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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36125/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]3RANCACCIO; OSSERVA

1. Visti i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, che, rideterminando la pena, ha confermato nel resto la pronuncia di primo grado, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili di concorso nel reato di furto pluriaggravato e del reato di tentato furto in abitazione;

2. Considerato che l'unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale il ricorrente denuncia vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità ed alla valutazione del quadro probatorio, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;

3. Considerato che il primo ed il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con i quali la ricorrente denuncia vizi di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio, lamentando il travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti e rilevanza e attendibilità delle prove, non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.

Gli argomenti dedotti, quindi, si risolvono in ragioni di merito, rivalutative delle prove e inammissibili;

4. Considerato che il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale la ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in ordine all'applicazione della circostanza aggravante dell'esposizione a pubblica fede, è manifestamente infondato, in considerazione degli orientamenti consolidati della giurisprudenza, secondo cui «l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede è esclusa solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della "res'', ostacolandone la facilità di raggiungimento» (Sez. 5, Sentenza n. 6351 del 08/01/2021 Ud. (dep. 18/02/2021) Rv. 280493 - 01) e «ai fini dell'aggravante di cui all'art. 625, n, 7 cod. pen., devono intendersi esposte "per necessità e consuetudine" alla pubblica fede anche le cose ingombranti o pesanti che la vittima abbia temporaneamente lasciate in un'autovettura parcheggiata sulla pubblica strada, per attendere ad altre incombenze, nonché gli oggetti e i documenti ivi custoditi per necessità o comodità (in motivazione, la Corte ha chiarito che assumono rilievo, nella "ratio" dell'aggravante, non soltanto i bisogni di carattere straordinario, ma anche le ordinarie incombenze della vita quotidiana)» (Sez. 5, Sentenza n. 38900 del 14/06/2019 Ud. (dep. 20/09/2019) Rv. 277119 - 01);

5. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inamrnissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]3RANCACCIO; OSSERVA 1. Visti i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, che, rideterminando la pena, ha confermato nel resto la pronuncia di primo grado, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili di concorso nel reato di furto pluriaggravato e del reato di tentato furto in abitazione; 2. Considerato che l'unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale il ricorrente denuncia vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità ed alla valutazione del quadro probatorio, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; 3. Considerato che il primo ed il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con i quali la ricorrente denuncia vizi di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio, lamentando il travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti e rilevanza e attendibilità delle prove, non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. Gli argomenti dedotti, quindi, si risolvono in ragioni di merito, rivalutative delle prove e inammissibili; 4. Considerato che il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale la ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in ordine all'applicazione della circostanza aggravante dell'esposizione a pubblica fede, è manifestamente infondato, in considerazione degli orientamenti consolidati della giurisprudenza, secondo cui «l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede è esclusa solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della "res'', ostacolandone la facilità di raggiungimento» (Sez. 5, Sentenza n. 6351 del 08/01/2021 Ud. (dep. 18/02/2021) Rv. 280493 - 01) e «ai fini dell'aggravante di cui all'art. 625, n, 7 cod. pen., devono intendersi esposte "per necessità e consuetudine" alla pubblica fede anche le cose ingombranti o pesanti che la vittima abbia temporaneamente lasciate in un'autovettura parcheggiata sulla pubblica strada, per attendere ad altre incombenze, nonché gli oggetti e i documenti ivi custoditi per necessità o comodità (in motivazione, la Corte ha chiarito che assumono rilievo, nella "ratio" dell'aggravante, non soltanto i bisogni di carattere straordinario, ma anche le ordinarie incombenze della vita quotidiana)» (Sez. 5, Sentenza n. 38900 del 14/06/2019 Ud. (dep. 20/09/2019) Rv. 277119 - 01); 5. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inamrnissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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