CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 34336/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza di condanna, per il delitto di evasione, emessa in sua assenza dal Tribunale di Bologna il 20 luglio 2018, irrevocabile il 3 novembre 2018. Gli argomenti utilizzati dalla Corte di merito si sono fondati sull'identificazione del ricorrente, avvenuta il 5 giugno 2015 da parte dei Carabinieri di Bologna; sulla nomina di un difensore di fiducia domiciliatario, avvocata [OSCURATO:PERSONA], presso cui erano state eseguite tutte le notifiche anche per Ferchichi; sulla declaratoria di assenza dell'imputato avvenuta in dibattimento senza eccezioni del difensore; sull' effettività dei contatti tra l'avvocata di fiducia, già nominata in altri procedimenti penali, e il suo assistito. 2. Avverso detta ordinanza è stato proposto ricorso da [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, con un unico motivo volto a denunciare la violazione degli artt. 629-bis, comma 1, 420-bis, anche con riferimento all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello aveva erroneamente qualificato il comportamento del ricorrente come deliberatamente volto a sottrarsi al processo. La pronuncia, però, non aveva considerato che il dibattimento era stato celebrato senza la presenza dell'avvocata Errede, di fiducia, sempre sostituita ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., che, peraltro, già dal 2018 aveva fatto presente alla Polizia municipale la sua impossibilità «da molto tempo» di incontrare o contattare Ferchichi tanto che dopo i diversi accertamenti era stato redatto un verbale di vane ricerche. In conclusione, il processo era stato celebrato in assenza dell'imputato senza che vi fosse la certezza della volontaria sottrazione di questi alla sua conoscenza. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 2. E' opportuno premettere alcuni dati emersi dagli atti del fascicolo ed esaminati dal Collegio, in questo caso giudice anche del fatto, stante la deduzione di questioni processuali. [OSCURATO:PERSONA] il 5 giugno 2015 era stato identificato dai carabinieri di Bologna e nell'occasione, contestualmente, aveva nominato difensore di fiducia l'avvocata [OSCURATO:PERSONA] eleggendo domicilio presso il suo studio. Il 26 febbraio 2018 il decreto di citazione a giudizio era stato notificato, a mezzo pec, a Ferchichi presso il difensore di fiducia e a quest'ultimo che, però, non aveva presenziato alla celebrazione del processo, svolto., egolarnnente con nomina di un difensore prontamente reperibile, ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., che non si era opposto alla declaratoria di assenza dell'imputato.In data 20 luglio 2018 il Tribunale di Bologna aveva emesso sentenza di condanna, divenuta irrevocabile il 3 novembre 2018. 3. Lo specifico rimedio della rescissione del giudicato, di cui all'art. 629- bis, comma 1, cod. proc. pen., si interseca necessariamente con quello della legittima instaurazione del rapporto processuale secondo la disciplina di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen. per come interpretata dai più recenti arresti della Corte di legittimità (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, Ismail, Rv. 279420; Sez. 6, n. 33567 del 15/06/2021, Rv. 281931; Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020, Rv. 279680).Questi sono fondati sulla nozione di effettiva conoscenza, riferibile ad un'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, assumendo, peraltro, rilievo l'instaurazione di un rapporto tra il legale, tanto più se domiciliatario, e l'imputato, alla stregua del quale deve valutarsi anche l'ipotesi della sottrazione, volontaria o incolpevole, alla conoscenza. Il presupposto per l'accoglimento della richiesta di rescissione, che dà accesso ad un nuovo giudizio, è costituito, invero, dalla prova che l'imputato, giudicato in assenza, si trovasse in una condizione di mancata conoscenza incolpevole, da escludersi allorché possa dirsi che si fosse volontariamente posto in quella condizione (Sez. 6, n. 27178 del 30/05/2022, Hadir, non mass). Dunque, l'art. 629-bis cod. proc. pen. attribuisce al giudice della rescissione il compito di valutare elementi sintomaticamente rilevanti, pur dovendosi escludere automatismi rispetto alle condizioni che potevano legittimare la declaratoria di assenza ex art. 420-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 14375 del 31/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281101; Sez. 5, n. 31201 del 15/09/2020, Ramadze, Rv. 280137), in quanto la delibazione va svolta sempre in concreto. Ciò vale anche rispetto al rapporto defensionale, che costituisce elemento da valutare, ai fini della colpevole mancata conoscenza del processo, quando l'imputato non si sia attivato per tenere contatti informativi con il proprio difensore (in specie quando si tratti di difensore di fiducia anche domiciliatar(o) sullo sviluppo del procedimento, tanto più se gli stessi si siano instaurati in una fase processuale o immediatamente anteriore all'insorgenza della fase processuale. 4. Detta disciplina, per come ormai pacificamente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, è stata applicata, con argomenti logici e immuni da vizi, dal provvedimento impugnato. Gli elementi desumibili dal diretto esame del fascicolo, di cui si è dato conto, consentono infatti di ritenere che non ricorra la condizione della mancata conoscenza incolpevole.Infatti, il ricorrente aveva avuto conoscenza del procedimento, si era coerentemente determinato alla nomina di un difensore di fiducia presso il quale aveva eletto domicilio, a cui era stato notificato il decreto di citazione, e che non si era rifiutato di ricevere le notifiche per conto dell'imputato. Il ricorrente si era, dunque, prontamente attivato per prendersi cura della propria difesa ed era nelle condizioni di mantenere un diretto collegamento con il difensore prescelto, non essendo a tal fine elementi idonei a giustificare la sopravvenuta mancanza di quel rapporto né la dichiarazione del difensore di fiducia, avvocata [OSCURATO:PERSONA], resa a mezzo e-mail in data 16 novembre 2022 e allegata all'istanza di rescissione; né la celebrazione del processo, con regolare declaratoria di assenza di Ferchichi, alla presenza di un difensore di ufficio nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.; né l'emissione di un verbale di vane ricerche redatto in altro procedimento tale da avere determinato la medesima Corte di appello a revocare, ex art. 629-bis, comma 1, cod. proc. pen. altra sentenza. D'altro canto, il rapporto defensionale, solo genericamente contestato dal ricorrente, risulta essersi effettivamente instaurato ed è proseguito almeno nelle prime fasi, correlate alla notifica della citazione. 5. Può, dunque, concludersi che, nella specie, il provvedimento impugnato non si esponga alle censure formulate, dovendosi ritenere che il giudizio non riposi sulla mera regolarità formale delle notifiche, ma sul rilievo che ricorra un'ipotesi di volontaria sottrazione alla conoscenza, a fronte della disponibilità di un canale effettivo, conosciuto e attivato dallo stesso ricorrente, ai fini della sua difesa. 6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. o < Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 2 0 2 3 spese processuali e della somma di euro tremila in favo