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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 marzo 2023

Cassazione n. 14985/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.12744/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 19172/2019 depositata il 08/10/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di un motivo, per la cassazione della sentenza n. 19172 del 2019 del Tribunale di Roma esponendo che: - aveva proceduto a pignoramento presso terzi nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. che si era opposta eccependo in compensazione un controcredito derivante dalla liquidazione delle spese giudiziali effettuata da una sentenza di prime cure; - la deducente aveva resistito controdeducendo che non era definitiva la sentenza su cui si fondava l’asserito controcredito, e quest’ultimo non era comunque opponibile perché a sua volta già pignorato e poi perfino assegnato ex art. 553, cod. proc. civ.; - all’esito della fase sommaria, in cui il giudice dell’esecuzione respingeva l’istanza di sospensione, il Giudice di Pace, davanti al quale il giudizio era riassunto, accoglieva l’opposizione e, in correlazione all’eccepita compensazione, condannava la deducente a pagare alla BNL un’ulteriore somma di denaro; - il Tribunale, in sede di appello, rilevava che il titolo giudiziale in forza del quale era stata promossa l’esecuzione forzata oggetto dell’opposizione, era stato annullato, sicché era cessata la materia del contendere, mentre, sulla statuizione relativa all’opposta compensazione, non poteva pronunciarsi per mancanza di specifica impugnazione; le parti hanno depositato memorie; resiste con controricorso BNL, s.p.a.; il processo è stato rinviato a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla rimessione pronunciata da Cass., n. 9358 del 2021; intervenuta la decisione di Cass., Sez.

U., 21/12/2022 n. 37434, la causa è stata trasmessa alla Sezione Terza civile, in vista del riassetto normativo di cui al d.lgs. n. 149 del 2022; Rilevatoche: con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 360 n. 5, cod. proc. civ., avendo il Tribunale errato poiché, con l’atto di appello, era stata espressamente impugnata la discussa condanna pronunciata dal giudice di primo grado; Consideratoche: il giudizio deve rinviarsi alla pubblica udienza in relazione all’esame della validità della procura, redatta in cartaceo digitalizzato, con riferimento all’atto di gravame nativo digitale e notificato telematicamente, secondo quanto osservato da questa Corte nell’ordinanza n. 6861 del 7 marzo 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.12744/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 19172/2019 depositata il 08/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di un motivo, per la cassazione della sentenza n. 19172 del 2019 del Tribunale di Roma esponendo che: - aveva proceduto a pignoramento presso terzi nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. che si era opposta eccependo in compensazione un controcredito derivante dalla liquidazione delle spese giudiziali effettuata da una sentenza di prime cure; - la deducente aveva resistito controdeducendo che non era definitiva la sentenza su cui si fondava l’asserito controcredito, e quest’ultimo non era comunque opponibile perché a sua volta già pignorato e poi perfino assegnato ex art. 553, cod. proc. civ.; - all’esito della fase sommaria, in cui il giudice dell’esecuzione respingeva l’istanza di sospensione, il Giudice di Pace, davanti al quale il giudizio era riassunto, accoglieva l’opposizione e, in correlazione all’eccepita compensazione, condannava la deducente a pagare alla BNL un’ulteriore somma di denaro; - il Tribunale, in sede di appello, rilevava che il titolo giudiziale in forza del quale era stata promossa l’esecuzione forzata oggetto dell’opposizione, era stato annullato, sicché era cessata la materia del contendere, mentre, sulla statuizione relativa all’opposta compensazione, non poteva pronunciarsi per mancanza di specifica impugnazione; le parti hanno depositato memorie; resiste con controricorso BNL, s.p.a.; il processo è stato rinviato a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla rimessione pronunciata da Cass., n. 9358 del 2021; intervenuta la decisione di Cass., Sez. U., 21/12/2022 n. 37434, la causa è stata trasmessa alla Sezione Terza civile, in vista del riassetto normativo di cui al d.lgs. n. 149 del 2022; Rilevatoche: con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 360 n. 5, cod. proc. civ., avendo il Tribunale errato poiché, con l’atto di appello, era stata espressamente impugnata la discussa condanna pronunciata dal giudice di primo grado; Consideratoche: il giudizio deve rinviarsi alla pubblica udienza in relazione all’esame della validità della procura, redatta in cartaceo digitalizzato, con riferimento all’atto di gravame nativo digitale e notificato telematicamente, secondo quanto osservato da questa Corte nell’ordinanza n. 6861 del 7 marzo 2
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