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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 marzo 2026

Cassazione n. 12276/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 11/04/2025 della Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che l’unico motivo, che deduce il vizio di contraddittorietà della motivazione inordine alla ritenuta sussistenza della recidiva e alla quantificazione della pena, non èconsentito perché, a fronte di una sentenza corredata di una motivazione completa edesaustiva, oltre che corretta in punto di diritto, denuncia una valutazione che appartiene inogni caso alla discrezionalità del giudice di merito, e che non risulta censurabile in sede dilegittimità, a meno che la determinazione della pena non sia frutto di mero arbitrio o diragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione;Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243);che la Corte ha adeguatamente motivato, a pag. 8 della sentenza impugnata, in ordinealla determinazione della pena e all’applicazione della recidiva, in virtù del legame dispecificità dei reati addebitati al ricorrente, commessi in un ordine temporale circoscritto, daiquali risultano la sua maggior capacità a delinquere e la maggior riprovevolezza della suacondotta, mentre il ricorrente -dal suo canto- argomenta genericamente sulla misura dellapena, senza che vi sia una specifica censura al suo riguardo oltre che una mancanza dicorrelazione, visto che il giudice ha fissato una pena base pari al minimo edittale e il minimoaumento per la continuazione;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 11/04/2025 della Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che l’unico motivo, che deduce il vizio di contraddittorietà della motivazione inordine alla ritenuta sussistenza della recidiva e alla quantificazione della pena, non èconsentito perché, a fronte di una sentenza corredata di una motivazione completa edesaustiva, oltre che corretta in punto di diritto, denuncia una valutazione che appartiene inogni caso alla discrezionalità del giudice di merito, e che non risulta censurabile in sede dilegittimità, a meno che la determinazione della pena non sia frutto di mero arbitrio o diragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione;Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243);che la Corte ha adeguatamente motivato, a pag. 8 della sentenza impugnata, in ordinealla determinazione della pena e all’applicazione della recidiva, in virtù del legame dispecificità dei reati addebitati al ricorrente, commessi in un ordine temporale circoscritto, daiquali risultano la sua maggior capacità a delinquere e la maggior riprovevolezza della suacondotta, mentre il ricorrente -dal suo canto- argomenta genericamente sulla misura dellapena, senza che vi sia una specifica censura al suo riguardo oltre che una mancanza dicorrelazione, visto che il giudice ha fissato una pena base pari al minimo edittale e il minimoaumento per la continuazione;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12276/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris