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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 maggio 2026

Cassazione n. 20472/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Pubblico Ministero, in persona del Sost.

Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamenteall’omessa statuizione in ordine alla confisca, con trasmissione degli atti al Tribunale di Bresciaper l’ulteriore corso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’impugnata sentenza il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brescia, suconcorde richiesta delle parti, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti allacontestata aggravante, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena condizionalmente sospesa di mesi seidi reclusione ed euro 200,00 di multa in relazione al delitto di truffa ex artt. 81 cpv, 640 biscod.pen.

All’imputata si addebita di aver reso false dichiarazioni circa il periodo di residenza inItalia in guisa da ottenere dall’INPS l’erogazione del reddito di cittadinanza nel periodo compresotra il maggio 2019 e il marzo 2022.2.

Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso laCorte d’Appello di Brescia lamentando con unico motivo l’illegalità della pena, avendo il giudiceomesso di disporre la confisca obbligatoria del profitto del reato ai sensi degli artt. 640quater e322 ter cod.pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Questa Corte, risolvendo il contrasto insortosulla questione, ha autorevolmente affermato che la sentenza di patteggiamento che abbiaomesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 448,comma 2-bis, cod. proc. pen., salvo si tratti di misura obbligatoria per legge in relazione al titolodi reato oggetto di imputazione, essendo in tal caso esperibile il ricorso per cassazione ai sensidella disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019,dep. 2020, Savin, Rv. 279348 – 03).1.1 Nella specie il titolo di reato ascritto all’imputata prevede, ai sensi degli artt. 648-quatere 322-ter cod.pen., la confisca obbligatoria del profitto o del prezzo del reato, la cui omessaapplicazione configura un’ipotesi di illegalità della misura di sicurezza, rilevabile a norma dell’art.448, comma 2-bis, cod.proc.pen. senza che valga ad escluderla la circostanza che non se nefaccia menzione nell'accordo, poiché si tratta di una statuizione non negoziabile tra le parti (Sez.3, n. 30285 del 19/04/2021, Shtogaj, Rv. 281858 - 01).2.Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullatalimitatamente alla confisca con rinvio al Tribunale di Brescia per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente all’omessa valutazione in ordine alla confiscaobbligatoria, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Brescia in diversacomposizione.Così deciso in Roma il 12 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamenteall’omessa statuizione in ordine alla confisca, con trasmissione degli atti al Tribunale di Bresciaper l’ulteriore corso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’impugnata sentenza il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brescia, suconcorde richiesta delle parti, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti allacontestata aggravante, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena condizionalmente sospesa di mesi seidi reclusione ed euro 200,00 di multa in relazione al delitto di truffa ex artt. 81 cpv, 640 biscod.pen. All’imputata si addebita di aver reso false dichiarazioni circa il periodo di residenza inItalia in guisa da ottenere dall’INPS l’erogazione del reddito di cittadinanza nel periodo compresotra il maggio 2019 e il marzo 2022.2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso laCorte d’Appello di Brescia lamentando con unico motivo l’illegalità della pena, avendo il giudiceomesso di disporre la confisca obbligatoria del profitto del reato ai sensi degli artt. 640quater e322 ter cod.pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Questa Corte, risolvendo il contrasto insortosulla questione, ha autorevolmente affermato che la sentenza di patteggiamento che abbiaomesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 448,comma 2-bis, cod. proc. pen., salvo si tratti di misura obbligatoria per legge in relazione al titolodi reato oggetto di imputazione, essendo in tal caso esperibile il ricorso per cassazione ai sensidella disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019,dep. 2020, Savin, Rv. 279348 – 03).1.1 Nella specie il titolo di reato ascritto all’imputata prevede, ai sensi degli artt. 648-quatere 322-ter cod.pen., la confisca obbligatoria del profitto o del prezzo del reato, la cui omessaapplicazione configura un’ipotesi di illegalità della misura di sicurezza, rilevabile a norma dell’art.448, comma 2-bis, cod.proc.pen. senza che valga ad escluderla la circostanza che non se nefaccia menzione nell'accordo, poiché si tratta di una statuizione non negoziabile tra le parti (Sez.3, n. 30285 del 19/04/2021, Shtogaj, Rv. 281858 - 01).2.Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullatalimitatamente alla confisca con rinvio al Tribunale di Brescia per nuovo giudizio sul punto. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente all’omessa valutazione in ordine alla confiscaobbligatoria, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Brescia in diversacomposizione.Così deciso in Roma il 12 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]
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