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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 29 febbraio 2024

Cassazione n. 20851/2024

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o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 16427-2017proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a da ll’ Avvocat o MAURO BATTISTELLAper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso da ll’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per proc ura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso DECRETO n. 2128/2017 [OSCURATO:PERSONA] VASTOdepositatoil 19/ 5/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23 / 4 /202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che la ricorrente, con atto del 29/2/2024, ha dichiarato di rinunciare al ricorso e che la procedura controricorrente, con il medesimo atto, ha aderito alla rinuncia; ritenuto che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio di cassazione e che, a fronte dell’ adesione del Ric. 2017n. 1 6427 - Sez. 1 - CC del 23 aprile 20 2 4 controricorrente, non è pronunciatala condanna alle spese (art. 391, comma 4°,c.p.c.).

P.Q.M. la Corte così provvede: dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.

Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 16427-2017proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a da ll’ Avvocat o MAURO BATTISTELLAper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso da ll’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per proc ura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso DECRETO n. 2128/2017 [OSCURATO:PERSONA] VASTOdepositatoil 19/ 5/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23 / 4 /202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che la ricorrente, con atto del 29/2/2024, ha dichiarato di rinunciare al ricorso e che la procedura controricorrente, con il medesimo atto, ha aderito alla rinuncia; ritenuto che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio di cassazione e che, a fronte dell’ adesione del Ric. 2017n. 1 6427 - Sez. 1 - CC del 23 aprile 20 2 4 controricorrente, non è pronunciatala condanna alle spese (art. 391, comma 4°,c.p.c.). P.Q.M. la Corte così provvede: dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione C
Decreto Cassazione n. 20851/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris