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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11851/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di RAVENNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con il provvedimento impugnato la Tribunale di Ravenna ha rigettato l'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato tra i fatti oggetto di due sentenze; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 e 99 cod. pen., 671 cod. proc. pen. e di sollevare questione di legittimità costituzionale e 5 I 251 del 2005; Rilevato che in data 10 febbraio in cancelleria è pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso resa personalmente dal ricorrente all'[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Frosinone; Ritenuto che l'intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente presentata, determina una causa di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, co. 1 lett. d), cod. proc. pen.; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - valutato il contenuto del ricorso e la sopravvenuta rinuncia - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammis P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di RAVENNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con il provvedimento impugnato la Tribunale di Ravenna ha rigettato l'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato tra i fatti oggetto di due sentenze; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 e 99 cod. pen., 671 cod. proc. pen. e di sollevare questione di legittimità costituzionale e 5 I 251 del 2005; Rilevato che in data 10 febbraio in cancelleria è pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso resa personalmente dal ricorrente all'[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Frosinone; Ritenuto che l'intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente presentata, determina una causa di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, co. 1 lett. d), cod. proc. pen.; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - valutato il contenuto del ricorso e la sopravvenuta rinuncia - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammis P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 11851/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris