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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02843/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Roma; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame di Roma confermava l'ordinanza con la quale era stata disposta la custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, al quale, nello specifico, si contestava di aver cooperato nell'attività di detenzione e spaccio di stupefacenti organizzata da Federico e [OSCURATO:PERSONA], provvedendo a consegnare la sostanza agli acquirenti finali o ad altri spacciatori.

2. Avverso tale decisione, il ricorrente ha proposto quattro motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, deduce la violazione dell'art. 268 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, rappresentando di non aver avuto accesso alle intercettazioni audio-video poste a fondamento dell'ordinanza cautelare.

Pur avendo presentando richiesta di accesso a tali dati, la Procura della Repubblica non avrebbe mai autorizzato l'ascolto, nonostante nell'istanza si fosse specificato che la richiesta era funzionale alla formulazione dei motivi di riesame.

Il Tribunale aveva erroneamente rigettato l'eccezione di nullità ritenendo l'inidoneità della modalità di deposito dell'istanza di accesso mediante il portale di deposito degli atti penali e che mancherebbe la prova dell'avvenuto deposito, della tempestività della richiesta e del diniego dell'accesso.

Il ricorrente ha evidenziato la tempestività della richiesta, presentata il giorno successivo al deposito del riesame, il legittimo utilizzo del portale di deposito degli atti penali, ritenendo anche che, secondo l'orientamento maggiormente garantista, non competerebbe alla difesa fornire la prova del mancato accoglimento dell'istanza.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c-bis) cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione, sul presupposto che il Tribunale non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari con riguardo agli specifici motivi addotti sul punto dal ricorrente.

2.3. Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del pericolo concreto ed attuale di reiterazione del reato, evidenziando come l'attività illecita contestata al ricorrente sarebbe stata direttamente legata a quella dei fratelli Luciani, i quali sono risultati non più in grado di rifornirsi di stupefacente, sicché anche il ricorrente non avrebbe più concrete possibilità di delinquere.

2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente contesta la violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità nella scelta della misura cautelare cui è stato sottoposto, evidenziando la sussistenza di plurimi elementi che avrebbero imposto la scelta di una misura meno gravosa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.2.

Il primo motivo di ricorso è infondato, dovendosi condividere le assorbenti considerazioni svolte dal Tribunale del riesame in ordine alla inammissibilità del deposito dell'istanza di accesso alle intercettazioni presentata mediante il portale di deposito degli atti penali.

Sulla base della disciplina ennergenziale introdotta dal d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e delle successive modifiche apportate all'art.24 in sede di conversione dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, il portale di deposito degli atti penali poteva essere impiegato esclusivamente per presentare «memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'art. 415-bis, comma 3 del codice di procedura penale».

Con successivo DM 13.1.2021, è stata prevista la possibilità di utilizzare il portale per il deposito degli atti penali anche per le opposizioni all'archiviazione, per le denunce di cui all'art. 333 cod. proc. pen., per le querele ex art. 336 cod. proc. pen. e per la relativa procura speciale, nonché per la nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato.

Al di fuori di tali ipotesi, il deposito degli ulteriori atti difensivi doveva necessariamente avvenire mediante la materiale presentazione, ovvero, tramite invio per posta elettronica certificata.

Né è condivisibile la tesi secondo cui le menzionate previsioni normative si limitavano ad individuare i soli atti per cui il deposito doveva necessariamente avvenire per il tramite del portale del processo penale telematico, salvo restando il facoltativo utilizzo di tale sistema anche per il deposito di atti di natura diversa.

L'intera disciplina emergenziale in tema di deposito degli atti in via telematica, anche con riferimento alle diverse fasi delle impugnazioni, si pone in via derogatoria rispetto alle modalità ordinarie che, conseguentemente, devono ritenersi di necessaria applicazione per tutti gli atti diversi da quelli per i quali sono state stabilite modalità diverse di presentazione.

3. Il secondo motivo è aspecifico, atteso che il ricorrente lamenta l'omessa indicazione dei motivi per i quali non stati ritenuti rilevanti gli elementi addotti dalla difesa circa l'insussistenza delle esigenze cautelari, senza indicare puntualmente quale questione non sia stata esaminata dal Tribunale del riesame, nonostante l'ordinanza impugnata si sia espressamente pronunciata sul profilo inerente la sussistenza del rischio di reiterazione del reato.

4. Con il terzo motivo, il ricorrente ha contestato la sussistenza dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, sul presupposto che la condotta oggetto di contestazione risultava esaurita alla data del giugno 2021 e, nonostante la misura cautelare fosse stata emessa a distanza di quasi un anno, non venivano indicati elementi attestanti la concreta persistenza del rischio di reiterazione del reato.

Dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], inoltre, emergeva che già dal giugno 2021 i fratelli Luciani non avevano più nessuno che spacciasse stupefacenti per loro conto a Velletri, attività in precedenza svolta dal Fratarcangeli, dal che se ne desumerebbe l'intervenuta interruzione dei rapporti tra quest'ultimo ed i fornitori di stupefacente.

Il motivo è infondato, avendo il Tribunale del riesame affrontato espressamente tale profilo, fornendo - con motivazione immune da censure - elementi a sostegno dell'attualità e concretezza del rischio di reiterazione di reati della stessa indole, evidenziando come i rapporti tra l'indagato e i fratelli Luciani, per conto dei quali spacciava stupefacente, non si erano in alcun modo interrotti.

I fratelli Luciani, invero, si erano limitati a sospendere l'impiego del Fratarcangeli nell'attività illecita solo perché si erano avveduti del fatto che quest'ultimo era attenzionato dagli inquirenti.

4.2. Il ricorrente deduce l'erronea valorizzazione del fatto che, all'esito della perquisizione eseguita al momento dell'esecuzione della misura, veniva sequestrato un quantitativo di circa 16 gr. di marijuana detenuto da [OSCURATO:PERSONA], fratello dell'odierno ricorrente, senza considerare che i due non erano conviventi e, quindi, la disponibilità di droga da parte di Angelo non poteva rilevare nel giudizio sulle esigenze cautelari riguardante il fratello Alessandro.

L'osservazione, per quanto condivisibile, non è dirimente, atteso che il Tribunale del riesame aveva già evidenziando la sussistenza di plurimi e diversi elementi che, già da soli considerati, fondavano il positivo riscontro delle esigenze cautelari. 5.11 quarto motivo di ricorso, concernente il giudizio di adeguatezza della misura cautelare applicata, è inammissibile.

In data 16/9/2022 l'indagato è stato posto agli arresti domiciliari, sicchè è venuto meno l'interesse alla decisione sull'adeguatezza della custodia cautelare in carcere.

6. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Roma; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Roma confermava l'ordinanza con la quale era stata disposta la custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, al quale, nello specifico, si contestava di aver cooperato nell'attività di detenzione e spaccio di stupefacenti organizzata da Federico e [OSCURATO:PERSONA], provvedendo a consegnare la sostanza agli acquirenti finali o ad altri spacciatori. 2. Avverso tale decisione, il ricorrente ha proposto quattro motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, deduce la violazione dell'art. 268 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, rappresentando di non aver avuto accesso alle intercettazioni audio-video poste a fondamento dell'ordinanza cautelare. Pur avendo presentando richiesta di accesso a tali dati, la Procura della Repubblica non avrebbe mai autorizzato l'ascolto, nonostante nell'istanza si fosse specificato che la richiesta era funzionale alla formulazione dei motivi di riesame. Il Tribunale aveva erroneamente rigettato l'eccezione di nullità ritenendo l'inidoneità della modalità di deposito dell'istanza di accesso mediante il portale di deposito degli atti penali e che mancherebbe la prova dell'avvenuto deposito, della tempestività della richiesta e del diniego dell'accesso. Il ricorrente ha evidenziato la tempestività della richiesta, presentata il giorno successivo al deposito del riesame, il legittimo utilizzo del portale di deposito degli atti penali, ritenendo anche che, secondo l'orientamento maggiormente garantista, non competerebbe alla difesa fornire la prova del mancato accoglimento dell'istanza. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c-bis) cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione, sul presupposto che il Tribunale non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari con riguardo agli specifici motivi addotti sul punto dal ricorrente. 2.3. Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del pericolo concreto ed attuale di reiterazione del reato, evidenziando come l'attività illecita contestata al ricorrente sarebbe stata direttamente legata a quella dei fratelli Luciani, i quali sono risultati non più in grado di rifornirsi di stupefacente, sicché anche il ricorrente non avrebbe più concrete possibilità di delinquere. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente contesta la violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità nella scelta della misura cautelare cui è stato sottoposto, evidenziando la sussistenza di plurimi elementi che avrebbero imposto la scelta di una misura meno gravosa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato.2. Il primo motivo di ricorso è infondato, dovendosi condividere le assorbenti considerazioni svolte dal Tribunale del riesame in ordine alla inammissibilità del deposito dell'istanza di accesso alle intercettazioni presentata mediante il portale di deposito degli atti penali. Sulla base della disciplina ennergenziale introdotta dal d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e delle successive modifiche apportate all'art.24 in sede di conversione dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, il portale di deposito degli atti penali poteva essere impiegato esclusivamente per presentare «memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'art. 415-bis, comma 3 del codice di procedura penale». Con successivo DM 13.1.2021, è stata prevista la possibilità di utilizzare il portale per il deposito degli atti penali anche per le opposizioni all'archiviazione, per le denunce di cui all'art. 333 cod. proc. pen., per le querele ex art. 336 cod. proc. pen. e per la relativa procura speciale, nonché per la nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato. Al di fuori di tali ipotesi, il deposito degli ulteriori atti difensivi doveva necessariamente avvenire mediante la materiale presentazione, ovvero, tramite invio per posta elettronica certificata. Né è condivisibile la tesi secondo cui le menzionate previsioni normative si limitavano ad individuare i soli atti per cui il deposito doveva necessariamente avvenire per il tramite del portale del processo penale telematico, salvo restando il facoltativo utilizzo di tale sistema anche per il deposito di atti di natura diversa. L'intera disciplina emergenziale in tema di deposito degli atti in via telematica, anche con riferimento alle diverse fasi delle impugnazioni, si pone in via derogatoria rispetto alle modalità ordinarie che, conseguentemente, devono ritenersi di necessaria applicazione per tutti gli atti diversi da quelli per i quali sono state stabilite modalità diverse di presentazione. 3. Il secondo motivo è aspecifico, atteso che il ricorrente lamenta l'omessa indicazione dei motivi per i quali non stati ritenuti rilevanti gli elementi addotti dalla difesa circa l'insussistenza delle esigenze cautelari, senza indicare puntualmente quale questione non sia stata esaminata dal Tribunale del riesame, nonostante l'ordinanza impugnata si sia espressamente pronunciata sul profilo inerente la sussistenza del rischio di reiterazione del reato. 4. Con il terzo motivo, il ricorrente ha contestato la sussistenza dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, sul presupposto che la condotta oggetto di contestazione risultava esaurita alla data del giugno 2021 e, nonostante la misura cautelare fosse stata emessa a distanza di quasi un anno, non venivano indicati elementi attestanti la concreta persistenza del rischio di reiterazione del reato. Dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], inoltre, emergeva che già dal giugno 2021 i fratelli Luciani non avevano più nessuno che spacciasse stupefacenti per loro conto a Velletri, attività in precedenza svolta dal Fratarcangeli, dal che se ne desumerebbe l'intervenuta interruzione dei rapporti tra quest'ultimo ed i fornitori di stupefacente. Il motivo è infondato, avendo il Tribunale del riesame affrontato espressamente tale profilo, fornendo - con motivazione immune da censure - elementi a sostegno dell'attualità e concretezza del rischio di reiterazione di reati della stessa indole, evidenziando come i rapporti tra l'indagato e i fratelli Luciani, per conto dei quali spacciava stupefacente, non si erano in alcun modo interrotti. I fratelli Luciani, invero, si erano limitati a sospendere l'impiego del Fratarcangeli nell'attività illecita solo perché si erano avveduti del fatto che quest'ultimo era attenzionato dagli inquirenti. 4.2. Il ricorrente deduce l'erronea valorizzazione del fatto che, all'esito della perquisizione eseguita al momento dell'esecuzione della misura, veniva sequestrato un quantitativo di circa 16 gr. di marijuana detenuto da [OSCURATO:PERSONA], fratello dell'odierno ricorrente, senza considerare che i due non erano conviventi e, quindi, la disponibilità di droga da parte di Angelo non poteva rilevare nel giudizio sulle esigenze cautelari riguardante il fratello Alessandro. L'osservazione, per quanto condivisibile, non è dirimente, atteso che il Tribunale del riesame aveva già evidenziando la sussistenza di plurimi e diversi elementi che, già da soli considerati, fondavano il positivo riscontro delle esigenze cautelari. 5.11 quarto motivo di ricorso, concernente il giudizio di adeguatezza della misura cautelare applicata, è inammissibile. In data 16/9/2022 l'indagato è stato posto agli arresti domiciliari, sicchè è venuto meno l'interesse alla decisione sull'adeguatezza della custodia cautelare in carcere. 6. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
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