che il giudice di merito ha espresso in una motivazione che non si espone a censure in sede di giudizio di legittimità. In conclusione, il terzo motivo è inammissibile. 5. - Con il quarto motivo si censura che la Corte di appello abbia ricostruito la comune intenzione delle parti come diretta a condizionare l’obbligo dell’attore di trasferire la proprietà del bene immobile al con- venuto sulla sola base della confessione giudiziale resa dall’attore (si deduce violazione degli artt. 1350, n. 1, 1351, 2725 c.c.). Del quartomotivo è da dichiarare l’inammissibilità, poiché non rico- struisce correttamente il convincimento giudiziale che sul punto si fondaanche su elementi ulteriori rispetto alla confessione, tra cui l’in- terpretazione della clausola n. 6 dell’accordo. In definitiva, anche con tale motivo si sovrappone il proprio apprezzamento ricostruttivo della situazione di fatto rilevante all’apprezzamento che il giudice di merito ha espresso in una motivazione che non si espone a censure in sede di giudizio di legittimità. In conclusione, il quartomotivo è inammissibile. 6. - Con il quinto motivo si censura che la Corte di appello abbia omesso di considerare che il prezzo di vendita era già determinabile. Ciò consentirebbe di ri levare l’inadempimento grave all’obbligo di 6di 7 – 2 5885 /2017 – S2 – CC 23/01/2023 (n. 1 9 ) – [OSCURATO:PERSONA]. pagamento, protrattosi dal 1987 al 1992 ( si deduce violazione degli artt. 1453 e 1455 c.c. nonché omesso esame circa un fatto decisivo). Del quinto motivo è da dichiarare l’inammissibilità, perché la parte sovrappone il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito, che –senza vizi sindacabili in sede di legittimità – ha rilevato dagli atti di causa la presenza diun’offerta di pagamento da parte del convenuto. In conclusione, il quintomotivo è inammissibile. 7. -Con il sesto motivo si censura la condanna integrale alla rifusione delle spese processuali in capo agli eredi dell’attore, che non tiene conto degli alterni esiti delle varie fasi del processo ( si deduce viola- zione degli artt. 91 e 92 c.p.c.). Il sesto motivo è infondato. Esso non tiene conto chele spese seguono la soccombenza commi- surata all’esito finale del processo, senza che essa possa frammentarsi a seconda di eventuali esiti intermedi alterni nei vari gradi. In conclusione, il sesto motivo è rigettato. 8. - L’ inammissibilità o infondatezza di ogni motivo determina il ri- getto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in € 2.295, oltre a € 200,00, per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori dilegge. 7di 7 – 2 5885 /2017 – S2 – CC 23/01/2023 (n. 1 9 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Sussistono i p