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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 giugno 2025

Cassazione n. 15662/2025

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orso iscritto al n. 01263/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], r appresenta ti e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - ricorrent i - [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l.r.p.t., rappresentata e dife sa dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - Oggetto: intermediazione finanziaria AC –10/06/2025 r.g. n. 01263/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Co rte di appello di Firenze n. 1853 /20 20 , pubblicata il 1° ottobre2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del10 giugno 202 5 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha nno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motiv i , avverso la sentenza in epigrafe con cui la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del locale Tribunale che aveva respinto la domanda da essi proposta contro [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. (in prosieguo, breviter: “la banca”) avente a oggetto la declaratoria di nullità- e in subordine di annullabilità - dell’acquisto di obbligazioni [OSCURATO:PERSONA] BV Parfin, avvenuto in data 27 luglio 2001, per complessivi euro 121.701,80, con conseguente condanna della banca alla restituzione del capitale investito, oltre al risarcimento del danno causato dalla mancataosservanza da parte della banca degli obblighi informativi e di protezione su di essa gravanti.

2. La b anca ha resistito con controricorso.

3. L a Co rte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato: a) che il contratto quadro, della cui assenza gli investitorisi lamentavano, era stato in realtà ritualmente prodotto in giudizio dalla banca sin dalla sua costituzione in giudizio in primo grado; b) che sulla base delle pattuizioni in esso contenute er a no state, per di più , effettuate tra le parti varie operazioni sui titoli, senza alcuna contestazione; c) che l’onere di forma scritta riguardava solo il contratto-quadro e non i singoli ordini di acquisto, che possono essere impartiti anche con altre modalità (telefonica o a mezzo r.g. n. 01263/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] computer); d) che la violazione dell’obbligo informativo ricadente sull’intermediario finanziario, pur se nella specie era accertata , non rendeva di perse inadeguata l’operazione di acquisto dei titoli per cui è causa, atteso che essa non aveva eziologicamente inciso sulla causazione dei danni lamentati dagli investitori, che non risultavano avere tenuto una condotta di investimento prudente e finalizzata al risparmio.

4. Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso lamenta: a) I° Motivo: « V iolazione e /o falsa applicazione di legge (art. 23 del D. Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 30 del [OSCURATO:PERSONA] n. 11522/98, artt. 1423, 2724, 2725, e 2729 c.c. ed art.115 c.p.c. in relazione all ’art. 36 0 , comma 1, n. 3 c.p.c. ) » , deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto sussistere un valido rapporto di intermediazione finanziaria, nonostante la banca non abbia mai prodotto la copia del contratto - quadro sottoscritta dai clienti, all’uopo erroneamente applicando anche i canoni del ragionamento presuntivo.

Il motivo è fondato.

La Corte di appello (a pag. 12 della sentenza) dà atto che la copia del contratto-quadro di negoziazione prodotta dalla banca era una “semplice copia in uso alla banca”, che tuttavia poteva essere ritenuta valida dimostrazione della pattuizioneintervenuta inter partes stante il suo richiamo in un ordine di acquisto impartito da [OSCURATO:PERSONA] e stante la circostanza che numerose operazioni di acquisto di titoli erano avvenute senza che mai i clienti avessero sollevato eccezioni sull ’ esistenza del r.g. n. 01263/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contratto-quadro medesimo, dovendo peraltro rilevarsi che le contestazioniinerenti alla nullità erano in effetti rivolte dai clienti contro l’ordinedi acquisto dei titoli per cui è causa e non già (se non tardivamente in comparsa conclusionale in primo grado) contro il contratto-quadro.

Tale assunto è erroneosotto una serie di profili.

In nessuna parte della sentenza impugnata vi è traccia dell’accertamento, fondamentale e d ecisivo , dell ’ avvenuta sottoscrizione, a opera dei clienti odi er ni controricorrenti , del contratto-quadro di negoziazione.

In difetto di tale accertamento, che in alcun modo può essere sostituito da deduzioni per facta concludentia , come altrettanto erroneamente ritiene il giudice di secondo grado, nessuna legittimità degliordini di acquisto può essere predicata.

Quanto all’esistenza di una siffatta domanda, la stessa Corte di appello (a pag. 5 della sentenza) dà atto che gli originari attori lamentavano, tra l’altro, il “difetto di forma scritta del contatto quadro”.

La circostanza che gli odierni controricorrenti abb ia no contestato il contenuto del contratto-quadro prodotto dalla banca solo con la comparsa conclusionale di primo g rado ( affermazione a pag. 1 4 della sentenza impugnata) non rileva in alcun modo giacché, onde confutare la domanda di n ullità del suddetto contratto, ritualmente introdotta in primo g rado e coltivata in appello, i giudici di secondo grado avrebbero dovuto analizzare la validità della c.d.

“copia in uso alla banca ”, accerta n do se essa era sottoscrittad a i clienti ( solo in tal caso potendo la banca limitarsi aprodurre tale documento senza sottoscriverlo , a mente di Cass. Sez.

U, Sentenza n. 898 del 16/01/2018), ovvero se tale r.g. n. 01263/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] documento fosse apocrifo, come in tutti i gradi di giudizio i clienti hanno continuato ad affermare e come, per verità, la stessa Corte di merito sembra alludere, allorquando passa a ritenere che, presuntivamente , tale contratto - quadro sia stato rispettato , stante la mancata contestazione dei singoli ordini per lungo tempo; affermazione all’evidenza del tutto errata, stante la natura imperativa della nullità di protezione prevista a favore del cliente, che in alcun caso può essere sanata da comportamenti concludenti. b) II° motivo: « violazione e /o falsa applicazione di legge (art. 21 del D. Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 30 del [OSCURATO:PERSONA] n. 11522/98, artt. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove, in virtù del giudicato interno formatosi per mancata contestazione dell’accertamento avvenuto in primo grado, doveva considerarsi irretrattabile l’esistenza del nesso di causalità tra il deficit informativoimputabile alla banca e il danno lamentatodagli investitori .

Il motivo è fondato, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, che va espressamente ribadita, che insegna che , ove il giudice del merito accerti la violazione a opera della banca intermediariadegli obblighi informativi su d i essa ricadenti (come la sentenza impugnata fa a pagina 20) , il danno è per tale sola ragione da ritenersi sussistente(Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7288 del 13/03/2023; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 19891 del 20/06/2022) e il relativo nesso causale non può certo dirsi interrottodalla sola eventuale propensione al rischio del cliente. c) III° motivo: « violazione e /o falsa applicazione di legge (art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.).», r.g. n. 01263/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] deducendo la nullità della sentenza impugnata laddove avrebbe omesso di pronunciarsisul secondo motivo di appello con il quale si deduceva la nullità sopravvenuta del contratto - quadro per mancato adeguamento alle sopravvenute previsioni di legge adeguatrici del suo contenuto.

Il motivo è infondato, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, che va espressamente ribadita, che insegna che , i n tema di intermediazione finanziaria, le modifiche legislative succedutesi negli anni in ordine ai presupposti e ai requisiti formali prescritti per il contratto quadro, in applicazione dell'ordinaria disciplina della successione delle leggi nel tempo, non minano la validità dei contratti regolarmente stipulati nel vigore delle leggi precedenti ( C ass.

Sez. 1, Ordinanza n. 21993 del 12/07/2022;Sez. 1, Ordinanza n. 13117 del 12/05/2023.).

2. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, rinviandosi la causa alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso; rigetta il terzomotivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e la regolamentazione delle spese di questo giudizio d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orso iscritto al n. 01263/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], r appresenta ti e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - ricorrent i - [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l.r.p.t., rappresentata e dife sa dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - Oggetto: intermediazione finanziaria AC –10/06/2025 r.g. n. 01263/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Co rte di appello di Firenze n. 1853 /20 20 , pubblicata il 1° ottobre2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del10 giugno 202 5 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha nno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motiv i , avverso la sentenza in epigrafe con cui la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del locale Tribunale che aveva respinto la domanda da essi proposta contro [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. (in prosieguo, breviter: “la banca”) avente a oggetto la declaratoria di nullità- e in subordine di annullabilità - dell’acquisto di obbligazioni [OSCURATO:PERSONA] BV Parfin, avvenuto in data 27 luglio 2001, per complessivi euro 121.701,80, con conseguente condanna della banca alla restituzione del capitale investito, oltre al risarcimento del danno causato dalla mancataosservanza da parte della banca degli obblighi informativi e di protezione su di essa gravanti. 2. La b anca ha resistito con controricorso. 3. L a Co rte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato: a) che il contratto quadro, della cui assenza gli investitorisi lamentavano, era stato in realtà ritualmente prodotto in giudizio dalla banca sin dalla sua costituzione in giudizio in primo grado; b) che sulla base delle pattuizioni in esso contenute er a no state, per di più , effettuate tra le parti varie operazioni sui titoli, senza alcuna contestazione; c) che l’onere di forma scritta riguardava solo il contratto-quadro e non i singoli ordini di acquisto, che possono essere impartiti anche con altre modalità (telefonica o a mezzo r.g. n. 01263/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] computer); d) che la violazione dell’obbligo informativo ricadente sull’intermediario finanziario, pur se nella specie era accertata , non rendeva di perse inadeguata l’operazione di acquisto dei titoli per cui è causa, atteso che essa non aveva eziologicamente inciso sulla causazione dei danni lamentati dagli investitori, che non risultavano avere tenuto una condotta di investimento prudente e finalizzata al risparmio. 4. Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso lamenta: a) I° Motivo: « V iolazione e /o falsa applicazione di legge (art. 23 del D. Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 30 del [OSCURATO:PERSONA] n. 11522/98, artt. 1423, 2724, 2725, e 2729 c.c. ed art.115 c.p.c. in relazione all ’art. 36 0 , comma 1, n. 3 c.p.c. ) » , deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto sussistere un valido rapporto di intermediazione finanziaria, nonostante la banca non abbia mai prodotto la copia del contratto - quadro sottoscritta dai clienti, all’uopo erroneamente applicando anche i canoni del ragionamento presuntivo. Il motivo è fondato. La Corte di appello (a pag. 12 della sentenza) dà atto che la copia del contratto-quadro di negoziazione prodotta dalla banca era una “semplice copia in uso alla banca”, che tuttavia poteva essere ritenuta valida dimostrazione della pattuizioneintervenuta inter partes stante il suo richiamo in un ordine di acquisto impartito da [OSCURATO:PERSONA] e stante la circostanza che numerose operazioni di acquisto di titoli erano avvenute senza che mai i clienti avessero sollevato eccezioni sull ’ esistenza del r.g. n. 01263/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contratto-quadro medesimo, dovendo peraltro rilevarsi che le contestazioniinerenti alla nullità erano in effetti rivolte dai clienti contro l’ordinedi acquisto dei titoli per cui è causa e non già (se non tardivamente in comparsa conclusionale in primo grado) contro il contratto-quadro. Tale assunto è erroneosotto una serie di profili. In nessuna parte della sentenza impugnata vi è traccia dell’accertamento, fondamentale e d ecisivo , dell ’ avvenuta sottoscrizione, a opera dei clienti odi er ni controricorrenti , del contratto-quadro di negoziazione. In difetto di tale accertamento, che in alcun modo può essere sostituito da deduzioni per facta concludentia , come altrettanto erroneamente ritiene il giudice di secondo grado, nessuna legittimità degliordini di acquisto può essere predicata. Quanto all’esistenza di una siffatta domanda, la stessa Corte di appello (a pag. 5 della sentenza) dà atto che gli originari attori lamentavano, tra l’altro, il “difetto di forma scritta del contatto quadro”. La circostanza che gli odierni controricorrenti abb ia no contestato il contenuto del contratto-quadro prodotto dalla banca solo con la comparsa conclusionale di primo g rado ( affermazione a pag. 1 4 della sentenza impugnata) non rileva in alcun modo giacché, onde confutare la domanda di n ullità del suddetto contratto, ritualmente introdotta in primo g rado e coltivata in appello, i giudici di secondo grado avrebbero dovuto analizzare la validità della c.d. “copia in uso alla banca ”, accerta n do se essa era sottoscrittad a i clienti ( solo in tal caso potendo la banca limitarsi aprodurre tale documento senza sottoscriverlo , a mente di Cass. Sez. U, Sentenza n. 898 del 16/01/2018), ovvero se tale r.g. n. 01263/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] documento fosse apocrifo, come in tutti i gradi di giudizio i clienti hanno continuato ad affermare e come, per verità, la stessa Corte di merito sembra alludere, allorquando passa a ritenere che, presuntivamente , tale contratto - quadro sia stato rispettato , stante la mancata contestazione dei singoli ordini per lungo tempo; affermazione all’evidenza del tutto errata, stante la natura imperativa della nullità di protezione prevista a favore del cliente, che in alcun caso può essere sanata da comportamenti concludenti. b) II° motivo: « violazione e /o falsa applicazione di legge (art. 21 del D. Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 30 del [OSCURATO:PERSONA] n. 11522/98, artt. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove, in virtù del giudicato interno formatosi per mancata contestazione dell’accertamento avvenuto in primo grado, doveva considerarsi irretrattabile l’esistenza del nesso di causalità tra il deficit informativoimputabile alla banca e il danno lamentatodagli investitori . Il motivo è fondato, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, che va espressamente ribadita, che insegna che , ove il giudice del merito accerti la violazione a opera della banca intermediariadegli obblighi informativi su d i essa ricadenti (come la sentenza impugnata fa a pagina 20) , il danno è per tale sola ragione da ritenersi sussistente(Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7288 del 13/03/2023; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 19891 del 20/06/2022) e il relativo nesso causale non può certo dirsi interrottodalla sola eventuale propensione al rischio del cliente. c) III° motivo: « violazione e /o falsa applicazione di legge (art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.).», r.g. n. 01263/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] deducendo la nullità della sentenza impugnata laddove avrebbe omesso di pronunciarsisul secondo motivo di appello con il quale si deduceva la nullità sopravvenuta del contratto - quadro per mancato adeguamento alle sopravvenute previsioni di legge adeguatrici del suo contenuto. Il motivo è infondato, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, che va espressamente ribadita, che insegna che , i n tema di intermediazione finanziaria, le modifiche legislative succedutesi negli anni in ordine ai presupposti e ai requisiti formali prescritti per il contratto quadro, in applicazione dell'ordinaria disciplina della successione delle leggi nel tempo, non minano la validità dei contratti regolarmente stipulati nel vigore delle leggi precedenti ( C ass. Sez. 1, Ordinanza n. 21993 del 12/07/2022;Sez. 1, Ordinanza n. 13117 del 12/05/2023.). 2. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, rinviandosi la causa alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso; rigetta il terzomotivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e la regolamentazione delle spese di questo giudizio d
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