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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 marzo 2022

Cassazione n. 32767/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona convalidava l'ordinanza del locale Questore del 14/3/2022, con la quale era stato interdetto a [OSCURATO:PERSONA] di accedere a manifestazioni sportive su tutto il territorio nazionale per sei anni, nonché ingiunto allo stesso - per il medesimo periodo - di presentarsi presso Uffici di Polizia in occasione degli incontri disputati dalla squadra del [OSCURATO:PERSONA], nei termini di cui al provvedimento.

2. Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo, in primo luogo, la nullità del provvedimento per inosservanza dell'art. 6, comma 3,

I. 13 dicembre 1989, n. 401.

Il G.i.p. avrebbe convalidato l'atto del Questore prima che fossero decorse 48 dalla notifica dello stesso all'interessato, con evidente lesione del diritto di difesa; la tempistica della procedura - sostenuta dalla documentazione allegata al ricorso - confermerebbe quanto denunciato, sì da evidenziare il vizio radicale dell'atto, desunto, peraltro, anche dalla omessa valutazione della memoria inviata via PEC il 26/3/2022 alle

10.38. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta fondato.

4. Occorre premettere che il provvedimento del Questore in esame è stato notificato al [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] alle ore 16.30, come da relata in atti che questo Collegio ha legittimamente esaminato, atteso il tenore della censura; occorre anche premettere che l'ordinanza qui impugnata è stata depositata in cancelleria il 25/3/2022, alle ore 14.30, come da attestazione in calce.

5. Orbene, questa Corte, al fine di assicurare effettività al principio del contraddittorio cartolare da cui è caratterizzata la fase della convalida del provvedimento questorile in oggetto, ha affermato, sin dalla sentenza n. 2471/08 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Castellano, Rv. 238537 - e così dando una lettura costituzionalmente orientata all'art. 6, comma 2-bis in oggetto, che prevede per l'interessato la "facoltà di presentare, personalmente o a mezzo del difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento" - la necessità che la convalida del G.i.p. non possa intervenire prima che sia trascorso il termine di quarantotto ore, decorrente dalla notifica all'interessato stesso del provvedimento.

Si è precisato, in particolare, che «se il pubblico ministero ha un termine di quarantotto ore (dalla notifica del provvedimento del Questore) per decidere se presentare, o no, la richiesta di convalida, analogamente deve ritenersi che il destinatario del provvedimento abbia anch'egli un identico termine a difesa (parimenti decorrente dalla notifica) per presentare memorie o deduzioni al Giudice competente per la convalida del provvedimento».

Entro quarantotto ore dalla notifica dell'atto, infatti, la documentazione rilevante - trasmessa dal Questore al Procuratore della Repubblica - sarà da quest'ultimo inviata al G.i.p. in caso di richiesta di convalida, e sarà quindi consultabile per esercitare il diritto di difesa mediante la produzione di memorie o deduzioni al medesimo Giudice (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 32824 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Cesare, Rv. 256379; Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Trentacoste, Rv. 250372; Sez. 3, n. 21344 del 15/04/2010, Petrella, Rv. 247275).

6. Si è altresì sottolineato - di rilievo decisivo per la vicenda in esame - che il mancato rispetto di tale termine dilatorio di quarantotto ore, necessariamente finalizzato a consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è fonte di nullità di ordine generale ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. (per tutte, Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Trentacoste, Rv. 250372).

7. Tutto ciò richiamato, la Corte osserva che nel caso di specie il termine in esame è stato palesemente disatteso, in presenza di un'ordinanza emessa il 25/3/2022 a fronte di un provvedimento questorile notificato al [OSCURATO:PERSONA] appena il giorno precedente; un'ordinanza, dunque, che non ha rispettato il termine delle 48 ore appena richiamato e, peraltro, non ha valutato la memoria difensiva inviata via PEC il 26/3/2022, alle ore

10.38. Ne consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, nonché l'inefficacia del provvedimento del Questore di Ancona in data 14/3/2022, limitatamente all'obbligo di presentazione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Ancona del 14 marzo 2022, limitatamente all'obbligo di presentazione.

Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Ancona.

Così deciso in Roma, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona convalidava l'ordinanza del locale Questore del 14/3/2022, con la quale era stato interdetto a [OSCURATO:PERSONA] di accedere a manifestazioni sportive su tutto il territorio nazionale per sei anni, nonché ingiunto allo stesso - per il medesimo periodo - di presentarsi presso Uffici di Polizia in occasione degli incontri disputati dalla squadra del [OSCURATO:PERSONA], nei termini di cui al provvedimento. 2. Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo, in primo luogo, la nullità del provvedimento per inosservanza dell'art. 6, comma 3, I. 13 dicembre 1989, n. 401. Il G.i.p. avrebbe convalidato l'atto del Questore prima che fossero decorse 48 dalla notifica dello stesso all'interessato, con evidente lesione del diritto di difesa; la tempistica della procedura - sostenuta dalla documentazione allegata al ricorso - confermerebbe quanto denunciato, sì da evidenziare il vizio radicale dell'atto, desunto, peraltro, anche dalla omessa valutazione della memoria inviata via PEC il 26/3/2022 alle 10.38. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta fondato. 4. Occorre premettere che il provvedimento del Questore in esame è stato notificato al [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] alle ore 16.30, come da relata in atti che questo Collegio ha legittimamente esaminato, atteso il tenore della censura; occorre anche premettere che l'ordinanza qui impugnata è stata depositata in cancelleria il 25/3/2022, alle ore 14.30, come da attestazione in calce. 5. Orbene, questa Corte, al fine di assicurare effettività al principio del contraddittorio cartolare da cui è caratterizzata la fase della convalida del provvedimento questorile in oggetto, ha affermato, sin dalla sentenza n. 2471/08 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Castellano, Rv. 238537 - e così dando una lettura costituzionalmente orientata all'art. 6, comma 2-bis in oggetto, che prevede per l'interessato la "facoltà di presentare, personalmente o a mezzo del difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento" - la necessità che la convalida del G.i.p. non possa intervenire prima che sia trascorso il termine di quarantotto ore, decorrente dalla notifica all'interessato stesso del provvedimento. Si è precisato, in particolare, che «se il pubblico ministero ha un termine di quarantotto ore (dalla notifica del provvedimento del Questore) per decidere se presentare, o no, la richiesta di convalida, analogamente deve ritenersi che il destinatario del provvedimento abbia anch'egli un identico termine a difesa (parimenti decorrente dalla notifica) per presentare memorie o deduzioni al Giudice competente per la convalida del provvedimento». Entro quarantotto ore dalla notifica dell'atto, infatti, la documentazione rilevante - trasmessa dal Questore al Procuratore della Repubblica - sarà da quest'ultimo inviata al G.i.p. in caso di richiesta di convalida, e sarà quindi consultabile per esercitare il diritto di difesa mediante la produzione di memorie o deduzioni al medesimo Giudice (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 32824 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Cesare, Rv. 256379; Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Trentacoste, Rv. 250372; Sez. 3, n. 21344 del 15/04/2010, Petrella, Rv. 247275). 6. Si è altresì sottolineato - di rilievo decisivo per la vicenda in esame - che il mancato rispetto di tale termine dilatorio di quarantotto ore, necessariamente finalizzato a consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è fonte di nullità di ordine generale ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. (per tutte, Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Trentacoste, Rv. 250372). 7. Tutto ciò richiamato, la Corte osserva che nel caso di specie il termine in esame è stato palesemente disatteso, in presenza di un'ordinanza emessa il 25/3/2022 a fronte di un provvedimento questorile notificato al [OSCURATO:PERSONA] appena il giorno precedente; un'ordinanza, dunque, che non ha rispettato il termine delle 48 ore appena richiamato e, peraltro, non ha valutato la memoria difensiva inviata via PEC il 26/3/2022, alle ore 10.38. Ne consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, nonché l'inefficacia del provvedimento del Questore di Ancona in data 14/3/2022, limitatamente all'obbligo di presentazione. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Ancona del 14 marzo 2022, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Ancona. Così deciso in Roma, i
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