CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28729/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato all'esito di giudizio abbreviato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per i reati di cui agli art. 11 d.lgs. 74 del 2000 (capi 1 e 4), 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 (capi 2 e 5) e 5 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo 4), articolando due motivi di ricorso, deduce: a) con il primo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, in considerazione dell'assenza di "atti fraudolenti", essendo gli atti dispositivi compiuti "tracciabili" e perfettamente ricostruibili; b) con il secondo, violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego della sospensione condizionale della pena; Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la sentenza impugnata ha spiegato correttamente perché deve ritenersi che l'attuale ricorrente abbia compiuto operazioni fraudolente, evidenziando la complessiva concatenazione dei diversi atti, consistiti nell'istituire ditte individuali e società, intestandole a prestanomi, e poi nell'avvicendarle rapidamente tra di loro nella gestione della medesima attività economica (confezioni di capi di abbigliamento), omettendo i versamenti dell'IVA, e svuotandone i conti correnti prima dell'inizio delle procedure di riscossione esattoriale, così pregiudicando la possibilità di recupero delle imposte da parte dell'Amministrazione finanziaria; Osservato che il secondo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità, in quanto inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, oltre che manifestamente infondate, poiché la Corte d'appello ha confermato il diniego della sospensione condizionale, formulando correttamente una prognosi negativa di recidiva in ragione della pluralità dei fatti delittuosi commessi e della natura articolata del meccanismo fraudolento ideato ed attuato dall'imputato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle rmende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M