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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 12957/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore,[OSCURATO:PERSONA] (fraud ;5-01, exjc tr-KwA ozie Jur. 2,5 w 4 nibzi i(t 490°. ) 1/ che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 14 ottobre 2021 la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza pronunciata in data 13 aprile 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei delitti di ricettazione e detenzione illegale di pistola clandestina, fatti commessi il 15 ottobre 2020, condannandoli ciascuno alla pena di giustizia.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

Con il primo motivo viene denunciato difetto di motivazione in ordine all'accertamento della qualifica della pistola come arma comune da sparo, e non come strumento per segnalazione acustica.

Sul punto, il secondo giudice aveva ritenuto necessario procedere a nuovo esame del perito Rossitto, ma poi aveva revocato 1"incombente.

Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione del diniego delle attenuanti generiche e della commisurazione della pena.

Con il terzo motivo viene denunciata violazione di legge in relazione al diniego dell'attenuante speciale.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va, perciò, respinto.

1. Con il primo motivo di ricorso viene denunciato difetto di motivazione del giudizio sull'idoneità offensiva dell'arma in sequestro, punto della decisione rispetto al quale il secondo giudice aveva disposto la riapertura dell'istruttoria per esaminare il perito, prova che poi non era stata assunta e revocata.

Il motivo è infondato.

Sul punto, le sentenze di merito, tra loro conformi, hanno fondato il giudizio sull'accertamento compiuto dal perito, il quale, come specificamente riportato dal primo giudice, aveva verificato che l'arma era perfettamente idonea allo sparo.Il primo motivo dell'atto di appello aveva dedotto che le conclusioni del perito non erano "suffragate da un accertamento tecnico di laboratorio", ed aveva quindi chiesto nuova perizia ovvero nuovo esame del perito.

La sentenza di appello ha richiamato quanto esposto dal primo giudice che aveva anche rilevato che il perito aveva "ben argomentato in ordine alla effettuazione" delle prove di sparo, argomento risetto al quale l'atto di appello non aveva proposto una specifica censura.

2. Con i motivi secondo e terzo la censura motivazionale riguarda la commisurazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 5 legge n. 895/1967.

I motivi sono infondati.

Quanto alla commisurazione della pena, i giudici del merito, riconosciuta la continuazione, hanno determinato la pena base del delitto di ricettazione in anni due e mesi sei di reclusione ed C 800 di multa, aumentata per la detenzione di arma clandestina di mesi sei di reclusione ed C 400 di multa, operando sulla pena complessiva la diminuzione di pena per la scelta del rito abbreviato.

La sentenza di appello ha giustificato la misura della pena, sia quanto al reato più grave che con riguardo al delitto così detto satellite, in relazione alle caratteristiche dell'arma, perfettamente funzionante, e alla personalità del reo, gravato da precedenti.

L'onere motivazionale risulta dunque puntualmente assolto, con la specifica indicazione di parametri rientranti nel catalogo di cui all'art. 133 cod. id)( pen.

Anche le attenuanti generiche sono state negate con motivazione, esente da vizi logici o giuridici, che ha valorizzato i dati relativi alla gravità del fatto e alla capacità a delinquere dell'imputato.

Con riguardo, infine, all'attenuante di cui all'art. 5 legge n. 895/1967, si deve rilevare la manifesta infondatezza del terzo motivo, trattandosi di attenuante che non si applica alla fattispecie concernenti le armi clandestine (Sez. 1, n. 43805 del 15/11/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274484).

3. Va, dunque, respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore,[OSCURATO:PERSONA] (fraud ;5-01, exjc tr-KwA ozie Jur. 2,5 w 4 nibzi i(t 490°. ) 1/ che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 14 ottobre 2021 la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza pronunciata in data 13 aprile 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei delitti di ricettazione e detenzione illegale di pistola clandestina, fatti commessi il 15 ottobre 2020, condannandoli ciascuno alla pena di giustizia. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo viene denunciato difetto di motivazione in ordine all'accertamento della qualifica della pistola come arma comune da sparo, e non come strumento per segnalazione acustica. Sul punto, il secondo giudice aveva ritenuto necessario procedere a nuovo esame del perito Rossitto, ma poi aveva revocato 1"incombente. Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione del diniego delle attenuanti generiche e della commisurazione della pena. Con il terzo motivo viene denunciata violazione di legge in relazione al diniego dell'attenuante speciale. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va, perciò, respinto. 1. Con il primo motivo di ricorso viene denunciato difetto di motivazione del giudizio sull'idoneità offensiva dell'arma in sequestro, punto della decisione rispetto al quale il secondo giudice aveva disposto la riapertura dell'istruttoria per esaminare il perito, prova che poi non era stata assunta e revocata. Il motivo è infondato. Sul punto, le sentenze di merito, tra loro conformi, hanno fondato il giudizio sull'accertamento compiuto dal perito, il quale, come specificamente riportato dal primo giudice, aveva verificato che l'arma era perfettamente idonea allo sparo.Il primo motivo dell'atto di appello aveva dedotto che le conclusioni del perito non erano "suffragate da un accertamento tecnico di laboratorio", ed aveva quindi chiesto nuova perizia ovvero nuovo esame del perito. La sentenza di appello ha richiamato quanto esposto dal primo giudice che aveva anche rilevato che il perito aveva "ben argomentato in ordine alla effettuazione" delle prove di sparo, argomento risetto al quale l'atto di appello non aveva proposto una specifica censura. 2. Con i motivi secondo e terzo la censura motivazionale riguarda la commisurazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 5 legge n. 895/1967. I motivi sono infondati. Quanto alla commisurazione della pena, i giudici del merito, riconosciuta la continuazione, hanno determinato la pena base del delitto di ricettazione in anni due e mesi sei di reclusione ed C 800 di multa, aumentata per la detenzione di arma clandestina di mesi sei di reclusione ed C 400 di multa, operando sulla pena complessiva la diminuzione di pena per la scelta del rito abbreviato. La sentenza di appello ha giustificato la misura della pena, sia quanto al reato più grave che con riguardo al delitto così detto satellite, in relazione alle caratteristiche dell'arma, perfettamente funzionante, e alla personalità del reo, gravato da precedenti. L'onere motivazionale risulta dunque puntualmente assolto, con la specifica indicazione di parametri rientranti nel catalogo di cui all'art. 133 cod. id)( pen. Anche le attenuanti generiche sono state negate con motivazione, esente da vizi logici o giuridici, che ha valorizzato i dati relativi alla gravità del fatto e alla capacità a delinquere dell'imputato. Con riguardo, infine, all'attenuante di cui all'art. 5 legge n. 895/1967, si deve rilevare la manifesta infondatezza del terzo motivo, trattandosi di attenuante che non si applica alla fattispecie concernenti le armi clandestine (Sez. 1, n. 43805 del 15/11/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274484). 3. Va, dunque, respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro
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