CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 giugno 2024
Cassazione n. 29793/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21239/2024r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede nella Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], alla Piazzetta del Titano n. 2,in persona del Presidente [OSCURATO:PERSONA]. Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a , giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv ocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), presso il cui studio elettivamente domicilia in Rimini, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 8. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], entrambi elettivamente domiciliati in Ancona, al [OSCURATO:PERSONA] n. 124, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende, unitamente all'[OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale allegata al controricorso. - c ontroricorrent i - avverso la sentenza, n. cron. 972/2024, della [OSCURATO:PERSONA] ANCONAdepositata in data 21/06/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 06/11/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. –affermatasi cessionaria del portafoglio crediti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., tra i quali il credito vantato nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e dei di lei garanti [OSCURATO:PERSONA]Amico e [OSCURATO:PERSONA] – ha promosso ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Anconadell’11/21 giugno 2024, n. 972, affidandosi acinque motiv i . Hannoresistito, con unico controricorso,[OSCURATO:PERSONA]Amico e [OSCURATO:PERSONA]. In data 5 / 7 gennaio 202 5 , il consigliere delegato ha depositato una proposta di definizione anticipata del giudizio exart. 380-bis cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Con istanza del14/17 febbraio 2025 , [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.ha chiesto la decisione del suo ricorso . La sola parte controricorrente ha depositato memoriaex art. 380 - bis .1 cod. proc . civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il 3 novembredel 2025, successivamente alla comunicazione (risalente al giorno1 agosto 2025) della fissazione della odierna adunanza camerale e nella imminenza di quest’ultima, [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.ha depositato un atto di rinunci a , ai sensi dell'art. 390 cod. proc. civ., assumendo che « per sopravvenute valutazioni di opportunità la ricorrente non intende più coltivare il ricorso» echiedendo, contestualmente, lacompensazione delle spese di lite. Non si rinviene in atti alcuna adesione dei controricorrenti a tale rinuncia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ove la parte ricorrente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, tanto non ha carattere "accettizio" (non richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), poiché l'art. 306 cod.proc. civ. non si applica al giudizio di cassazione, né recettizio in senso stretto, dal momento che l'art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ., nel teso, qui applicabile ratione temporis, modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022, prevede soltanto che“Del deposito dell’atto di rinuncia è data comunicazione alle parti a cura della cancelleria”, così determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e, pertanto, il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione. In altri termini, trattandosi di atto unilaterale recettizio (non in senso stretto), esso produce l'estinzione del processo a prescindere dall'accettazione, che rileva solo ai fini delle spese (cfr. Cass. n. 15256 del 2025; Cass., SU, n. 34429 del 2019; Cass. n. 17187 del 2014). 2. La descritta rinuncia della parte ricorrente , benché intervenuta nell’ambito della sequenza procedimentale determinata dalla sua precedente richiesta di definizione del giudizio a seguito della comunicazione della proposta di definizione anticipata, deve ritenersi comunque possibile, rituale ed idonea a provocare una decisione secondo le regole che governano le conseguenze della rinuncia(cfr., amplius , Cass. n n . 25901, 18671 , 15256 e 9872del 2025). 3. Pertanto, sussistendo i requisiti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ., il menzionat o att o (rinuncia al ricorso) si rivela idone o a determinare l'estinzione integrale di questo giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. 4. Ai sensi delcomma 2 di quest’ultimo articolo , “ Il decreto, l’ordinanza o la sentenza che dichiara l’estinzione del giudizio può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese”. Ad avviso del Collegio, considerato che la suddetta rinunciaè avvenuta solo nell’imminenza della odierna adunanza camerale, dopo, peraltro, che esclusivamente i controricorrenti, che nemmeno risultano averlaaccettato, avevano depositato anche una propria memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ., le spese di questo giudizio di legittimità devono essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale(cfr. Cass. n. 30251 del 2023; Cass. n. 14267 del 2017). Rilevato, allora,che la proposta ex art. 380 - bis cod. proc. civ. aveva il seguente tenore: «1. Il primo motivo di ricorso si rivela inammissibile perché mostra di non considerare che un'autonoma questione di malgoverno del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. si pone esclusivamente ove il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di un'eventuale incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia ritenuto assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 27328, 25376, 19371, 15032 e 10794 del 2024; Cass. n. 9021 del 2023; Cass. n. 11963 del 2022; Cass. nn. 17313 e 1634 del 2020; Cass. nn. 26769 e 13395 del 2018; Cass.n. 26366 del 2017; Cass nn. 19064 e 2395 del 2006), ove concretamente esperibile e da rapportarsi - in thesi - al testo novellato di cui alla citata norma, introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, qui applicabileratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 21 giugno 2024. 1.1. Nella specie, a fronte delle argomentazioni con cui la corte distrettuale ha ritenuto non provata la qualità di effettiva titolare del credito azionato da parte dell’appellante, l’odierna ricorrente (affermatasi cessionaria in blocco di crediti già dell’appellante, per cui la odierna legittimazione in questa sede risente della mancata dimostrazione della qualità di creditrice della cedente) assume, tra l’altro, che “La violazione ( e/o comunque la falsa applicazione) della norma di cui all’art 2697 c.c. riposa sul fatto che la Corte di Appello di Ancona ha errato nel reputare non assolto l’onere probatorio gravante sulla creditrice, laddove quest’ultima aveva -viceversa-ampiamente documentato la natura, la fonte e la consistenza del proprio credito..”. È palese, dunque, che la sostanza della censura in esame, lungi dal contestare un’erronea ripartizione dell’onere probatorio, coincide proprio con il lamentato, ma inammissibile, erroneo apprezzamento sull’esito della prova da parte della corte distrettuale. 1.2. Resta solo da dire, dunque, che il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn. 1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408, 5237, 21424, 30435, 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787, 14595, 17578, 27522, 30878 e 35782 del 2023; Cass. nn. 4582, 4979, 5043, 6257, 9429, 10712, 16118, 19423 e 27328 del 2024). 2. Il secondo motivo di ricorso, nella misura in cui lo si intenda come volto a prospettare un vizio di motivazioneex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc, civ., è inammissibile perché mostra di non considerare che l’attuale art. 360, comma 4, cod. proc. civ. (introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022 ed applicabile, giusta l’art. 35, comma 5, ai ricorsi, come quello in esame, notificati a decorrere dall’1 gennaio 2023) esclude la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 dell’art. 360, comma 1, dello stesso codice, nell’ipotesi in cui la sentenza di appello impugnata rechi l’integrale conferma della decisione di primo grado (cd. “doppia conforme”). In proposito, infatti, va ricordato che questa Corte ha da tempo chiarito, sebbene con riferimento all’oggi abrogato art. 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., di tenore assolutamente analogo al vigente art. 360, comma 4, cod. proc. civ., per cui il relativo indirizzo ermeneutico è agevolmente applicabile anche in relazione a quest’ultimo, che il presupposto di applicabilità della norma risiede nella cd. “doppia conforme” in facto(Cass. n. 7724 del 2002 ha precisato, inoltre, che «Ricorre l'ipotesi di “doppia conforme”, ai sensi dell'art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisiviex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico - argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice»), sicché il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo, ha l’onere di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. nn. 26255, 19371, 17021 e 5436 del 2024; Cass.nn. 35782, 26934 e 5947 del 2023; Cass. n. 20994 del 2019; Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 26860 del 2014): onere rimasto, invece, inadempiuto stando alle argomentazioni concretamente rinvenibili nella doglianza de qua (risultando, anzi, che le sentenze di primo e secondo grado hanno entrambe accertato la mancanza di un accordo tra le parti con riguardo alle prestazioni oggetto della fattura n. 49/2016). 2.1.Laddove, invece, la doglianza richiama l’asserita violazione dell’art.2697 cod. civ. già lamentata con il primo motivo, la stessa è inammissibile per le medesime ragioni esposte con riferimento a quest’ultimo. 3. Il terzo motivo di ricorso è parimenti inammissibile, e ciò sia perché non considera che, come puntualmente chiarito dalla corte distrettuale, la notifica di cui all’art 1264 cod. civ. svolge soltanto la funzione di escludere l’efficacia del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario e non vale in alcun modo ad esonerare quest’ultimo dall’onere di provare il proprio creditoin presenza di contestazioni del debitore ceduto concernenti proprio l’avvenuta cessione o il contenuto della stessa; sia perché, malgrado prospetti formalmente una violazione di legge, è volto, in realtà, a contestare accertamenti , evidentemente fattuali, svolti dal giudice a quo, nuovamente dimenticando che il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. l’ampia rassegna giurisprudenziale richiamata alla fine del precedente § 1.2.) 4. Il quarto motivo, il cui contenuto è chiaramente riconducibile a quello di vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., è inammissibile per le medesime ragioni già esposte relativamente all’analoga tipologia di vizio dedotto con il secondo motivo. A tanto deve aggiungersi che In altri termini, l'attuale art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico- naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis,anche nelle rispettive motivazioni, Cass., SU, n. 23650 del 2022; Cass. n. 9351 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 4477 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015). 5. Il quinto motivo, infine, è manifestamente infondato essendosi la corte territoriale sostanzialmente pronunciata anche sul motivo di appello in questione (cfr., amplius,pag 6 e ss. della sentenza impugnata: «Nel merito i motivi di appello, da esaminare unitariamente stante la loro intima connessione, non appaiono meritevoli di accoglimento. In via preliminare occorre rilevare che l'applicabilità del diritto sanmarinese al caso di specie, ai sensi dell'art. 57 L. 218/1995 e dell'art. 4 della Convenzione di Roma, è stata affermata dalla stessa appellante nella propria comparsa di costituzione di primo grado (cfr. pag. 14) e ribadita in questa sede (vedi conclusioni in via preliminare/pregiudiziale). A fronte della contestazione da parte degli opponenti fideiussori della “intervenuta cessione dei rapporti e/o crediti della BCS alla Asset banca s.p.a. e da questa alla Asset s.g. s.p.a.”, anche in considerazione del fatto che l'asserita cessionaria faceva “fungibilmente riferimento prima a presunte cessioni di singoli rapporti poi al trasferimento del ramo di azienda e infine a presunte cessione di crediti, ossia a rapporti e situazioni diversi e diversamente disciplinati”, e della intervenuta notifica della cessione medesima “exartt. 1264 e seg. c.c. e/o ex art. 1407 e seg. c.c. o ritualmente pubblicate exart. 58 TUB”, correttamente il primo giudice dopo aver qualificato la cessione de qua come cessione in blocco, in accoglimento della stessa eccezione proposta dalla opposta cessionaria, ha valutato l'esistenza e la validità degli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge sanmarinese. Inoltre, occorre rilevare come la decisione impugnata si fonda su due diverse rationes decidendi , ciascuna idonea a sostenere la pronunciata dichiarazione di difetto di legittimazione ad agire della odierna appellante. Ed infatti, il Tribunale ha affermato che quest'ultima non aveva fornito prova, da un lato, dell'avvenuta cessione dei rapporti dedotti in giudizio da BCS a [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. prima e da quest'ultima a [OSCURATO:SOCIETA]. poi e, dall'altro, dell'adempimento degli obblighi di pubblicità della cessione previsti dal diritto sanmarinese. Ora, anche a voler fare applicazione nella specie del diritto italiano ed affermare che le ricordate cessioni sono state comunicate alla debitrice principale e ai fideiussori (cfr. docc. 4 e 5 nel fascicolo dell'appellante), tali conclusioni non appaiono idonee a superare l'accertato difetto di prova, gravante su [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., della inclusione dei rapporti dedotti in giudizio tra quelli ceduti con contratti in data 24/2/2012 e 13/7/2012 da BCS ad [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] accertato dal primo giudice, infatti, il primo contratto appena richiamato non è stato prodotto, mentre il secondo, definito come “Accordo esecutivo”, è stato prodotto (cfr. doc. 1 ibidem) senza gli allegati (che a norma dell'art. 2 dello stesso Accordo “fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo esecutivo”) e in particolare senza il doc. 4 che a norma dell'art. 3 dell'Accordo individuava gli elementi dell'attivo patrimoniale oggetto di cessione. Come già affermato dal primo giudice l'omessa produzione di tale ultimo documento non appare superabile dal prodotto estratto denominato “allegato 7” (cfr. doc. 3 ibidem) in quanto privo di data e firma. In senso contrario non può essere valorizzata la circostanza che nell'elenco di cui all'allegato 7 i rapporti di cui si discute sono identificati con il medesimo numero di NDG riportato nelle raccomandate di messa in mora di BCS, trattandosi di un elemento estrinseco inidoneo ad integrare la necessaria formalità della cessione come prevista anche dalle parti contraenti. […]»). [OSCURATO:PERSONA] reputa affatto condivisibile taliargomentazioni, che, pertanto, ribadisce interamente, in quanto conformi anche alla successiva giurisprudenza di questa Corte pronunciatasi sui medesimi profili sostanziali e processuali rimarcati nella descritta proposta. Rileva, inoltre, che la parte ricorrente, ancor prima di depositare l’atto di rinuncia al ricorso, nemmeno aveva depositato una propria memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ. per contestare le argomentazioni di detta proposta. 5. In conclusione, quindi, l’odierno giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto,restandone a carico di [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., virtualmente soccombente, le relative spese. 6. Stante la ritenuta legittimità della medesima rinuncia, sono inapplicabili sia l'art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. (cfr. Cass. nn. 25901, e 18671 del 2025), sia l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n 228 del 2012 (cfr. Cass. nn. 25901 e 18671 del 2025; Cass. nn. 33460, 14838, 7944 e 6262 del 2024; Cass. nn. 33315 e 8770 del 2023; Cass. nn. 32749, 27837 e 8015 del 2022; Cass. nn. 36339 e 25342 del 2021; Cass. nn. 23731 e 9152 del 2020). P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di Cassazione. [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento,in favore della costituit a si controricorrent e , delle spese di questo giudizio di legittimità, cheliquida in € 4.000 ,00 per compensi, olt