CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 maggio 2019
Cassazione n. 31728/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 7636-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA]; - intimato- avverso la sentenza n. 7320/5/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 12/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO Il patrono pubblico ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR per la Sicilia — Catania che ha rigettato il ricorso per revocazione della propria pronuncia con cui era stato dichiarato tardivo l'appello erariale. Più in particolare, con la sentenza qui in scrutinio, il collegio etneo riteneva che un errore nel computo del termine di impugnazione si riverberasse come errore di diritto e non come errore revocatorio. Il ricorso è affidato ad unico motivo, mentre è rimasa intimata la parte privata. CONSIDERATO Con l'unico motivo di ricorso si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 395, primo comma, n. 4 c.p.c. e dell'art. 64 d.lgs. n. 546/1992, nella sostanza lamentando che la CTR abbia ritenuto il computo dei termini ad impugnare un errore di diritto e non percezione di fatto integrante errore revocatorio. Sul punto questa Corte è intervenuta più volte, affermando che l'errore sul computo del termine annuale per la proposizione di impugnazione può integrare un errore revocatorio, rilevante ai sensi del n. 4 dell'art.395 cod. proc. civ., atteso che esso riguarda un fatto interno alla causa e si risolve in una falsa percezione dei fatti rappresentati dalle parti, costituendo il rilievo del "dies ad quem" e l'applicazione del calendario comune - adempimenti indispensabili per valutare la tempestività dell'impugnazione - elementi facilmente riscontrabili dalla lettura degli Ric. 2021 n. 07636 sez. MT - ud. 28-09-2022 -2- atti da parte del giudice (cfr. Cass. III, n. 23445/2014; Cass. VI-4, n. 4565/2018). Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Regione Sicilia in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese » del presente giudizio di legittimità. t Così