CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2026
Cassazione n. 07154/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con i quali si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al diniego della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato avendo la Corte già evidenziato l'assenza del presupposto applicativo della particolare tenuità dell'offesa con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 5 sul pregiudizio al bene giuridico tutelato valutato apprezzabile dai giudici di merito, indipendentemente dalla mancata formulazione di una domanda risarcitoria ad opera della parte civile); osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, è altresì manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette circostanze, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 5); che la Corte territoriale, a pagina 5, ha respinto con corretti argomenti logici e giuridici la richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena non ricorrendone i presupposti formali - alla luce di una pronuncia di condanna intervenuta medio tempore - e sostanziali, avendo la stessa Corte escluso una prognosi favorevole all'aspettativa che l'imputata possa astenersi dal commettere ulteriori reati; che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione, ivi compresi i precedenti giudiziari (Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206 - 02); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione per l'utilizzo improprio della tecnica della motivazione per relationem, è manifestamente infondato poiché i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, anche attraverso il ricorso alla tecnica della motivazione per relationem, le ragioni del loro convincimento, disattendendo compiutamente le relative doglianze difensive; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 gennaio 2026 Il Consigliere e