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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 2021

Cassazione n. 12951/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; l udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto, quanto al primo motivo, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione da una parte, per avere la Corte, nel pronunciare sentenza ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen., non valutato i motivi- del tutto genericamente individuati nel ricorso - che avrebbero dovuto portare ad una sentenza di assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen., che lo stesso è inammissibile perché non consentito dalla legge, avendo la Corte di cassazione chiarito che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o, come nel caso di specie, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. o alla dosimetria della pena (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969); ritenuto, non diversamente, inammissibili il secondo, il terzo ed il quarto motivo, attesa la loro assoluta genericità, essendo chiare la sentenza su cui la Corte si è pronunciata, la individuazione del soggetto nei cui confronti la pronuncia è stata emessa e le conclusioni formulate dalle parti. rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; l udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto, quanto al primo motivo, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione da una parte, per avere la Corte, nel pronunciare sentenza ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen., non valutato i motivi- del tutto genericamente individuati nel ricorso - che avrebbero dovuto portare ad una sentenza di assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen., che lo stesso è inammissibile perché non consentito dalla legge, avendo la Corte di cassazione chiarito che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o, come nel caso di specie, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. o alla dosimetria della pena (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969); ritenuto, non diversamente, inammissibili il secondo, il terzo ed il quarto motivo, attesa la loro assoluta genericità, essendo chiare la sentenza su cui la Corte si è pronunciata, la individuazione del soggetto nei cui confronti la pronuncia è stata emessa e le conclusioni formulate dalle parti. rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.
Sentenza Cassazione n. 12951/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris