CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 marzo 2022
Cassazione n. 41286/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha depositato conclusioni scritte chiedendo L'inammissibilità del ricorso. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] concludeva insistendo per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli confermava la responsabilità dei ricorrenti per diversi delitti di estorsione consumata e tentata; ridefiniva il trattamento sanzionatorio in accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA] che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: le intercettazioni poste a sostegno della conferma della responsabilità sarebbero inutilizzabili poiché il pubblico ministerOon avrebbe giustificato l'utilizzo di impianti esterni alla Procura; si deduceva inoltre che l'urgenza non avrebbe potuto desumersi dalla mancanza o inidoneità degli impianti interni, ma avrebbe dovuto consistere in un quid pluris, che avrebbe dovuto essere puntualmente identificato. 2.1.1. Si tratta di motivo manifestamente infondato in quanto è in atti (foglio 234 del fascicolo) il decreto della Procura della repubblica che disponeva l'esecuzione delle operazioni di intercettazione, autorizzate con decreto n. 516 del 2002, c4:2- rilevava la impossibilità di utilizzare le postazioni presso la sala d'ascolto nella Procura della Repubblica, circostanza che, unita alle eccezionali ragioni di urgenza correlate alla natura dell'indagine, giustificavano il ricorso postazioni esterne. Invero la Procura rilevava come si procedeva per il reato di associazione mafiosa e per il reato di estorsione aggravata dall'art. 7 D.I. n. 152 del 1991, reati "gravissimi", come correttamente indicato nel decreto, che impongono un tempestivo intervento investigativo. Il collegio ribadisce sul punto che la sussistenza di eccezionali ragioni di urgenza che, ex art. 268, comma terzo, cod. proc. pen., giustifica - unitamente alla insufficienza o inidoneità degli impianti - il ricorso all'esecuzione delle operazioni di intercettazione mediante impianti esterni alla procura della Repubblica può desumersi per implicito dall'intero contesto motivazionale adottato a sostegno del provvedimento del Pubblico Ministero e della decisione del giudice e quindi alli emersione di attività criminali concernenti il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 36090 del 27/09/2006, Santangelo, Rv. 235482 - 01 In atti si trova anche l'attestazione dell'ufficio intercettazioni della Procura della Repubblica di Napoli del 20 marzo 2022 che dava atto della inesistenza di postazioni disponibili.Tale documentazione è stata valutata dalla Corte di appello (pag. 12 della sentenza impugnata) che respingeva la analoga eccezione proposta con la prima impugnazione con motivazione che non si presta ad alcuna censura. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla identificazione del ricorrente: invero gli indizi a carico del Caiazzo emergerebbero solo dalle intercettazioni telefoniche che, tuttavia, non troverebbero nessun riscontro esogeno; si deduceva inoltre che la dimostrazione della responsabilità in ordine al reato di estorsione sarebbe carente in quanto dal contenuto delle intercettazioni non si rileverebbe alcun contatto del ricorrente con gli offesi né alcuna minaccia a lui riferibile. 2.2.1. Si tratta di doglíanza inammissibile in quanto si risolve nella richiesta, peraltro reiterativa, di quella proposta con l'appello, di assegnare alle prove valutate - in modo conforme - dai giudici dei due gradi di merito una diversa capacità dimostrativa: attività che è esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Invero, contrariamente a quanto dedotto, la identificazione del ricorrente emergeva dalla valutazione di un compendio probatorio ritenuto convergente ed univoco. Segnatamente si rilevava (a) il ricorrente era sempre chiamato con il nome di battesimo, (b) utilizzava un'utenza intestata alla nuora [OSCURATO:PERSONA], (c) la sua voce era stata riconosciuta dalla polizia giudiziaria, che ne aveva sottolineato il peculiare timbro (pagina 26 della sentenza impugnata). Sul punto il collegio ribadisce che ai fini dell'identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate, il giudice ben può utilizzare le dichiarazioni degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria che abbiano asserito di aver riconosciuto le voci di taluni imputati, così come qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo contesti l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario (Sez. 2, Sentenza n. 12858 del 27/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269900; Sez. 6, Sentenza n. 13085 del 03/1.0/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259478); e che, pertanto qualora sia contestata l'identificazione delle persone colloquianti, il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica, ma può trarre il proprio convincimento da altre circostanze - quali i contenuti delle conversazioni intercettate; il riconoscimento delle voci da parte del personale della polizia giudiziaria; le intestazioni formali delle schede telefoniche - che consentano di risalire con certezza all'identità degli interlocutori, mentre incombe sulla parte che contesti il riconoscimento l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario (Sez. 5, Sentenza n. 20610 del 09/03/2021, Sadikaj, Rv. 281265 - 02) 2.3. Violazione di legge e vizio motivazione in ordine al riconoscimento della n circostanza aggravante delle più persone riunite che sarebbe stata rirhenuta sussistenza nonostante non fosse emersa la simultanea presenza dei presunti autori della estorsione. 2.3.1. Il motivo è inammissibile in quanto proposto per la prima volta in cassazione, con insanabile frattura della catena devolutiva e violazione dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. Sul punto il collegio ribadisce che la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA]. 256631). A ciò si aggiunge che non sono deducibili per la prima volta davanti alla Corte di cassazione le questioni giuridiche che presuppongono un'indagine di merito (Sez. 5, n. 11099 del 29/01/2015; [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263271) 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine riconoscimento della recidiva ed alla definizione del trattamento sanzionatorio: (a) per quanto riguarda la recidiva si contestava la valutazione di inammissibilità del relativo motivo di appello; (b) si contestava l'esclusione delle attenuanti generiche che avrebbero dovuto essere concesse valutando complessivamente la posizione del ricorrente, (c) si censurava, da ultimo, la legittimità dell'accoglimento dell'appello del pubblico ministero che avrebbe condotto ad un aumento immotivato della pena base. 2.4.1. Si tratta di doglianze manifestamente infondate. In generale, in materia di definizione del trattamento sanzionatorio, il collegio ribadisce che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142, Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008 - dep. 26/03/2008, Gasparri e altri, Rv. 239754). Nel caso in esame, la Corte d'appello, accogliendo il gravame del pubblico ministero, con motivazione ineccepibile, rilevava come le connotazioni professionali dell'attività criminosa, il cinismo manifestato nel perseguire i profitti elevati in danno di soggetti privi di rilevanti risorse, la spregiudicatezza nell'organizzare le restituzioni dei veicoli in pieno giorno, lungo strade pubbliche, eludendo i controlli delle forze dell'ordine, confermavano l'intensità del dolo e la non comune capacità criminale di ciascuno poste a fondamento dell'aggravamento del trattamento sanzionatorio (pag. 30 della sentenza impugnata). Con specifico riguardo alla recidiva qualificata la Corte di appello - pur rilevando la genericità dell'appello - riteneva comunque, nel dettaglio, come la pericolosità del Caiazzo dovesse sicuramente ritenersi accresciuta in relazione alla consumazione delle condotte in contestazione, tenuto conto che, dal certificato penale, emergeva che il ricorrente aveva riportato condanne per contrabbando, favoreggiamento, furto e ricettazione; a questa biografia criminale si aggiungeva il fatto che emergevano anche condanne riportate successivamente ai fatti in contestazione: il che dava consentiva di effettuare la valutazione relativa all'accrescimento di pericolosità necessaria per il riconoscimento della recidiva (pag. 29 della sentenza impugnata). Anche in questo caso la motivazione si sottrae ad ogni censura. 3. Ricorreva per Cassazione anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e segnatamente alla legittimità del decreto che utilizzava il ricorso ad apparecchi esterni agli uffici della Procura; si deduceva che la motivazione sarebbe insufficiente in quanto non dava conto della insufficienza ed inidoneità degli impianti; si deduceva altresì che la carenza originaria di motivazione del decreto esecutivo del pubblico ministero non avrebbe potuto essere sanata ex post con integrazioni tardive (invero valorizzate dal tribunale di Nola all'udienza del 23 Marzo 2006) in quanto si tratterebbe di un intervento di sanatoria illegittimo, non essendo prevista l'integrazione postuma di un originario deficit motivazionale del provvedimento di esecuzione delle intercettazioni. Il difensore del Castaldo con motivi aggiunti allegava la sentenza della Corte di Cassazione del 30 gennaio 2006 che aveva dichiarato l'inutilizzabilità per carenza di motivazione del decreto autorizzativo delle intercettazioni di cui al progressivo n. 516 del 2002 oggetto di contestazione anche nel presente procedimento; la sentenza allegata rilevava che non tale decreto non indicava l'esistenza delle eccezionali ragioni di urgenza idonee a giustificare il compimento delle operazioni di intercettazione mediante il ricorso ad impianti diversi da quelli in dotazione all'ufficio di procura. 3.1. il motivo è manifestamente infondato per le stesse ragioni indicate nel § 2.1.1. 2.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e