CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25164/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI:068CTN4) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso contesta la carenza di motivazione per i capi 1 e 9, laddove invece il giudice del merito ha adeguatamente assolto al dovere argomentativo circa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie delittuosa e degli elementi posti alla base della dichiarazione di responsabilità (cfr. pp. 14-15 in tema di sussistenza della violenza, consistita in spinte e strattoni in un caso e calci nell'altro, e diretta quantomeno a ottenere l'impunità), dolendosi altresì della valutazione delle prove, in termini insuperabilmente generici; ritenuto che il secondo, stringatissimo motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza dell'art. 628, comma 2 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (nei termini sopra accennati), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 maggio 2