CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 febbraio 2026
Cassazione n. 05471/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.30066/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e per essa il procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], -controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 15801/2022 depositata i l 14/10/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] • Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Roma accoglieva l’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace del medesimo circondario e con la quale l’ente e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. erano stati condannati al risarcimento dei danni subiti da [OSCURATO:PERSONA], quale conduttrice di un immobile locatole dall’[OSCURATO:PERSONA], e dovuti ad infiltrazioni provenienti dal lastrico solare; il medesimo giudice aveva inoltre dato atto dell’intervenuta eliminazione delle infiltrazioni stesse, nelle more del giudizio, da parte del condominio dichiarando sul punto cessata la materia del contendere e riconoscendo spettanti solo i danni non patrimoniali lamentati dalla Grossi. Con l’appello [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto l’assenza di propria responsabilità nella causazione dei danni poiché essi trovavano causa in infiltrazioni del lastrico solare in titolarità del condominio e che, in ogni caso, gli obblighi di manutenzione dell’unità abitativa erano stati attribuiti a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in forza di contratto di appalto. La convenuta appellata Grossi, costituitasi, aveva chiesto il rigetto della impugnazione, mentre [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva anch’essa instato per la riforma della sentenza appellata chiedendo altresì di dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle domande svolte. • Il giudice dell’impugnazione, ritenuto che la Grossi non potesse esercitare l’azione di esatto adempimento nei confronti dell’ente, che [OSCURATO:PERSONA] non potesse eliminare le infiltrazioni in quanto non proprietario del lastrico solare e che i danni non patrimoniali lamentati dalla Grossi non fossero stati adeguatamente provati in atti, accoglieva l’appello riformando la sentenza impugnata. • Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in tre motivi. • [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. hanno resistito con distinti controricorsi. • Fissata l’odierna adunanza camerale, solo parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ex art.378 c.p.c. • [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che la notifica della fissazione dell’odierna udienza camerale non si è perfezionata non risultando l’avv. I talo Castaldi, unico difensore di parte ricorrente, inserito nel sistema RegInde, il che induce a ritenere che l’avvocato unico difensore di parte ricorrente sia deceduto. • che la morte dell’unico difensore nel giudizio di legittimità non produce alcun effetto interruttivo ma consente al Collegio di disporre il rinvio della decisione del ricorso a nuovo ruolo con comunicazione alla parte personalmente della presente ordinanza nonché dell’avviso di fissazione della nuova data di discussione del ricorso per consentire alla parte ricorrente di valutare se munirsi di nuovo difensore, P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] la causa a nuovo ruolo. Si comunichi alla parte personalmente. Così dec