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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2026

Cassazione n. 27563/2026

Testo disponibile della fonte

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a dal Tribunale di Palermo;visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;letta la memoria del 29/05/2026 dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl’accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Palermo ha rigettatol’appello, proposto ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., teso ad ottenere la revocao l’affievolimento del regime cautelare imposto a [OSCURATO:PERSONA].

Quest’ultimoè sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, applicaticongiuntamente alla misura interdittiva dell’interdizione dall’esercizio dellaprofessione forense, in relazione alla violazione dell’art. 391-ter, primo e secondocomma, cod. pen. per avere procurato un microcellulare ad un proprio assistito,detenuto presso la Casa circondariale di Palermo.

Per tale fatto, il ricorrente èstato condannato alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione all’esito delgiudizio di primo grado, celebrato nelle forme del rito abbreviato.

La misuracautelare in corso di esecuzione è stata applicata – in sostituzione della custodiacautelare in carcere precedentemente disposta – a tutela delle esigenze cautelariconnesse al pericolo di recidivanza specifica.2.

Il ricorrente impugna l’ordinanza indicata in epigrafe, proponendo un unicomotivo di ricorso, qui sintetizzato nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod.proc. pen.

Il ricorrente deduce cumulativamente vizi di applicazione della leggeprocessuale e di motivazione.

Si eccepisce, in particolare, la «violazione delprincipio di concreta eseguibilità della pena», e la mancanza o erroneità dellamotivazione adottata dal Tribunale di Palermo.

Il ricorrente lamenta che ilTribunale: (i) ha trascurato il comportamento corretto dell’imputato in costanza disoggezione a regime cautelare; (ii) ha stigmatizzato l’esistenza di precedentipenali (che, però, sono per una guida in stato di ebbrezza del 2017); (iii) havalorizzato in chiave prognostica l’esistenza di pendenze (trascurando però che sitratta di fatti ininfluenti nella prognosi cautelare, poiché relativi a reati in materiadi famiglia).

Il ricorrente evidenzia che la misura cautelare interdittiva è presidioconcretamente adeguato rispetto alla tutela delle esigenze cautelari prospettabilinel caso in esame.

Sicché, la misura degli arresti domiciliari avrebbe dovuto essererevocata, risultando viziata la risposta offerta sul punto dal Tribunale di Palermo.3.

Nella requisitoria scritta, il Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiarareinammissibile il ricorso.4.

L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha replicato alla requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che ivi sia stato travisato il senso del ricorso.5.

Il procedimento è stato deciso all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in camera diconsiglio.

Nessuna delle parti ha richiesto di partecipare all’udienza, ai sensidell’art. 127 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Secondo il ricorrente, il Tribunale di Palermo ha trascurato di replicare almotivo di appello (con il quale si deduceva la sproporzione della misura degliarresti domiciliari, essendo comunque in vigore la misura cautelare interdittivadella sospensione dall’esercizio della professione forense).Si tratta di motivo infondato.Seppure in modo conciso, ma con opportuni richiami all’ordinanza reiettivaappellata ex art. 310 cod. proc. pen., il Tribunale di Palermo – nel rigettarel’appello cautelare – ha dato conto delle ragioni per cui è da ritenere persistente ilpericolo di recidivanza specifica, valorizzando la gravità dei fatti contestati(l’introduzione, da parte dell’imputato, di professione avvocato, di un telefonocellulare consegnato ad un suo assistito, in quel momento recluso nella casacircondariale di Palermo) e la necessità di interrompere i legami con gli ambientidella criminalità organizzata pugliese.In tale prospettiva, il Tribunale di Palermo: (i) ha rilevato l’assenza di elementidi novità (non ravvisabili dal mero rispetto della misura cautelare, trattandosi dicomportamento dovuto che, al più, dimostra l’adeguatezza ed efficacia del presidiocautelare); (ii) ha conseguentemente ritenuto immutato il quadro cautelare e (iii)ha considerato giustificata la persistenza di un regime cautelare che – da un lato(con l’applicazione degli arresti domiciliari fuori dalla Puglia) – rescindesse ipredetti legami e – dall’altro lato – con la misura cautelare dell’interdizionedall’esercizio della professione forense, impedisse al ricorrente di commettere fattianaloghi a quello per cui si procede.Le censure rivolte nel ricorso contro detto impianto motivazionale non siconfrontano criticamente con tali argomenti, limitandosi a lamentare una pretesaconfusione in cui sarebbe incorso il Tribunale del riesame tra la misura cautelareinterdittiva e la pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una professione.Si tratta di doglianze che, tuttavia, non mettono in discussione la congruenzae logicità delle conclusioni raggiunte dal Tribunale che, essendo esplicitate conapparato motivazionale adeguato, risultano sottratte al sindacato di legittimità.2.

Il ricorso deve dunque essere rigettato.

Ne discende, ai sensi dell'art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 10/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndrea [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a dal Tribunale di Palermo;visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;letta la memoria del 29/05/2026 dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl’accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Palermo ha rigettatol’appello, proposto ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., teso ad ottenere la revocao l’affievolimento del regime cautelare imposto a [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultimoè sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, applicaticongiuntamente alla misura interdittiva dell’interdizione dall’esercizio dellaprofessione forense, in relazione alla violazione dell’art. 391-ter, primo e secondocomma, cod. pen. per avere procurato un microcellulare ad un proprio assistito,detenuto presso la Casa circondariale di Palermo. Per tale fatto, il ricorrente èstato condannato alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione all’esito delgiudizio di primo grado, celebrato nelle forme del rito abbreviato. La misuracautelare in corso di esecuzione è stata applicata – in sostituzione della custodiacautelare in carcere precedentemente disposta – a tutela delle esigenze cautelariconnesse al pericolo di recidivanza specifica.2. Il ricorrente impugna l’ordinanza indicata in epigrafe, proponendo un unicomotivo di ricorso, qui sintetizzato nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod.proc. pen. Il ricorrente deduce cumulativamente vizi di applicazione della leggeprocessuale e di motivazione. Si eccepisce, in particolare, la «violazione delprincipio di concreta eseguibilità della pena», e la mancanza o erroneità dellamotivazione adottata dal Tribunale di Palermo. Il ricorrente lamenta che ilTribunale: (i) ha trascurato il comportamento corretto dell’imputato in costanza disoggezione a regime cautelare; (ii) ha stigmatizzato l’esistenza di precedentipenali (che, però, sono per una guida in stato di ebbrezza del 2017); (iii) havalorizzato in chiave prognostica l’esistenza di pendenze (trascurando però che sitratta di fatti ininfluenti nella prognosi cautelare, poiché relativi a reati in materiadi famiglia). Il ricorrente evidenzia che la misura cautelare interdittiva è presidioconcretamente adeguato rispetto alla tutela delle esigenze cautelari prospettabilinel caso in esame. Sicché, la misura degli arresti domiciliari avrebbe dovuto essererevocata, risultando viziata la risposta offerta sul punto dal Tribunale di Palermo.3. Nella requisitoria scritta, il Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiarareinammissibile il ricorso.4. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha replicato alla requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che ivi sia stato travisato il senso del ricorso.5. Il procedimento è stato deciso all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in camera diconsiglio. Nessuna delle parti ha richiesto di partecipare all’udienza, ai sensidell’art. 127 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Secondo il ricorrente, il Tribunale di Palermo ha trascurato di replicare almotivo di appello (con il quale si deduceva la sproporzione della misura degliarresti domiciliari, essendo comunque in vigore la misura cautelare interdittivadella sospensione dall’esercizio della professione forense).Si tratta di motivo infondato.Seppure in modo conciso, ma con opportuni richiami all’ordinanza reiettivaappellata ex art. 310 cod. proc. pen., il Tribunale di Palermo – nel rigettarel’appello cautelare – ha dato conto delle ragioni per cui è da ritenere persistente ilpericolo di recidivanza specifica, valorizzando la gravità dei fatti contestati(l’introduzione, da parte dell’imputato, di professione avvocato, di un telefonocellulare consegnato ad un suo assistito, in quel momento recluso nella casacircondariale di Palermo) e la necessità di interrompere i legami con gli ambientidella criminalità organizzata pugliese.In tale prospettiva, il Tribunale di Palermo: (i) ha rilevato l’assenza di elementidi novità (non ravvisabili dal mero rispetto della misura cautelare, trattandosi dicomportamento dovuto che, al più, dimostra l’adeguatezza ed efficacia del presidiocautelare); (ii) ha conseguentemente ritenuto immutato il quadro cautelare e (iii)ha considerato giustificata la persistenza di un regime cautelare che – da un lato(con l’applicazione degli arresti domiciliari fuori dalla Puglia) – rescindesse ipredetti legami e – dall’altro lato – con la misura cautelare dell’interdizionedall’esercizio della professione forense, impedisse al ricorrente di commettere fattianaloghi a quello per cui si procede.Le censure rivolte nel ricorso contro detto impianto motivazionale non siconfrontano criticamente con tali argomenti, limitandosi a lamentare una pretesaconfusione in cui sarebbe incorso il Tribunale del riesame tra la misura cautelareinterdittiva e la pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una professione.Si tratta di doglianze che, tuttavia, non mettono in discussione la congruenzae logicità delle conclusioni raggiunte dal Tribunale che, essendo esplicitate conapparato motivazionale adeguato, risultano sottratte al sindacato di legittimità.2. Il ricorso deve dunque essere rigettato. Ne discende, ai sensi dell'art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 10/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndrea [OSCURATO:PERSONA]
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