CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 giugno 2026
Cassazione n. 17167/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le [OSCURATO:PERSONA], n. 290, presso lostudio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c.e che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso.RICORRENTEcontroSIN.TUR. Sinergie per il [OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona dellegale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Latina, al vialeP. Picasso, n. 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato ilproprio indirizzo di p.e.c. e che la rappresenta e difende in virtù di procura spe-ciale su foglio allegato al controricorso.CONTRORICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] registro generale 22969/2024Numero sezionale 996/2026Numero di raccolta generale 17167/2026avverso la sentenza n. 5236 dei 31.5/23.7.2024 della Corte d'Appello di Roma.Data pubblicazione 01/06/2026Udita la relazione nella camera di consiglio del 27 febbraio 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. Con deliberazione n. 538 del 14.12.1998 la Giunta municipale del [OSCURATO:PERSONA] faceva luogo all'approvazione dell'esito, in favore della “SIN.TUR. Siner-gie per il [OSCURATO:SOCIETA]” s.r.l., della gara di appalto-concorso per la gestione del com-plesso denominato “[OSCURATO:PERSONA] di Stoza”.Con convenzione sottoscritta in data 18.12.1998 il Comune di Cori e la“SIN.TUR.” concordavano – preliminarmente alla gestione del Centro – l'esecu-zione di opere edili di manutenzione straordinaria e di adeguamento dei corpi difabbrica esistenti all'interno del “[OSCURATO:PERSONA]”.Si conveniva, peraltro, che la “SIN.TUR” avrebbe eseguito opere edili, comeda progetto preliminare approvato, per lire 997.549.650 (cfr. ricorso, pag. 1).2. Con successiva deliberazione n. 301 del 20.10.1999 la Giunta municipaledel Comune di Cori approvava il progetto esecutivo con incremento, peraltro,dell'importo dei lavori.Con convenzione sottoscritta in data 7.2.2000, tra l'altro, si prorogava al[OSCURATO:DATA_NASCITA] il termine di ultimazione dei lavori (cfr. ricorso, pag. 2).Alla data del 31.5.2000, tuttavia, i lavori non risultavano ultimati.3. Con deliberazione n. 150 del 25.9.2003 la Giunta municipale del [OSCURATO:PERSONA], in previsione della vendita del “[OSCURATO:PERSONA]”, reputava “opportunoaccettare la proposta di risoluzione consensuale del rapporto contrattuale con lasocietà [OSCURATO:SOCIETA].” con espresso riferimento agli importi e ai conteggi di cui alloNumero registro generale 22969/2024Numero sezionale 996/2026Numero di raccolta generale 17167/2026Data pubblicazione 01/06/2026“stato finale dei lavori di competenza della Soc. [OSCURATO:SOCIETA].” presentato dal diret-tore dei lavori con relazione del 22.9.2003 e con detrazione dei danni scaturitidall'abbandono del cantiere da parte della medesima appaltatrice.Nella delibera n. 150/2003 si precisava che “la mancata vendita del Centroturistico (…) costituisce condizione risolutiva espressa della risoluzione consen-suale del contratto con la [OSCURATO:SOCIETA]. e che pertanto in caso di mancata venditatale risoluzione perderà di efficacia senza alcun onere o indennità a carico delleparti” (cfr. ricorso, pag. 3).Con nota sottoscritta in data 21.10.2003 dal legale rappresentante della“SIN.TUR.” – cui faceva seguito la dichiarazione in data 9.11.2024 del pari afirma del legale rappresentante della “SIN.TUR.” ‒ si faceva luogo alla risolu-zione consensuale delle convenzioni siglate in data 18.12.1998 e 7.2.2000 non-ché alla transazione di ogni pretesa; segnatamente si dava atto che “il [OSCURATO:PERSONA] verserà alla [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di € 481.211,95 entro sei mesi dalladata di sottoscrizione della presente in unica soluzione” (cfr. ricorso, pagg. 4 -4. Nel prosieguo i bandi per la vendita del “[OSCURATO:PERSONA]” andavano deserti(cfr. ricorso, pag. 4).5. Con atto notificato in data 15/21.2.2005 la “SIN.TUR” s.r.l. citava il Co-mune di Cori a comparire innanzi al Tribunale di Latina.Chiedeva dichiarare la risoluzione della convenzione sottoscritta in data7.2.2000 “per fatti riconducibili a responsabilità dell'Amministrazione” e, perl'effetto, condannare il Comune di Cori al risarcimento del danno sofferto “nellamisura pari al valore delle opere, degli impianti, delle forniture e delle spesetecniche sopportate (…) in esecuzione della Convenzione, nell'importo [euro481.211,95] già accertato e quantificato dal Direttore dei Lavori il 22.09.2003”;Numero registro generale 22969/2024Numero sezionale 996/2026Numero di raccolta generale 17167/2026altresì, condannare il Comune di Cori al pagamento della penale pattuita, all'art.Data pubblicazione 01/06/20267 della Convenzione, in favore di essa attrice a decorrere dal 5.7.2000 al dì dellacitazione nonché condannare il Comune di Cori al risarcimento del lucro ces-sante; il tutto con gli interessi legali e con la rivalutazione monetaria e con ilfavore delle spese di lite (cfr. ricorso, pagg. 5 - 6).6. Si costituiva il Comune di Cori.Instava per il rigetto dell'avversa domanda.In via riconvenzionale chiedeva farsi luogo alla risoluzione per inadempimentodell'appaltatrice – siccome la “SIN.TUR.” del tutto ingiustificatamente non avevaportato a compimento i lavori entro il termine del 31.5.2000 ‒ nonché alla con-danna di controparte al pagamento delle penali contrattualmente previste e alrisarcimento dei danni (cfr. ricorso, pag. 6).7. Espletata la c.t.u. contabile, espletata la c.t.u. tecnica, con sentenza n.1251 del 6.6.2017 il Tribunale opinava, all'esito della comparazione dei compor-tamenti dell'una e dell'altra parte, nel senso che l'inadempimento più gravefosse da ascrivere al Comune di Cori, quindi, risolveva per inadempimento delComune la convenzione in data 7.2.2000; nondimeno, rigettava le domandetutte hinc et inde esperite (cfr. ricorso, pagg. 10 – 11).8. La “SIN.TUR.” s.r.l. proponeva appello.Resisteva il Comune di Cori; proponeva appello incidentale avverso le statui-zioni del primo dictum, con cui si era assunto che “l'inadempimento di maggioregravità fosse del Comune” (cfr. sentenza d'appello, pag. 23).9. Con sentenza n. 5236/2024 la Corte d'appello di Roma, in parziale acco-glimento del gravame principale ed in parziale riforma della sentenza di primogrado, condannava il Comune di Cori a pagare alla “SIN.TUR.” la somma di euro481.211,95, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; rigettava l'appelloNumero registro generale 22969/2024Numero sezionale 996/2026Numero di raccolta generale 17167/2026Data pubblicazione 01/06/2026incidentale; compensava nella misura di ½ le spese del doppio grado e condan-nava il Comune di Cori al pagamento della residua metà; poneva in pari misuraa carico di entrambe le parti le spese di c.t.u.Evidenziava la Corte di Roma – in ordine al primo motivo dell'appello princi-pale – che, nel segno della doverosa comparazione delle condotte dell'una edell'altra parte, doveva opinarsi per la responsabilità esclusiva o, quanto meno,prevalente del Comune (cfr. sentenza d'appello, pagg. 11 - 12).Evidenziava invero che il Tribunale aveva tenuto conto dei rilievi del direttoredei lavori – architetto [OSCURATO:PERSONA] - di cui alla relazione del 27.11.2001anziché dei rilievi di cui alla relazione finale del 22.9.2003.Evidenziava segnatamente che la prima relazione era stata superata dalleulteriori acquisizioni e valutazioni del direttore dei lavori e del Comune appal-tante, “i quali nella relazione del 22.09.2003, inglobata nella delibera G.M. 150del 25.09.2003, non avevano sollevato alcuna eccezione rispetto all'operatodell'appellante, che aveva concordato con le sue risultanze” (così sentenza d'ap-pello, pag. 12).Evidenziava ulteriormente che neppure poteva opinarsi per l'inadempimentodella “SIN.TUR.” in considerazione degli esborsi e delle spese che alla streguadella medesima relazione del 22.9.2003 non risultavano né effettuati né docu-mentati (cfr. sentenza d'appello, pagg. 13 – 14).Evidenziava la Corte di Roma – in ordine al secondo motivo dell'appello prin-cipale – che sia dalla relazione del 22.9.2003 sia dalla delibera della G.M. n.150/2003 emergeva “la prova dell'esborso effettuato da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. e delconseguente riconoscimento di debito da parte del Comune di Cori, che costi-tuisce la voce del danno emergente subito dalla società” (così sentenza d'ap-pello, pag. 15).Numero registro generale 22969/2024Numero sezionale 996/2026Numero di raccolta generale 17167/2026Data pubblicazione 01/06/2026Evidenziava quindi che in tal guisa non poteva esser condiviso l'assunto delTribunale secondo cui l'onere della prova in ordine alla sussistenza e all'entitàdei danni ricadeva integralmente a carico dell'appaltatrice che tale onere nonaveva assolto (cfr. sentenza d'appello, pag. 15).Evidenziava segnatamente che gli esiti della relazione del direttore dei lavoridel 22.9.2003, ovvero la determinazione dell'importo dei lavori nel valore dieuro 481.211,95, “erano stati vagliati e fatti propri dal Comune, essendo statiacquisiti, verificati e concordati all'esito di una procedura formale di documen-tazione dello stato finale dei lavori, con espressa indicazione anche dei valorimonetari” (così sentenza d'appello, pag. 16).Evidenziava ulteriormente, con riferimento alla quantificazione del dannoemergente, che “tra le parti era intercorsa una transazione, poi non perfeziona-tasi, nell'ambito della quale tra le parti si era convenuto di corrispondere infavore dell'(…) appellante proprio la somma di € 481.211,95, che aveva tenutoconto della ricognizione dei lavori effettivamente svolti, escludendo altre voci didanno, proprio sulla base di quanto affermato dal D.L. incaricato, e ciò ad ulte-riore conferma delle risultanze contabili dell'appalto” (così sentenza d'appello,pag. 16).Evidenziava dunque che nulla ostava a che l'importo di euro 481.211,95 fosseassunto a parametro per la liquidazione del danno emergente da risarcire all'ap-paltatrice (cfr. sentenza d'appello, pagg. 16 - 17).Evidenziava la Corte di Roma – in ordine all'appello incidentale – che i rilievisvolti in sede di disamina dell'appello principale esplicavano senz'altro “caratteredirimente rispetto alle questioni prospettate dal Comune di Cori” (così sentenzad'appello, pag. 29).Numero registro generale 22969/2024Numero sezionale 996/2026Numero di raccolta generale 17167/2026Data pubblicazione 01/06/2026Evidenziava comunque che erano da condividere le valutazioni alla cui stre-gua il Tribunale aveva opinato per la prevalenza dell'inadempimento del [OSCURATO:PERSONA] (cfr. sentenza d'appello, pagg. 29 - 30).Evidenziava segnatamente che erano senz'altro convincenti i rilievi del primogiudice in ordine alla natura integrativa e non sostitutiva della convenzione indata 7.2.2000 rispetto alla convenzione in data 18.12.1998, sicché la conven-zione successiva aveva disposto unicamente la proroga al 31.5.2000 del termineper la ultimazione dei lavori, inizialmente fissato al 30.11.1999 (cfr. sentenzad'appello, pagg. 30 – 31).10. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Comune di Cori; ne ha chie-sto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizioneanche in ordine alle spese di lite.La “SIN.TUR. Sinergie per il [OSCURATO:SOCIETA]” s.r.l. ha depositato controricorso; hachiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.11. Il ricorrente ha depositato memoria.Del pari ha depositato memoria la controricorrente.CONSIDERATO CHE12. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “nullità della sentenza per vio-lazione degli artt. 1362, 1455, 1965, 1966, 1988 c.c. ed illogicità della motiva-zione (art. 360, c. 1, n. 4, cpc)” (così ricorso, pag. 13).Deduce che ha errato la Corte di Roma ad opinare per la responsabilità esclu-siva o, quanto meno, prevalente di esso ricorrente e a quantificare in euro481.211,95 il danno emergente asseritamente sofferto dalla “SIN.TUR.”.Deduce, in primo luogo che “la Corte di merito ha travisato il contenuto ed ilvalore sia della delibera GM 150/2003, sia del relativo accordo transattivo fraNumero registro generale 22969/2024Numero sezionale 996/2026Numero di raccolta generale 17167/2026Data pubblicazione 01/06/2026Comune di Cori e Sin. Tur., laddove ha individuato nella prima un riconosci-mento di responsabilità, nel secondo un riconoscimento di debito da parte delComune” (così ricorso, pag. 14).Deduce in secondo luogo che “la Corte di merito ha attribuito alla relazione22.9.2003 del Direttore dei lavori una natura confessoria che essa in nessuncaso può avere” (così ricorso, pag. 16).Deduce in terzo luogo che la valutazione della maggiore gravità del suo pre-teso inadempimento risulta del tutto decontestualizzata rispetto all'ambito con-trattuale ed in contraddizione con tutti gli elementi istruttori (cfr. ricorso, pag.16).Deduce, del resto, che, “constatato documentalmente che il termine di ulti-mazione dei lavori scadeva il 31.5.2000 (…) e che alla data del 27.11.2001 connota prot. 1293 (…) il DL attestava che nel [OSCURATO:PERSONA] non è stato ese-guito alcun lavoro , ciò è sufficiente a dimostrare l'esistenza di un sicuro ina-dempimento contrattuale della [OSCURATO:SOCIETA]. che la Corte ha invece immotivatamenteignorato” (così ricorso, pag. 17).13. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “nullità della sentenza perviolazione dell'art. 2697 c.c. in relazione agli artt. 1965, 1976, 1988 c.c. Moti-vazione insufficiente e perplessa (art. 360, c. 1, n. 4)” (così ricorso, pag. 17).Deduce che la Corte di Roma non ha tenuto conto che la “SIN.TUR.” era, anorma dell'art. 2697 cod. civ., tenuta a fornire la prova specifica e concreta deldanno di cui ha domandato il risarcimento (cfr. ricorso, pag. 17).Deduce che “la transazione (…) intercorsa fra le parti, poi divenuta inefficace,non ha costituito alcun riconoscimento di debito (…), né per il contesto docu-mentale in cui è avvenuta, né per il tenore letterale degli atti con cui entrambele parti hanno manifestato la propria volontà” (così ricorso, pag. 17).Numero registro generale 22969/2024Numero sezionale 996/2026Numero di raccolta generale 17167/2026Deduce che l'importo di euro 481.211,95 “non è stato riconosciuto come de-Data pubblicazione 01/06/2026bito dal Comune, ma ha solo costituito uno degli elementi dell'accordo transat-tivo, poi divenuto inefficace” (così ricorso, pag. 18).Deduce quindi che la transazione “non può costituire prova del danno, nénell'an, né nel quantum” (così ricorso, pag. 18).14. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia “nullità della sentenza per di-fetto assoluto di motivazione (art. 360, c. 1, n. 4, cpc)” (così ricorso, pag. 19).Deduce che la motivazione sulla cui scorta la Corte di Roma ha fatto luogo alrigetto dell'appello incidentale, è, da un canto, inficiata dalle ragioni di nullitàaddotte con i precedenti motivi, è, d'altro canto, “totalmente carente sulle cen-sure svolte in punto di appello incidentale, che non trovano alcuna risposta,tanto meno per relationem” (così ricorso, pag. 19).15. I motivi di ricorso sono all'evidenza connessi; il che ne giustifica la disa-mina contestuale; in ogni caso, i medesimi mezzi di impugnazione sono destituitidi fondamento e vanno rigettati.16. Gli esperiti mezzi di impugnazione, senza dubbio, veicolano “questioni”ermeneutiche (del resto, con il primo motivo si denuncia la violazione dell'art.1362 cod. civ.; cfr. in tal senso controricorso, pag. 4) e con riferimento all'attoamministrativo costituito dalla delibera della Giunta municipale n. 150 del25.9.2003 del Comune di Cori e con riferimento all'accordo intercorso tra le partie non andato a buon fine.In questi termini, sovviene l'elaborazione alla cui stregua e l'interpretazionedel contratto, giacché si traduce in un'operazione di accertamento della volontàdei contraenti, e l'interpretazione di un atto amministrativo a contenuto nonnormativo, giacché si risolve nell'accertamento della volontà della P.A., ovvero-sia di una realtà fenomenica e obiettiva, sono ambedue riservate al giudice diNumero registro generale 22969/2024Numero sezionale 996/2026Numero di raccolta generale 17167/2026merito, censurabili in cassazione per violazione delle regole ermeneutiche, aiData pubblicazione 01/06/2026sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., ovvero per omesso esame di unfatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ai sensi del novello art. 360, 1°co., n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass. sez. lav. 4.4.2022, n. 10745; cfr. Cass. sez.lav. 23.7.2010, n. 17367).Nonché l'elaborazione secondo cui né la censura ex n. 3 né la censura ex n.5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ. possono risolversi in una critica delrisultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrap-posizione di una differente interpretazione; sicché, quando sono possibili due opiù interpretazioni (plausibili), non è consentito - alla parte che aveva propostol'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - dolersi in sede di legittimitàdel fatto che sia stata privilegiata l'altra (cfr. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4178; cfr.Cass. 2.5.2006, n. 10131).17. Nel solco degli enunciati insegnamenti si rimarca quanto segue.Per un verso, l'interpretazione patrocinata dalla Corte di Roma, in relazionealla previsione del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ., va sicuramenteesente da qualsivoglia forma di “anomalia motivazionale” suscettibile di acqui-sire rilevanza alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n.8053 del 7.4.2014.In particolare, il riscontro del contenuto e della valenza della delibera n.150/2003 e delle intese poi consensualmente risolte è avvenuto nel quadro diuna più ampia valutazione, che ha riguardato anche la relazione del direttoredei lavori in data 22.9.2003 (“sia dalla relazione del 22.9.2003, sia dalla relativadelibera G.M. n. 150/03 emerge la prova (…)”: così sentenza d'appello, pag.15).Numero registro generale 22969/2024Numero sezionale 996/2026Numero di raccolta generale 17167/2026Data pubblicazione 01/06/2026Per altro verso, l'interpretazione patrocinata dalla Corte di Roma è assoluta-mente ineccepibile sul piano della correttezza giuridica, ovvero non diverge daalcun criterio legale di ermeneutica contrattuale.Per altro verso ancora, le censure dal ricorrente addotte si risolvono tout courtnella prefigurazione della (asserita) maggior plausibilità della patrocinata anti-tetica interpretazione.Tanto, specificamente in relazione all'assunto per cui “dal (…) contesto docu-mentale e dal chiaro senso letterale delle parole usate per esplicitare la reciprocavolontà, risulta evidente che le parti avevano inteso comporre una lite potenzialemediante reciproche concessioni dando vita ad un contratto di transazione; eche pertanto la specifica finalità delle pattuizioni intercorse – e della presuppostadelibera GM 150/20023 ‒ era meramente transattiva e non ricognitiva” (cosìricorso, pag. 15; così memoria ricorrente, pag. 1).D'altronde, la controricorrente, dal canto suo, ha addotto che, “se pur la tran-sazione è stata risolta (…), nondimeno l'approvazione della relazione Agnoni (egli importi ivi esposti a credito di SIN.TUR.) era totalmente svincolata dagli esitidella risoluzione contrattuale” e che nella delibera n. 150/2003 “si individuavanoi crediti di SIN.TUR” (così controricorso, pag. 6).18. In pari tempo, invano il ricorrente prospetta – con il secondo profilo delprimo motivo - che la relazione del direttore dei lavori non gli è ascrivibile bensìè ascrivibile al “suo rappresentante tecnico, privo di poteri negoziali e di imme-desimazione organica” (così ricorso, pag. 16).Invero, la relazione del direttore dei lavori in data 22.9.2003 è stata – si èdetto ‒ dalla Corte d'appello vagliata in un più ampio contesto, in particolare inquanto inglobata nella delibera della Giunta municipale n. 150/2003 (cfr. sen-tenza d'appello, pag. 12).Numero registro generale 22969/2024Numero sezionale 996/2026Numero di raccolta generale 17167/2026Data pubblicazione 01/06/2026Il che appieno si legittima, atteso che, in tema di appalto, il direttore dei la-vori ha la funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell'ap-paltatore, vigilando che l'esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità conquanto stabilito dal capitolato di appalto (cfr. Cass. (ord.) 13.12.2021, n.39448).19. Si tenga conto, poi, che, ai fini della risoluzione per inadempimento, lavalutazione comparativa cui il giudice del merito deve far luogo in ipotesi diinadempienze reciproche e parimenti la valutazione circa la gravità dell'inadem-pimento ex art. 1455 cod. civ. sono incensurabili in sede di legittimità, se con-gruamente motivate, recte, se esenti da omesso esame circa “fatto decisivo econtroverso” (cfr. Cass. 9.6.2010, n. 13840; Cass. 30.3.2015, n. 6401).Evidentemente, pur in relazione a tali aspetti la gravata pronuncia della Cortedistrettuale risulta immune da qualsivoglia ipotesi di “anomalia motivazionale”.E ciò tanto più che – con la censura infine veicolata dal primo mezzo - ilricorrente sollecita una diversa valutazione degli esiti istruttori (con il ricorso percassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propriadiversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostru-zione della fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degliaccertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità:cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404).20. Con precipuo riferimento al secondo motivo si osserva quanto segue.L'ineccepibilità e la congruenza dell'operazione ermeneutica che ha indotto laCorte territoriale al riscontro della ricognizione di debito, in toto giustifica nellaspecie l'operatività dei correlati corollari in punto di “relevatio ab onere pro-bandi”.Numero registro generale 22969/2024Numero sezionale 996/2026Numero di raccolta generale 17167/2026Data pubblicazione 01/06/2026Cosicché ingiustificatamente il ricorrente assume che la “SIN. TUR.” “non hafornito alcuna prova del danno emergente” (così ricorso, pag. 18).21. Si tenga conto, inoltre, del seguente duplice rilievo.In primo luogo, la disciplina dettata dall'art. 1988 cod. civ. è applicabile ancheagli atti della [OSCURATO:PERSONA] (cfr. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 8643).In secondo luogo, la valutazione del giudice di merito circa l'idoneità di undeterminato atto ad integrare un riconoscimento di debito, è incensurabile insede di legittimità, ove – è il caso de quo - adeguatamente motivata (cfr. Cass.sez. lav. 3.8.2005, n. 16271; Cass. (ord.) 29.7.2019, n. 20422, secondo cui èriservata al giudice del merito e sottratta al sindacato di legittimità l'indaginesul contenuto e sul significato delle dichiarazioni della parte, al fine di stabilirese esse importino una ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 cod. civ.).22. La Corte di Roma ha in maniera congrua ed esaustiva esplicitato le ragioniNon solo mercè il riferimento ai rilievi motivazionali che, simmetricamente,erano valsi a giustificare l'accoglimento del primo e del secondo motivo dell'ap-pello principale.Rilievi che non risultano vanificati - si è detto - dalle censure veicolate inquesta sede dal primo e dal secondo motivo di ricorso.Ma pur mercé – del pari lo si è premesso ‒ la piena condivisione e ricezionedei rilievi svolti dal primo Giudice in ordine alla natura integrativa della conven-zione in data 7.2.2000 (cfr. sentenza d'appello, pagg. 29 - 31).23. In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente va condannato a rim-borsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La li-quidazione segue come da dispositivo.Numero registro generale 22969/2024Numero sezionale 996/2026Numero di raccolta generale 17167/2026Data pubblicazione 01/06/202624. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr.Cass. Sez. Un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte così provvede:rigetta il ricorso;condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presentegiudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 9.200,00, di cui euro200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misuradel 15%, i.v.a. e cassa come per legge;ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 27 febbraio 2026.Il presidenteGuido Mercolino