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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29750/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, non è consentito dalla legge perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con una motivazione non manifestamente illogica, senza che il ricorso si confronti criticamente con le argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, la quale ha evidenziato come la mancanza dei libri sociali e delle scritture contabil4 nonché la distribuzione dell'utile extracontabile accertato, pari ad oltre seicentomila euro, abbiano con certezza consentito di provare che l'omessa dichiarazione dei redditi fosse preordinata all'evasione delle imposte; rilevato che il secondo motivo, che censura la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'eccessività della pena inflitta, è parimenti inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo sorretta da adeguata motivazione, avendo la Corte territoriale spiegato, in maniera non manifestamente illogica, il lieve scostamento dal minimo edittale valorizzando la concreta gravità dei fatti, desumibile dagli importi delle imposte evase; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, non è consentito dalla legge perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con una motivazione non manifestamente illogica, senza che il ricorso si confronti criticamente con le argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, la quale ha evidenziato come la mancanza dei libri sociali e delle scritture contabil4 nonché la distribuzione dell'utile extracontabile accertato, pari ad oltre seicentomila euro, abbiano con certezza consentito di provare che l'omessa dichiarazione dei redditi fosse preordinata all'evasione delle imposte; rilevato che il secondo motivo, che censura la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'eccessività della pena inflitta, è parimenti inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo sorretta da adeguata motivazione, avendo la Corte territoriale spiegato, in maniera non manifestamente illogica, il lieve scostamento dal minimo edittale valorizzando la concreta gravità dei fatti, desumibile dagli importi delle imposte evase; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12
Sentenza Cassazione n. 29750/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris