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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41491/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Messina ha confermato la sentenza di condanna a mesi sei di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda pronunciata dal Tribunale di Patti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 4 L. 110/1975; Rilevato che con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico; Rilevato che nel secondo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla mancata all'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.; Rilevato che con il terzo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 4, comma terzo, L. 110/1975; Rilevato che con il quarto motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della determinazione della pena nel minimo; Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, facendo specifico riferimento a quanto emerso durante il processo (il coltello era detenuto nel vano porta oggetti sotto al volante a vista del guidatore) ha dato atto degli elementi posti a fondamento della ritenuta riferibilità della detenzione al ricorrente che non ha mai fornito alcuna giustificazione quanto alla stessa; Rilevato che le doglianze oggetto degli ulteriori motivi sono manifestamente infondate in quanto il giudice di appello, con il riferimento alla gravità del fatto e alla presenza di precedenti penali, uno anche specifico, nel rispetto del principio di proporzionalità dell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto ex artt. 132 e 133 cod. pen, al giudice di merito, conformandosi ai principi enucleati da questa Corte, ha dato adeguato e coerente conto sia dell'esclusione della specifica ipotesi di lieve entità (cfr. Sez. 1, n. 26636 del 19/03/2019, Fiandaca, Rv. 276195 - 01) che del diniego delle circostanze attenuanti generiche e dei criteri utilizzati per la determinazione della pena (cfr. Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826; n.3609 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737) e anche dell'assenza dei presupposti di cui all'art. 131 bis cod. pen. (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Messina ha confermato la sentenza di condanna a mesi sei di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda pronunciata dal Tribunale di Patti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 4 L. 110/1975; Rilevato che con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico; Rilevato che nel secondo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla mancata all'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.; Rilevato che con il terzo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 4, comma terzo, L. 110/1975; Rilevato che con il quarto motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della determinazione della pena nel minimo; Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, facendo specifico riferimento a quanto emerso durante il processo (il coltello era detenuto nel vano porta oggetti sotto al volante a vista del guidatore) ha dato atto degli elementi posti a fondamento della ritenuta riferibilità della detenzione al ricorrente che non ha mai fornito alcuna giustificazione quanto alla stessa; Rilevato che le doglianze oggetto degli ulteriori motivi sono manifestamente infondate in quanto il giudice di appello, con il riferimento alla gravità del fatto e alla presenza di precedenti penali, uno anche specifico, nel rispetto del principio di proporzionalità dell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto ex artt. 132 e 133 cod. pen, al giudice di merito, conformandosi ai principi enucleati da questa Corte, ha dato adeguato e coerente conto sia dell'esclusione della specifica ipotesi di lieve entità (cfr. Sez. 1, n. 26636 del 19/03/2019, Fiandaca, Rv. 276195 - 01) che del diniego delle circostanze attenuanti generiche e dei criteri utilizzati per la determinazione della pena (cfr. Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826; n.3609 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737) e anche dell'assenza dei presupposti di cui all'art. 131 bis cod. pen. (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa
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