CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 maggio 2026
Cassazione n. 13736/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eStefano Scicolone, come in atti domiciliata,CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 465/19 della Commissione TributariaRegionale del Lazio, pubblicata in data 4 febbraio 2019.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.1. Con sentenza n. 465/19, pubblicata in data 4 febbraio2019, la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio harigettato l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n.Numero registro generale 26280/2019Numero sezionale 3198/2026Numero di raccolta generale 13736/2026Data pubblicazione 11/05/20267886/17 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma, conla quale era stato respinto il ricorso proposto dal contribuenteavverso l’avviso di accertamento TARI n. U013056, emessodalla [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione alle annualità 2007/12.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazioneavverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento acinque motivi di impugnazione.3. La [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito, invocando la reiezione delleavverse argomentazioni e richieste.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è fondato.2. Con il primo motivo il ricorrente, ai sensi dell’art. 360,comma primo, num. 3 e num. 4, c.p.c., denuncia la violazioneo falsa applicazione degli artt. 132, secondo comma, num. 4,c.p.c., e 36 d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la corte regionalelaziale omesso o apparentemente motivato le ragioni chel’avevano indotta alla reiezione dell’appello.3. Il motivo è fondato.3.1. La riformulazione dell’art. 360, primo comma, num. 5,c.p.c., disposta dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 134del 2012, deve essere interpretata alla luce dei criteriermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al“minimo costituzionale” del sindacato di legittimitàsulla motivazione. E, quindi, è denunciabile in cassazione solol’anomalia motivazionale che si atteggi quale violazione dilegge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti daltesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confrontocon le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale eNumero registro generale 26280/2019Numero sezionale 3198/2026Numero di raccolta generale 13736/2026Data pubblicazione 11/05/2026grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella“motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”,esclusa qualsiasi rilevanza del semplice difetto di “sufficienza”della motivazione (cfr. Cass., sez. un., n. 8053/14).La mancanza della motivazione, riconducibile all’ipotesi dinullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma,num. 4, c.p.c., si configura quando essa manchi del tutto -nelsenso che alla premessa dell’oggetto del decidere, risultantedallo svolgimento del processo, segua l’enunciazione delladecisione, senza alcuna argomentazione- o quando essaformalmente esista come parte del documento, ma leargomentazioni in essa contenute siano svolte in modotalmente contraddittorio da non permettere di individuarla, diriconoscerla, cioè, come giustificazione del decisum (cfr. Cass.n. 6626/22). La motivazione, invece, è solo apparente -e lasentenza è nulla perché affetta da error in procedendo-allorquando, benché graficamente esistente, non rendapercepibile il fondamento della decisione, siccome recanteargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudicante per la formazione delproprio convincimento e, quindi, tali da lasciare all’interprete ilcompito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture(cfr. Cass., sez. un., n. 22232/16, Cass., sez. un., n.16159/18, Cass. n. 13977/19, Cass. n. 6758/22 e Cass. n.1986/25).3.2. Invero, con riferimento ai casi in cui queste ipotesipossono concretamente verificarsi, è stato specificato che ilvizio di omessa o apparente motivazione ricorre quandol’autorità giudiziaria adita non indichi gli elementi posti aNumero registro generale 26280/2019Numero sezionale 3198/2026Numero di raccolta generale 13736/2026Data pubblicazione 11/05/2026fondamento della decisione o li esponga senza adeguata analisilogica e giuridica, impedendo il controllo sulla correttezza delragionamento da essa fatto: la sentenza, in tali casi, poggia suuna motivazione irrispettosa del “minimo costituzionale” alquale si è fatto testé cenno, da cui discende la nullità pure diquella affetta da una motivazione meramente apparente,caratterizzata da argomentazioni generiche o tra loroinconciliabili (cfr. Cass. n. 23683/24, Cass. n. 14914/25 eCass. n. 32064/25).In questa prospettiva, è stato ulteriormente specificato chela motivazione meramente apparente della sentenza èravvisabile anche laddove il giudicante, in violazione di unpreciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto, ometta diesporre concisamente i motivi di fatto e di diritto delladecisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico-giuridico seguito per pervenire ad essa e, quindi, di chiariresulla base di quali prove e di quali argomentazioni siapervenuto al convincimento trasfuso nel dictum giudiziale, intal modo impedendo anche di verificare se abbiaeffettivamente giudicato iuxta alligata et probata (cfr. Cass. n.13895/25): è indispensabile, infatti, che sia desumibile ilcriterio logico ed il quadro fattuale che ha condotto allestatuizioni emesse, contrariamente a quanto avviene allorchénon vi sia alcuna esplicitazione sugli elementi di prova, néalcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorsoargomentativo seguito per addivenire alla decisione (cfr. Cass.n. 3819/20, Cass. n. 7085/24 e Cass. n. 22156/24).E’ stato sostenuto, su questa scia, che è nulla, per lamancanza -sotto il profilo sia formale, che sostanziale- delrequisito di cui all’art. 132, comma primo, num. 4, c.p.c., laNumero registro generale 26280/2019Numero sezionale 3198/2026Numero di raccolta generale 13736/2026Data pubblicazione 11/05/2026sentenza la cui motivazione consista nel dichiarare sufficientitanto i motivi esposti nell’atto che ha veicolato la domandaaccolta, quanto non meglio individuati documenti ed attiprodotti in giudizio (cfr. Cass. n. 7402/17), vieppiùconsiderando che, in tema di valutazione delle prove ed, inparticolare, di quelle documentali, le corti di merito sonotenute a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispettoalle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al finedi accogliere o rigettare la domanda, dovendosi ritenere viziataper apparenza la motivazione meramente assertiva o riferitasolo complessivamente alle produzioni in atti (cfr. Cass. n.14762/19), analogamente a quella che non dia conto -e degli elementi di prova- dei motivi di impugnazione,specificandone le ragioni della rispettiva fondatezza oinfondatezza (cfr. Cass. n. 27665/24).3.3. Nella vicenda in esame, la corte territoriale si è limitataad affermare, senza farsi in alcun modo carico dei motivi digravame, di condividere “gran parte delle statuizioni delgiudice di primo grado”, senza dire quali fossero le ragioni ditale condivisione, avendo enigmaticamente sostenuto che “sututte le doglianze avanzate dal ricorrente” sussisteva “unapuntuale disamina”, e ad aggiungere che “l’atto impugnato”appariva “sufficientemente motivato”, senza delucidare, ancorauna volta, sul perché, avendo messo in rilievo solamente cheera stata indicata “anche la sequenza procedimentale deidiversi atti posti in essere”, ed a concludere, quanto allaprescrizione, che “giustamente”, in prime cure, era stata fattadecorrere “dall’atto di autotutela”, fermo restando che “l’attoimpugnato” era stato “preceduto da altri atti del procedimento”Numero registro generale 26280/2019Numero sezionale 3198/2026Numero di raccolta generale 13736/2026Data pubblicazione 11/05/2026-anch’essi non meglio specificati- che dovevano reputarsi“interruttivi della prescrizione” (cfr. la sentenza impugnata,alle pagine 3 e 4).In tal modo, però, l’autorità giudiziaria adita in secondogrado non ha permesso in alcun modo di comprendere sullabase di quale ragionamento, logico-giuridico e diinterpretazione e valutazione del quadro probatorio, fossepervenuta al convincimento che l’ha portata alla decisione,meno che mai in relazione ai motivi d’appello articolati dalricorrente, dei quali nulla ha sostanzialmente riferito, nonspiegando se e per quali ragioni fossero immeritevoli diaccoglimento.4. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilricorso deve essere accolto, essendo fondato il primo motivoed assorbiti gli altri (con i quali il ricorrente ha prospettato: -aisensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, num. 4 e num. 5,c.p.c., la violazione o erronea applicazione degli artt. 2934,2943 e 2944 c.c., per avere la corte territoriale reputato che larichiesta di rettifica della categoria, avanzata dal contribuentein autotutela, costituisse un atto interruttivo della prescrizionedella pretesa tributaria; -ai sensi dell’art. 360, primo comma,num. 3, num. 4 e num. 5, c.p.c., la violazione o falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 2964 e segg. c.c.,degli artt. 16 e 17 d.lgs. n. 472 del 1996 e della legge n. 296del 2006, per aver omesso la Commissione TributariaRegionale del Lazio di pronunciare sull’eccezione di decadenzadal diritto di riscuotere i tributi per le annualità 2007/09; -aisensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, num. 4 e num. 5,c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165 del 2001, non essendo stata accertata eNumero registro generale 26280/2019Numero sezionale 3198/2026Numero di raccolta generale 13736/2026Data pubblicazione 11/05/2026dichiarata la nullità degli atti impugnati, per carenza di poteredel soggetto che li aveva sottoscritti; -ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, num. 4 e num. 5, c.p.c., la violazione oerronea applicazione dell’art. 3 legge n. 241 del 1990 e degliartt. 6 e 7 legge n. 212 del 2000, nonché del d.lgs. n. 32 del2001, per avere la corte di merito ritenuto adeguatamentemotivato l’avviso di accertamento).La sentenza impugnata, quindi, deve essere cassata inrelazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di GiustiziaTributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, in diversa composizione,affinché effettui un nuovo giudizio e provveda, altresì, allaliquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.Mla Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarandoassorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e rinvia la causa alla Corte di GiustiziaTributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, in diversa composizione,anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile2026.Il PresidenteUgo Candia