CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32380/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 30 ottobre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Marsala il 6 febbraio 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi 5 di arresto, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 256, comma 1, del d. Igs. n. 152 del 2006; fatto accertato in Marsala 1'11 agosto 2021. Osservato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sotto il profilo della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., è manifestamente infondato, in quanto palesemente generico e privo di critiche concrete al percorso argomentativo della sentenza impugnata, nella quale sono stati invece richiamati e analizzati gli accertamenti della [OSCURATO:PERSONA] di Marsala, da cui è emerso che l'imputato esercitava senza autorizzazione un'attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche, è anch'esso manifestamente infondato, avendo al riguardo la Corte di appello rimarcato, in maniera non irragionevole, i precedenti penali a carico dell'imputato, rivelatori della sua negativa personalità (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). Rilevato che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 giugno 20