CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19878/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, e per il ricorrente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento dello stesso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del giorno 16 settembre 2021 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia in data 12 gennaio 2021 con la quale il G.u.p. del Tribunale di Roma - per quel che qui rileva - all'esito di giudizio abbreviato aveva affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per più ipotesi di cui all'art. 453 cod. pen., commesse in esecuzione del medesimo disegno criminoso, nonché per più condotte di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, anch'esse commesse in esecuzione del medesimo disegno criminoso, e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono stati dedotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'Olivadese. Ad avviso della difesa, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe del tutto carente e non avrebbe esaminato e disatteso compiutamente le doglianze prospettate con il gravame, riproponendo la motivazione resa dal primo Giudice. In particolare, in ordine alle condotte relative alle banconote contraffatte: - sarebbe stato escluso il falso grossolano in contrasto con i princìpi posti dalla giurisprudenza di legittimità e con una motivazione contraddittoria (tenuto conto delle dichiarazioni dei soggetti escussi e di quanto rappresentato dagli stessi operanti) e senza un accertamento tecnico (in particolare in relazione alle banconote oggetto materiale dei reati di cui ai capi a), e) ed f) della rubrica sarebbe in atti soltanto una scarna comunicazione della Banca d'Italia, che non chiarisce quali indagini sono state svolte; in relazione a quello oggetto del capo c) sarebbe presente solo una nota di un appartenente al Comando dei Carabinieri antifalsificazione monetaria, che ha compiuto un accertamento non esaustivo), la cui necessità è stata negata riproponendo i medesimi argomenti spesi dal primo Giudice, richiamando in maniera contraddittoria pure il fatto che su molte banconote fosse indicato il medesimo numero di serie; - sarebbe stata ritenuta la prova del fine della spendita delle banconote (in ordine ai reati di cui ai capi a), c) ed e), con una motivazione presuntiva, ipotetica e non ancorata alle risultanze processuali; - parimenti, erroneamente sarebbe stata disattesa la richiesta di riqualificare i fatti sub specie dell'art. 455 cod. pen. Sarebbero parimenti carenti le argomentazioni della sentenza impugnata, in ordine alle imputazioni - già elevate nel proc. 2651/18 N.R. - nn. 1, 2 (in materia di stupefacenti) e 20 (relativa alla violazione dell'art. 453 cod. pen.), rispetto alle quali si sarebbe ritenuta la prova della responsabilità dell'imputato (nonostante il tenore delle conversazioni intercettate non lo consentisse, non constando neppure il tipo di sostanza, i soggetti coinvolti ed anzi constando un uso di gruppo in un occasione; ed attribuendo credibilità al narrato di [OSCURATO:PERSONA], non riscontrato ed anzi smentito, nonostante le censure difensive e nonostante costui sia stato imputato del delitto di estorsione aggravata in danno dell'Olivadese) con una motivazione viziata ed anzi apparente, che avrebbe riproposto quella del primo Giudice anche in ordine al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, prospettato in relazione al capo 1.E e al capo 2. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato prospettato il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio: la Corte di appello avrebbe confermato la statuizione del G.u.p., sia in punto di determinazione della pena per i reati più gravi sia con riferimento agli aumenti per continuazione, non ritenendone eccessiva la misura erroneamente e senza alcuna effettiva argomentazione anche in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso è fondato, nei limiti che si chiariranno di seguito, in relazione ai capi d'imputazione c) e f), e nel resto è inammissibile; è assorbito il secondo motivo. 1. Deve, anzitutto, osservarsi come sia del tutto generica, poiché fondata sul richiamo privo della necessaria specificità a una captazione, l'allegazione difensiva (inerente ai capi 1.E e 2 della rubrica) relativa al difetto di correlazione tra accusa e sentenza. Ciò posto, con riferimento al delitto di cui all'art. 453 cod. pen. in contestazione al capo c) della rubrica, ricorre in effetti un vizio di motivazione. La Corte territoriale ha negato la sussistenza di un falso grossolano (prospettato con l'atto di appello) con riguardo alle due banconote de quibus, in quanto gli operanti che le hanno rinvenute hanno riportato come esse fossero «visibilmente contraffatte», il che - proprio per l'impiego del detto avverbio - non deporrebbe «per una immediata rilevabilità dell'avvenuta contraffazione» (soggiungendo pure che nel senso della grossolanità non deponeva neppure il fatto che avessero il medesimo numero di serie). Si tratta di una motivazione manifestamente illogica che trascura il significato letterale dell'avverbio in discorso, che non consente affatto di escludere la riconoscibilità ictu ()culi del falso in presenza del quale il fatto è inoffensivo (Sez. 5, n. 15122 del 18/02/2020, Angius, Rv. 279153 - 01; Sez. 5, n. 1278 del 15/12/1993 - dep. 1994, Bonzi, Rv. 197071 - 01). Anche la motivazione relativa all'imputazione di cui al capo f), con la quale pure si è contestato il reato di cui all'art. 453 cod. pen., è viziata poiché la Corte di merito - sempre in relazione alla prospettata grossolanità del falso - pur rilevando l'assenza di «elementi specifici relativamente alla connotazione del falso», ha valorizzato il fatto che l'Olivadese (al ristorante) abbia pagato con la banconota de qua il conto presentatogli, lasciandola «all'interno del libretto» e «allontanandosi immediatamente», sicché il gestore, «che pure si era accorto della falsità, non aveva potuto contestare alcunché». Anche tale motivazione è manifestamente illogica, poiché ha assunto l'idoneità offensiva del fatto, in difetto di elementi inerenti alla capacità decettiva della contraffazione, valorizzando dati per nulla convergenti in tal senso (ossia quelli appena richiamati, relativi alla condotta dell'imputato) nonché un dato con evidenza distonico (ossia il fatto che il gestore del locale si sia accorto della falsità non potendo, tuttavia, rappresentarla all'Olivadese sol perché egli si era «immediatamente» allontanato). Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione ai capi c) ed f), non sono dunque adeguate le «considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento» (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 — 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 — 01). È, invece, manifestamente infondata la prospettazione difensiva relativa al capo e), pure avente ad oggetto un'ipotesi di cui all'art. 453 cod. pen., nella parte in cui ha inteso porre a fondamento del vizio di motivazione, alla stessa stregua di quanto rilevato per il capo c), l'evidenza della contraffazione da trarsi dall'avverbio «verosimilmente» (operato dagli operanti per i biglietti di banca oggetto materiale del fatto in discorso) che, a differenza dell'avverbio «visibilmente», non può riferirsi ad una contraffazione percepibile con immediatezza da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza. Quanto poi all'imputazione di cui al capo 20, la Corte territoriale ha argomentato nei limiti del devolutum, in particolare in relazione all'attendibilità del dichiarante Belvedere, oggetto di censura con l'atto di appello, ragion per cui non si ravvisa il difetto di motivazione asserito dalla difesa. Nel resto il ricorso, lungi dal muovere effettive censure alle argomentazioni della sentenza impugnata: - ha prospettato un diverso apprezzamento degli elementi di prova, ivi comprese le risultanze delle intercettazioni (relative in particolare ai reati in materia di stupefacenti), nonché l'assenza di prova (pure con assedi generici), anche al fine della diversa qualificazione dei fatti, il che non è consentito in questa sede di legittimità; - non si è confrontato compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata, non deducendo neppure in maniera rituale il travisamento della prova, che non può utilmente denunciarsi mediante il riferimento monco o parziale agli elementi in atti (si veda, il richiamo parziale alle dichiarazioni della cassiera, relative al capo a. della rubrica, senza tenere conto del fatto che la Corte di merito abbia dato conto dei necessari controlli successivi volti ad accertate la falsità delle banconote, chiarendo, in maniera logica, le ragioni per cui non ha ritenuto rilevante il fatto che esse avessero lo stesso numero di matricola; i riferimenti del tutto assertivi agli elementi relativi ai reati in materia di stupefacenti; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa e altro, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); - si è genericamente doluto del mancato espletamento di una perizia nummaria - non necessaria, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 38291 del 06/04/2016, Mbengue, Rv. 267788 - 01), contestando apoditticamente -per quel che qui rileva - quanto riportato dai funzionari della Banca d'Italia e negando capacità rappresentativa al fatto che banconote avessero lo stesso numero di serie. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui all'articolo 453 cp, capi d'imputazione c) e f), con rinvi