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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 dicembre 2021

Cassazione n. 09301/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato-avvis,o alle gia-Fti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] I3IANCHI;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in data 18.11.2020, la Corte di appello di Catania ha, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 30.9.2011 dal Tribunale di Siracusa, ridotto la pena inflitta a D'[OSCURATO:PERSONA].

Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando violazione di legge in ordine al giudizio di comparazione tra circostanze.

Nel caso di specie, nel giudizio di appello, le parti avevano raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., previa rinuncia da parte dell'imputato ai motivi che avevano investito il giudizio di responsabilità formulato nei suoi confronti, accordo recepito dalla Corte di appello che ha riconosciuto, come richiesto, le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, essendo stato proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha reintrodotto nell'ordinamento processuale l'istituto del concordato sui motivi.

Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 dicembre 2021.

Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] chi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato-avvis,o alle gia-Fti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] I3IANCHI;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in data 18.11.2020, la Corte di appello di Catania ha, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 30.9.2011 dal Tribunale di Siracusa, ridotto la pena inflitta a D'[OSCURATO:PERSONA]. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando violazione di legge in ordine al giudizio di comparazione tra circostanze. Nel caso di specie, nel giudizio di appello, le parti avevano raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., previa rinuncia da parte dell'imputato ai motivi che avevano investito il giudizio di responsabilità formulato nei suoi confronti, accordo recepito dalla Corte di appello che ha riconosciuto, come richiesto, le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, essendo stato proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha reintrodotto nell'ordinamento processuale l'istituto del concordato sui motivi. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021. Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] chi
Sentenza Cassazione n. 09301/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris