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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 marzo 2024

Cassazione n. 06450/2024

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25588/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in S. [OSCURATO:PERSONA] (NA) [OSCURATO:PERSONA] 98, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di TRIBUNALE NAPOLI n. 8207/2022 depositata il19/09/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

FATTI E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], di nazionalità ucraina, chiedeva al Giudice di Pace di Napoli il rimborso delle somme indebitamente versate per ottenere il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell’art.5, c.2 ter d.lgs. n.286/1998 sulla base del D.M. del 6.10.2011, successivamente dichiarato illegittimo dal giudice amministrativo e sostituito con altro D.M. del 5.5.2017.

Il giudice di pace, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, accoglieva la domanda con sentenza impugnata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Ministero dell’Interno innanzi al Tribunale di Napoli che, con sentenza n.8207/2022, emessa in data 19.9.2022, nella contumacia dell’appellata, riformava la decisione impugnata, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e indicando il giudice tributario come competente a decidere sulla domanda, non risultando un riconoscimento esplicito rispetto alle somme pretese da parte dei Ministeri convenuti. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, al quale hanno resistito con controricorso i due Ministeri.

La ricorrente, dopo avere depositato istanza di sollecita trattazione della lite in ragione della pendenza del procedimento di opposizione all’esecuzione proposto dai Ministeri controricorrenti innanzi al Tribunale di Napoli ed ha altresì depositato memoria.

La causa è stata posta in decisione all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt.348, 347 e 165 c.p.c.

Il Tribunale avrebbe errato nel non dichiarare l’improcedibilità dell’appello, in assenza di tempestiva costituzione dell’appellante, in violazione delle disposizioni che determinano senza possibilità di sanatoria il vizio di improcedibilità, non essendo stato lo stesso tempestivamente iscritto a ruolo.

Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione degli artt.5 e 37 c.p.c. nonché degli artt.2,19 e 21 d.lgs.n.546/1992 e dell’art.2033 c.c. prospettando l’erroneità della decisione impugnata che, nel declinare la giurisdizione in favore del giudice tributario, avrebbe omesso di considerare che il successivo D.M. 5.5.2017 con il quale, in esito alla ritenuta illegittimità del D.M. 6.10.2011 erano stati ridotti gli importi necessari per ottenere il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno integrerebbe pienamente il riconoscimento della natura indebita delle somme originariamente corrisposte dalla [OSCURATO:PERSONA], risultando il decreto ministeriale del 2017 emesso in attuazione del giudicato amministrativo reso per effetto della sentenza del Consiglio di Stato n.4487/2016 con la quale era stato espressamente previsto a carico delle Amministrazioni di determinare an, quomodo e quando dei rimborsi relativi alle somme versate in eccedenza rispetto a quanto dovuto dai richiedenti.

Secondo la ricorrente sarebbero state le stesse circolari emesse dal Ministero dell’Interno a disciplinare le modalità del rimborso- Circ.nn.26545/2016, 43896/2016, 40845/2017, 44790/2019-.

Il primo motivo è fondato e determina l’assorbimento del secondo.

Nel proporre appello alla sentenza del Giudice di Pace di Napoli n.2199/2021 i Ministeri dell’economia e delle finanze e degli Interni notificavano l’atto di appello alla [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, come assumono le stesse controricorrenti, tentava l’iscrizione a ruolo presso il Tribunale di Napoli in data 6.12.2021, ottenendo un rifiuto dalla Cancelleria per la riscontrata esistenza di un appello già precedentemente iscritto in quanto alla nota di iscrizione a ruolo correttamente compilata era stato allegato un atto di appello ed una sentenza diversi dall’appello notificato alla [OSCURATO:PERSONA] e dalla sentenza n.2199/2021, ancorché relativia contenzioso del tutto sovrapponibile a quello definito dalla decisione del Giudice di Pace che si intendeva impugnata.

Assumono ancora i Ministeri controricorrenti di avere effettuatouna nuova iscrizione a ruolo, senza però indicare la data.

Precisano ancora che, essendo stata corretta la compilazione della prima nota di iscrizione a ruolo, indicante gli estremi della sentenza gravata e solo per errore accompagnata dall’appello e dalla sentenza relativi ad altro procedimento, non dovrebbe derivare alcun vizio rispetto alla procedibilità dell’appello, avendo peraltro proposto, anteriormente alla prima udienza, istanza di rimessione in termini.

Ora, giova rilevare che secondo la giurisprudenza di questa Corte l'iscrizione nel ruolo generale civile di un atto di appello diverso da quello che si sarebbe dovuto iscrivere, pur non determinando l'improcedibilità dell'impugnazione, dà luogo ad una nullità non sanabile, risultando tale atto radicalmente inidoneo al raggiungimento dello scopo, con l'ulteriore conseguenza che, a tutela del diritto di difesa della controparte, nessuna efficacia sanante può accordarsi alla successiva "sostituzione" dell'atto introduttivo originario con una versione emendata dello stesso.- cfr.Cass.n.1160/2022-.

Ha quindi errato il Tribunale a ritenere ammissibile l’appello proposto in assenza di tempestiva iscrizione a ruolo da parte dell’appellante che ha provveduto alla iscrizione dell’appello oltre il termine di cui all’art.165 c.p.c.- che, al primo comma, stabilisce che l'attore è tenuto a costituirsi nel termine di 10 giorni dalla notifica, applicabile in forza del richiamo operato dall’art.348 c.1, c.p.c.-cfr.Cass. n. 6369del 13/03/2017, Cass.n.13887/2020-.

A tali principi questo Collegio intendere aderire, condividendoli, proprio in ragione della rilevabilità in qualunque stato e grado del processo del vizio relativo alla tardiva costituzione in fase di appello, anche rilevabile ex officio-cfr.Cass.n.15206/2005- ed avuto anche riguardo alla circostanza che, in assenza di tempestiva iscrizione, la parte non si è attivata in alcun modo per procedere tempestivamente nel termine processuale previsto all’iscrizione regolare dell’appello, pur potendolo fare, tenuto conto del giorno in cui venne rifiutata l’iscrizione a ruolo della Cancelleria, coincidente con quello della notifica dell’atto di appello.

Sulla base di tali considerazioni la sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, deve essere cassata senza rinvio, potendosi decidere nel merito con statuizione di improcedibilità dell’appello proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero dell’interno avverso la sentenza n.8207/2022 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 19.9.2022.

Le spese del presente giudizio vanno poste a carico dei soccombenti, non occorrendo provvedere su quelle del giudizio di appello nel quale non si era costituita l’appellata.

PQM Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata e decidendo senza rinvio dichiara improcedibile l’appello proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero dell’interno avverso la sentenza n.8207/2022 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 19.9.2022.

Condanna i soccombenti in solido al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore della ricorrente in euro 1.500,0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25588/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in S. [OSCURATO:PERSONA] (NA) [OSCURATO:PERSONA] 98, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di TRIBUNALE NAPOLI n. 8207/2022 depositata il19/09/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTI E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], di nazionalità ucraina, chiedeva al Giudice di Pace di Napoli il rimborso delle somme indebitamente versate per ottenere il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell’art.5, c.2 ter d.lgs. n.286/1998 sulla base del D.M. del 6.10.2011, successivamente dichiarato illegittimo dal giudice amministrativo e sostituito con altro D.M. del 5.5.2017. Il giudice di pace, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, accoglieva la domanda con sentenza impugnata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Ministero dell’Interno innanzi al Tribunale di Napoli che, con sentenza n.8207/2022, emessa in data 19.9.2022, nella contumacia dell’appellata, riformava la decisione impugnata, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e indicando il giudice tributario come competente a decidere sulla domanda, non risultando un riconoscimento esplicito rispetto alle somme pretese da parte dei Ministeri convenuti. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, al quale hanno resistito con controricorso i due Ministeri. La ricorrente, dopo avere depositato istanza di sollecita trattazione della lite in ragione della pendenza del procedimento di opposizione all’esecuzione proposto dai Ministeri controricorrenti innanzi al Tribunale di Napoli ed ha altresì depositato memoria. La causa è stata posta in decisione all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt.348, 347 e 165 c.p.c. Il Tribunale avrebbe errato nel non dichiarare l’improcedibilità dell’appello, in assenza di tempestiva costituzione dell’appellante, in violazione delle disposizioni che determinano senza possibilità di sanatoria il vizio di improcedibilità, non essendo stato lo stesso tempestivamente iscritto a ruolo. Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione degli artt.5 e 37 c.p.c. nonché degli artt.2,19 e 21 d.lgs.n.546/1992 e dell’art.2033 c.c. prospettando l’erroneità della decisione impugnata che, nel declinare la giurisdizione in favore del giudice tributario, avrebbe omesso di considerare che il successivo D.M. 5.5.2017 con il quale, in esito alla ritenuta illegittimità del D.M. 6.10.2011 erano stati ridotti gli importi necessari per ottenere il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno integrerebbe pienamente il riconoscimento della natura indebita delle somme originariamente corrisposte dalla [OSCURATO:PERSONA], risultando il decreto ministeriale del 2017 emesso in attuazione del giudicato amministrativo reso per effetto della sentenza del Consiglio di Stato n.4487/2016 con la quale era stato espressamente previsto a carico delle Amministrazioni di determinare an, quomodo e quando dei rimborsi relativi alle somme versate in eccedenza rispetto a quanto dovuto dai richiedenti. Secondo la ricorrente sarebbero state le stesse circolari emesse dal Ministero dell’Interno a disciplinare le modalità del rimborso- Circ.nn.26545/2016, 43896/2016, 40845/2017, 44790/2019-. Il primo motivo è fondato e determina l’assorbimento del secondo. Nel proporre appello alla sentenza del Giudice di Pace di Napoli n.2199/2021 i Ministeri dell’economia e delle finanze e degli Interni notificavano l’atto di appello alla [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, come assumono le stesse controricorrenti, tentava l’iscrizione a ruolo presso il Tribunale di Napoli in data 6.12.2021, ottenendo un rifiuto dalla Cancelleria per la riscontrata esistenza di un appello già precedentemente iscritto in quanto alla nota di iscrizione a ruolo correttamente compilata era stato allegato un atto di appello ed una sentenza diversi dall’appello notificato alla [OSCURATO:PERSONA] e dalla sentenza n.2199/2021, ancorché relativia contenzioso del tutto sovrapponibile a quello definito dalla decisione del Giudice di Pace che si intendeva impugnata. Assumono ancora i Ministeri controricorrenti di avere effettuatouna nuova iscrizione a ruolo, senza però indicare la data. Precisano ancora che, essendo stata corretta la compilazione della prima nota di iscrizione a ruolo, indicante gli estremi della sentenza gravata e solo per errore accompagnata dall’appello e dalla sentenza relativi ad altro procedimento, non dovrebbe derivare alcun vizio rispetto alla procedibilità dell’appello, avendo peraltro proposto, anteriormente alla prima udienza, istanza di rimessione in termini. Ora, giova rilevare che secondo la giurisprudenza di questa Corte l'iscrizione nel ruolo generale civile di un atto di appello diverso da quello che si sarebbe dovuto iscrivere, pur non determinando l'improcedibilità dell'impugnazione, dà luogo ad una nullità non sanabile, risultando tale atto radicalmente inidoneo al raggiungimento dello scopo, con l'ulteriore conseguenza che, a tutela del diritto di difesa della controparte, nessuna efficacia sanante può accordarsi alla successiva "sostituzione" dell'atto introduttivo originario con una versione emendata dello stesso.- cfr.Cass.n.1160/2022-. Ha quindi errato il Tribunale a ritenere ammissibile l’appello proposto in assenza di tempestiva iscrizione a ruolo da parte dell’appellante che ha provveduto alla iscrizione dell’appello oltre il termine di cui all’art.165 c.p.c.- che, al primo comma, stabilisce che l'attore è tenuto a costituirsi nel termine di 10 giorni dalla notifica, applicabile in forza del richiamo operato dall’art.348 c.1, c.p.c.-cfr.Cass. n. 6369del 13/03/2017, Cass.n.13887/2020-. A tali principi questo Collegio intendere aderire, condividendoli, proprio in ragione della rilevabilità in qualunque stato e grado del processo del vizio relativo alla tardiva costituzione in fase di appello, anche rilevabile ex officio-cfr.Cass.n.15206/2005- ed avuto anche riguardo alla circostanza che, in assenza di tempestiva iscrizione, la parte non si è attivata in alcun modo per procedere tempestivamente nel termine processuale previsto all’iscrizione regolare dell’appello, pur potendolo fare, tenuto conto del giorno in cui venne rifiutata l’iscrizione a ruolo della Cancelleria, coincidente con quello della notifica dell’atto di appello. Sulla base di tali considerazioni la sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, deve essere cassata senza rinvio, potendosi decidere nel merito con statuizione di improcedibilità dell’appello proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero dell’interno avverso la sentenza n.8207/2022 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 19.9.2022. Le spese del presente giudizio vanno poste a carico dei soccombenti, non occorrendo provvedere su quelle del giudizio di appello nel quale non si era costituita l’appellata. PQM Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e decidendo senza rinvio dichiara improcedibile l’appello proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero dell’interno avverso la sentenza n.8207/2022 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 19.9.2022. Condanna i soccombenti in solido al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore della ricorrente in euro 1.500,0