CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 settembre 2021
Cassazione n. 42187/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2019 del TRIBUNALE di SCIACCAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Sciacca ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] a pena di giustizia per il reato di cui all'art. 612 cod. pen., oltre al risarcimento dei danni in favore della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], costituitasi parte civile. Secondo l'accusa, condivisa dal giudicante, l'imputato - ispettore della Polizia di Stato - minacciò, nel corso di una conversazione telefonica da lui avviata, [OSCURATO:PERSONA], che come investigatore privato stava svolgendo indagini sul conto del cognato, volte ad accertare eventuali infedeltà coniugali. Alla base della resa statuizione vi sono le dichiarazioni della persona offesa, giudicate coerenti e credibili, nonché del soggetto - [OSCURATO:PERSONA], presente alla conversazione - che aveva conferito l'incarico all'investigatore.2. Ha presentato ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato con due motivi. Col primo lamenta un vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta attendibilità della persona offesa, le cui dichiarazioni sarebbero state smentite, a suo giudizio, dalla teste Catania, presente alla conversazione. Con altro motivo si duole della configurabilità. del reato di minaccia, dal momento che l'espressione a lui attribuita - ti vengo a prendere fino a Partanna - era priva di carica minatoria, attese le qualità soggettive dei protagonisti della conversazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché rappresenta pedissequa riproduzione di quello proposto dinanzi al giudice d'appello e da questi disatteso con corretti argomenti giuridici e logica motivazione. La valutazione della credibilità della persona offesa è rimessa - come il ricorrente ha mostrato di sapere - al giudice di merito, e su tale giudizio non è consentito un intervento rivalutativo della Corte di Cassazione, a meno di palesi illogicità del ragionamento o della distorsione delle fonti probatorie. Di tanto non vi è traccia nella specie, dal momento che Giudice di pace e Tribunale hanno effettuato il giudizio di loro competenza, rilevando la congruenza e linearità del racconto reso dall'offeso e tenendo conto della conferma proveniente dalla teste Catania, che - presente alla discussione telefonica tra i due - ebbe modo di rilevare il tono concitato della stessa, smentendo, in tal la versione difensiva. Inutilmente, pertanto, il ricorrente insiste in una diversa ricostruzione dell'accaduto, adombrando l'ipotesi che sia stato il Petta a chiamare Galuppo (a pag. 3 si dice che "[OSCURATO:PERSONA] si presentò al telefono con nome, cognome, indirizzo e disponibilità a fissare un incontro") e parlando di conversazione tranquilla intercorsa tra i due, pur non potendo smentire che, secondo l'unica teste presente alla conversazione, i toni furono subito "accesi". A nulla vale, pertanto, insistere sul fatto che Catania non udì le minacce, dal momento che non aveva all'orecchio l'apparecchio telefonico e non poteva, quindi, udire esattamente ciò che Galuppo diceva. Quanto al tenore minatorio dell'espressione proferita, nessuna incongruenza si rileva nel giudizio del Tribunale, dal momento che l'espressione riportata in imputazione aveva una obbiettiva carica minatoria, non smorzata - anzi, esaltata - dalla qualità soggettiva del proferente, che lasciava presumere il possesso di mezzi e la disponibilità all'uso della forza. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/9/2021 Il C