CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 giugno 2026
Cassazione n. 18310/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dell’Avvocatura Generale dello Stato (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. unipersonale, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce alcontroricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec:[OSCURATO:EMAIL]);Numero registro generale 31548/2021Numero sezionale 3638/2026Numero di raccolta generale 18310/2026Data pubblicazione 06/06/2026- controricorrente -avverso la sentenza n. 1746/20/2021 della Commissione tributariaregionale della LOMBARDIA, depositata in data 10/05/2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata delgiorno 29 aprile 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].1. La controversia ha ad oggetto l’avviso di accertamento n.TMB037O00637-2018, per l’anno d’imposta 2013, che l’Agenzia delleentrate aveva emesso nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., unipersonale,- agenzia per il lavoro, ai sensi della legge n. 196 del 1997 e del d.lgs. n.276 del 2003 e soggetto promotore dell’attività di formazione - perrecupero a tassazione dell’IVA per complessivi 690.354,00 euro che,secondo la prospettazione dell’amministrazione finanziaria, la predettasocietà contribuente aveva indebitamente detratto con riferimento allefatture emesse dalla consociata [OSCURATO:SOCIETA]., soggetto attuatore dell’attivitàdi formazione, con l’applicazione dell’aliquota ordinaria, nonostante leprestazioni erogate, di formazione professionale finanziata dal Fondon. 20, del d.P.R. n. 633 del 1972.2. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Lombardiaaccoglieva l’appello incidentale proposto dalla società contribuente avversola statuizione di primo grado a sé sfavorevole, rigettando l’appelloprincipale dell’ufficio.2.1. Osservavano i giudici di appello che per l’applicabilitàdell’esenzione di cui alla disposizione sopra richiamata, da interpretarsi insenso restrittivo, è necessario, sotto il profilo soggettivo, che «leprestazioni siano rese da istituti o scuole riconosciute da pubblicheamministrazioni e il riconoscimento su enti diversi dalle scuole deveriguardare non solo l’ente ma anche l’attività formativa e i singoli corsiprestati dallo stesso». «Nella fattispecie, la [OSCURATO:SOCIETA]., ente erogatore delNumero registro generale 31548/2021Numero sezionale 3638/2026Numero di raccolta generale 18310/2026Data pubblicazione 06/06/2026servizio, non è un soggetto accreditato, perché unico soggetto accreditatodal fondo Formatemp è la contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. e, soprattutto,non risulta che i singoli corsi erogati avessero ricevuto alcunriconoscimento in merito al loro contenuto e alle modalità di svolgimento».3. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso percassazione affidato ad un motivo, cui replica l’intimata con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art.10, comma 1, n. 20, e dell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, nonchédell’art. 2697 c.c.1.1. Premette la ricorrente che:- [OSCURATO:SOCIETA]., unipersonale, in qualità di Agenzia per il Lavoro,era tenuta a corrispondere al [OSCURATO:PERSONA].Temp un contributo pari al 4%(successivamente ridotto all’1,4% a partire dal 1° gennaio 2014) delleretribuzioni lorde corrisposte ai lavoratori somministrati, come previstodall’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003.- i corsi di formazione nel caso di specie non venivano erogatidirettamente dalla [OSCURATO:SOCIETA]. bensì dalla consociata [OSCURATO:SOCIETA].,soggetto attuatore, la quale emetteva fatture a [OSCURATO:SOCIETA]. per ilservizio prestato, con applicazione dell’IVA con aliquota ordinaria.- ai fini dell’esenzione dall’IVA, pertanto, l’art. 10, comma 1, n. 20 deld.P.R. n. 633 del 1972 prevede la presenza di due distinti requisiti:a) un requisito di natura soggettiva, in virtù del quale l’ente che erogal’attività di formazione deve essere un istituto pubblico oppure un soggettoriconosciuto da una pubblica amministrazione;b) un requisito di natura oggettiva, riguardante l’oggetto dell’attivitàdi formazione e che l’art. 10 DPR 633/72 individua nelle “prestazionieducative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere,Numero registro generale 31548/2021Numero sezionale 3638/2026Numero di raccolta generale 18310/2026Data pubblicazione 06/06/2026anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione ericonversione professionale”.1.2. Con riguardo al requisito soggettivo, le attività di formazionefinanziate da Formatemp possono trovare attuazione secondo duedifferenti modelli organizzativi:- per mezzo delle stesse Agenzie per il Lavoro, nelle vesti di soggettied attuati dalle stesse agenzie anche senza richiedere l’accreditamento al- per mezzo di soggetti terzi accreditati presso il [OSCURATO:PERSONA], aseguito di affidamento diretto da parte delle Agenzie per il lavoro (c.d.filiera lunga).1.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., consociata della [OSCURATO:SOCIETA]., a cuiquest’ultima aveva demandato l’organizzazione dei corsi di formazionefinanziati dal [OSCURATO:PERSONA], era iscritta nell’apposito albo tenuto dal“Dispositivo di accreditamento del fondo”, sicché le prestazioni rese daquest’ultima dovevano considerarsi esenti dall’IVA ai sensi dell’art. 10,comma 1, n. 20, del d.P.R. n. 633 del 1972.1.4. Secondo la ricorrente è, quindi, errata la statuizione d’appello«posto che l’ulteriore requisito dell’effettivo controllo e riconoscimento delsingolo corso erogato, ritenuto necessario dalla CTR al fine di qualificarel’operazione esente, non è normativamente previsto ed è stato richiesto inbase ad una errata interpretazione dei documenti di prassi sul punto: ilriconoscimento da parte di Regione [OSCURATO:SOCIETA] quale ente diformazione era senz’altro da solo sufficiente ad integrare il requisitosoggettivo dell’esenzione» ed in ogni caso, anche l’accreditamento pressoil Fondo FormaTemp era idoneo allo stesso fine.1.5. La CTR, quindi, affermando la necessità del “riconoscimento” nonsolo dell’ente, ma anche di ogni singolo corso, ha ampliato, in violazioneNumero registro generale 31548/2021Numero sezionale 3638/2026Numero di raccolta generale 18310/2026Data pubblicazione 06/06/2026e/o falsa applicazione dell’art. 10, comma 1, n. 20, d.P.R. cit., la portatadella norma di esenzione, fino a pretendere la ricorrenza di un requisitonon necessario.2. Il motivo è infondato e va rigettato.3. L’art. 10, comma 1, n. 20, del d.P.R. n. 633 del 1972, comesostituito dall'art. 14, comma 8, lett. b, l. n. 537 del 1993, integratodall'art. 14, comma 1, lett. b), n. 4, d.lgs. n. 460 del 1997, stabilisce chesono operazioni esenti dall'IVA «le prestazioni educative dell'infanzia edella gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione,l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese daistituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS».3.1. Orbene, con riferimento all’attività di organizzazione di corsi diformazione professionale senza corrispettivo a carico degli utenti,finanziati con contributi pubblici da parte della Regione, questa Corte haaffermato che, «In tema di Iva, l'attività avente ad oggetto la proposizionedi corsi di formazione professionale, rientrando tra quelle commerciali, èsoggetta all'imposta e dà diritto, ai sensi dell'art. 19, comma 2, d.P.R. n.633 del 1972, alla detrazione dell'IVA assolta in rivalsa sugli acquisti deibeni e servizi utilizzati nella realizzazione della predetta attività, senza cherilevi l'eventuale erogazione di contributi pubblici a fondo perduto,applicandosi l'art. 14, comma 10, della l. n. 537 del 1993, soltanto nel casoin cui il versamento eseguito dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi diformazione del personale si inserisca in un rapporto sinallagmatico eassuma natura di corrispettivo, rilevando all'uopo lo "ius superveniens"costituito dall'art. 10, comma 2 ter, del d.l. n. 210 del 2015, conv. in l. n.21 del 2016, norma d'interpretazione autentica dell'art. 19 cit. e tenutoconto della "sanatoria" operata dal successivo comma 2 quater, per effettodel quale resta ferma la detrazione ove operata anteriormente all'entratain vigore della legge n. 21 del 2016 e l'imposta non sia stata considerataNumero registro generale 31548/2021Numero sezionale 3638/2026Numero di raccolta generale 18310/2026Data pubblicazione 06/06/2026dall'ente erogatore del contributo quale spesa ammessa al finanziamento»(Cass. 30 giugno 2020, n. 13086).4. Più specificamente, giustappunto con riguardo alla correttainterpretazione dell’art. 10, comma 1, numero 20, del d.P.R. n. 633 del1972, in relazione alla sussistenza del diritto di detrazione dell’iva versatada un soggetto privato, di natura commerciale e con finalità di lucro(Adecco Italia) ad altra società commerciale ([OSCURATO:PERSONA]),accreditata presso FormaTemp, «[…] in ordine all’attività prestata per laformazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e la riconversioneprofessionale del personale dipendente», la Prima Presidente di questaCorte, ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sottoposto, ex art.363-bis c.p.c., dalla CGT2 della Lombardia (Cass. 24 ottobre 2024, n.27559).4.1. Con questo provvedimento si è ribadito che «La disposizione sullacui interpretazione verte il quesito di diritto sollevato dal giudice a quo,richiede il concorso di due requisiti: uno di natura soggettiva, in base alquale l’organismo che eroga la formazione deve essere un istituto pubblicooppure un soggetto riconosciuto da una pubblica amministrazione; e unodi natura oggettiva, che inerisce all’attività formativa, con riferimento aprestazioni didattiche e, segnatamente, di formazione professionale».4.2. Si è, quindi, affermato che la questione posta dalla Cortetributaria, ovvero «se un soggetto privato, di natura commerciale e confinalità di lucro, che opera quale agenzia per il lavoro autorizzata dalMinistero (come nel caso di specie la contribuente), possa esserequalificato come un soggetto riconosciuto da pubbliche amministrazioni, aisensi del citato art. 10», «non presenta gravi difficoltà interpretative».Infatti, ancorché «non sia stata specificamente risolta, in quanto non sirinvengono decisioni di questa Corte che intervengono in un casoesattamente identico a quello oggetto della controversia», «Tuttavia, ilgiudice remittente ha omesso di confrontarsi con talune pronunce dellaNumero registro generale 31548/2021Numero sezionale 3638/2026Numero di raccolta generale 18310/2026Data pubblicazione 06/06/2026giurisprudenza di legittimità che hanno avuto, comunque, modo diprendere in considerazione l’art. 10, comma 1, numero 20, del d.P.R. n.633 del 1972», e precisamente «Cass., Sez. V, 21 marzo 2019, n. n. 7943,secondo cui, in tema di iva, l’esenzione in favore delle scuole paritarieprevista dall’art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972, presuppone il formalericonoscimento da parte della pubblica amministrazione, secondo le vigentidisposizioni di legge, della finalità educativa della prestazione erogata. Asua volta, Cass., Sez. VI-Trib., 1° giugno 2018, n. 14124, ha stabilito chel’esenzione prevista dal citato art. 10 presuppone solo il formalericonoscimento dell’attività da parte della pubblica amministrazione,conseguito secondo le disposizioni dettate dalla legge n. 62 del 2000 edalla legge n. 27 del 2006. In quel caso, la Corte ha confermato ladecisione impugnata che aveva riconosciuto l’esenzione ad una società percorsi di formazione organizzati senza finanziamenti pubblici ed in assenzadi vigilanza da parte dell’amministrazione, in conformità dei requisitistabiliti dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 22/E del 18 marzo 2008.Infine, la sentenza, sempre della Sezione Tributaria, n. 8623 del 30 maggio2012, ha affermato che i compensi percepiti da un’associazione sportiva afronte dell’attività didattica svolta sono esenti da iva soltanto se talenel settore, oppure da organismi da essi vigilati come le federazionisportive».4.3. Nel predetto decreto, infine, si è precisato che nel rinviopregiudiziale non erano «neppure spiegate compiutamente le ragioni perle quali le, richiamate nell’ordinanza, decisioni adottate dalla Corte digiustizia dell’Unione europea – adita in sede di rinvio pregiudiziale ai sensidell’art. 267 TFUE in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 132,paragrafo 1, lettera i), della direttiva n. 112/2006/CE, di cui l’art. 10 piùvolte menzionato costituisce attuazione – non siano comunque suscettibilidi venire in soccorso ai fini della risoluzione del dubbio interpretativo».Numero registro generale 31548/2021Numero sezionale 3638/2026Numero di raccolta generale 18310/2026Data pubblicazione 06/06/20265. In relazione a tale ultimo profilo viene in rilievo la sentenza dellaCorte di giustizia UE del 28 novembre 2013 in causa C-319/12, emessa inmateria di IVA, art. 132, 133, 134 e 168 della Direttiva 2006/112/CE, conriferimento a servizi educativi forniti da organismi di diritto privato a scopodi lucro.5.1. In tale pronuncia la Corte unionale, dopo aver premesso che:- l’«obiettivo perseguito dall’esenzione di cui all’articolo 132,paragrafo 1, lettera i), della direttiva IVA, garantendo un trattamento piùfavorevole, in materia di IVA, alle prestazioni connesse all’insegnamento,è intesa a facilitare l’accesso a tali prestazioni evitando l’aumento dei costiche si verificherebbe nel caso del loro assoggettamento all’IVA (v., in talsenso, sentenza del 20 giugno 2002, Commissione/Germania, C-287/00,Racc. pag. I-5811, punto 47)» (p. 26);- il carattere commerciale di un’attività non esclude, nell’ambitodell’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva IVA, che essapresenti il carattere di un’attività di interesse pubblico (v. sentenze del3 aprile 2003, Hoffmann, C-144/00, Racc. pag. I-2921, punto 38, nonchédel 26 maggio 2005, [OSCURATO:PERSONA] e Montecello, C-498/03,Racc. pag. I-4427, punto 31), sicché il termine «organismo», menzionatoin detto articolo è in via di principio sufficientemente ampio per includereenti privati che perseguono scopi di lucro (v. sentenza KingscrestAssociates e Montecello, cit., punto 35); d’altro canto «il legislatorecomunitario, quando ha inteso riservare la concessione delle esenzionipreviste all’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva IVA adeterminati enti che non perseguono fini di lucro o non hanno caratterecommerciale, l’ha esplicitamente indicato, come emerge dalla normasuddetta, lettere l), m) e q) (v., in tal senso, sentenza KingscrestAssociates e Montecello, cit., punto 37)» (pp. 27, 28 e 29);e precisato che:Numero registro generale 31548/2021Numero sezionale 3638/2026Numero di raccolta generale 18310/2026Data pubblicazione 06/06/2026- «Ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva IVA,i servizi educativi in questione sono però esentati solo se effettuati da entidi diritto pubblico aventi uno scopo di istruzione o da altri organismiriconosciuti dallo Stato membro interessato aventi finalità simili. Neconsegue che gli altri organismi, cioè gli organismi privati, devonosoddisfare il requisito di perseguire finalità simili a quelle dei suddettiorganismi di diritto pubblico. Discende quindi chiaramente dal tenoreletterale dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), che quest’ultimo nonpermette agli Stati membri di accordare l’esenzione per la prestazione diservizi educativi all’insieme degli organismi privati che forniscono taliprestazioni, includendovi anche quelli le cui finalità non sono simili a quelledei suddetti organismi di diritto pubblico» (p. 35);- «Pertanto un’esenzione come quella di cui al procedimentoprincipale, applicabile in maniera generale all’insieme delle prestazioni diservizi educativi, qualunque sia lo scopo perseguito dagli organismi privatiche forniscono le suddette prestazioni, è incompatibile con il suddettoarticolo 132, paragrafo 1, lettera i), come concepito dal legislatoredell’Unione» (p. 36);- «Nei limiti in cui l’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), delladirettiva IVA non precisa le condizioni o le modalità secondo le quali talifinalità simili possono essere riconosciute, spetta in via di principio al dirittonazionale di ogni Stato membro fissare le norme in base alle quali unsiffatto riconoscimento può essere accordato ad organismi di tal genere.[OSCURATO:PERSONA] membri dispongono al riguardo di un potere discrezionale (v., intal senso, citate sentenze [OSCURATO:PERSONA] e Montecello, punti 49 e51, nonché Zimmermann, punto 26)» (p. 37);- «Spetta inoltre ai giudici nazionali valutare se gli Stati membri,imponendo simili condizioni, abbiano rispettato i limiti del loro poterediscrezionale osservando i principi del diritto dell’Unione, in particolare ilprincipio di parità di trattamento il quale, in materia di IVA, si traduce nelNumero registro generale 31548/2021Numero sezionale 3638/2026Numero di raccolta generale 18310/2026Data pubblicazione 06/06/2026principio di neutralità fiscale (v., in tal senso, citate sentenze KingscrestAssociates e Montecello, punto 52, nonché L.u.P., punto 48)» (p. 38).ha quindi dichiarato che:- «Le disposizioni degli articoli 132, paragrafo 1, lettera i), 133 e 134della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativaal sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono interpretarsi nelsenso che non ostano a che i servizi educativi forniti a fini commerciali daorganismi non pubblici siano esentati dall’imposta sul valoreaggiunto. Tuttavia l’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), di tale direttivaosta ad un’esenzione dell’insieme delle prestazioni di servizi educativi, inmaniera generale, senza che si prendano in considerazione le finalitàperseguite da organismi non pubblici che forniscono prestazioni siffatte»;- «Un soggetto passivo non può far valere, a norma dell’articolo 168della direttiva 2006/112 o della disposizione nazionale che trasponequest’ultimo, il diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assoltaa monte se, in ragione di un’esenzione prevista dal diritto nazionale inviolazione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), di tale direttiva, i servizieducativi forniti a valle non sono assoggettati all’imposta sul valoreaggiunto»;- «Tale soggetto passivo può tuttavia invocare l’incompatibilità dellasuddetta esenzione con l’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva2006/112 affinché quest’ultima non gli sia applicata quando, pur tenendoconto del potere discrezionale accordato dalla disposizione in parola agliStati membri, il suddetto soggetto passivo non può oggettivamenteconsiderarsi come un organismo avente finalità simili a quelle di enti didiritto pubblico aventi uno scopo di istruzione, ai sensi di tale disposizione,il che spetta al giudice nazionale verificare»;- «In quest’ultima ipotesi, i servizi educativi forniti dal suddettosoggetto passivo saranno assoggettati all’imposta sul valore aggiunto eNumero registro generale 31548/2021Numero sezionale 3638/2026Numero di raccolta generale 18310/2026Data pubblicazione 06/06/2026quest’ultimo potrà dunque fruire del diritto a detrazione dell’imposta sulvalore aggiunto assolta a monte».6. Orbene, la normativa nazionale di riferimento è quella contenutanel d.lgs. n. 276 del 2003, recante «Attuazione delle deleghe in materia dioccupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.30» che prevede all’art. 4 l’istituzione presso il Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali dell’albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimentodelle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione delpersonale, supporto alla ricollocazione professionale, che ricomprendonoanche le attività di formazione finalizzate all'inserimento lavorativo, comesi desume dalle definizioni contenute nell’art. 2, lett. c) e d).6.1. Norma, quest’ultima, che alla lettera e) definisce«"autorizzazione"», il «provvedimento mediante il quale lo Stato abilitaoperatori, pubblici e privati, di seguito denominati "agenzie per il lavoro",allo svolgimento delle attività di cui alle lettere da a) a d)» e alla lett. f)definisce «"accreditamento"» il «provvedimento mediante il quale leregioni riconoscono a un operatore, pubblico o privato, l'idoneità a erogarei servizi al lavoro negli ambiti regionali di riferimento, anche mediantel'utilizzo di risorse pubbliche, nonché la partecipazione attiva alla rete deiservizi per il mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi diincontro fra domanda e offerta».7. Già da ciò si evince che le attività di formazione, da ricomprendersinei «servizi al lavoro», possono essere erogate soltanto dalle agenzie peril lavoro e da operatori, pubblici o privati, accreditati mediante specificiprovvedimenti regionali.7.1. In tal senso anche le risoluzioni dell’Agenzia delle entrate n. 129del 2001 e n. 205 del 2002.7.2. Pertanto, solo le prestazioni di formazione rese da questi soggettisono esenti ai fini IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 20, d.P.R. citato.Numero registro generale 31548/2021Numero sezionale 3638/2026Numero di raccolta generale 18310/2026Data pubblicazione 06/06/20267.3. Non lo sono, quindi, le analoghe prestazioni rese da soggetti,come nella specie la [OSCURATO:SOCIETA]., attuatrice del corso di formazionepromosso dalla [OSCURATO:SOCIETA]., che, come è pacifico tra le parti, è iscrittain un apposito albo tenuto dal Fondo FormaTemp a seguito di unaprocedura di accreditamento disciplinato dal Fondo stesso, ma non da unapubblica amministrazione; laddove l’autorizzazione e la vigilanza delMinistero del lavoro e delle politiche sociali rispettivamente concernono icriteri di gestione e delle strutture di funzionamento del fondo, conparticolare riferimento alla sostenibilità finanziaria complessiva del sistemae la gestione del fondo (art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 276 del 2003).8. Significativa, al riguardo, è la legge n. 207 del 2024 (legge dibilancio 2025) con cui il legislatore, al fine risolvere i dubbi interpretativiin materia, ha espressamente previsto, all’art. 1, comma 38, che «Leprestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazionedi lavoro, ai sensi del presente articolo, da enti e società di formazionefinanziati attraverso il fondo bilaterale costituito ai sensi dell'articolo 12,comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003 sono imponibili ai finidell'imposta sul valore aggiunto», precisando, al comma 39, che «Inconsiderazione dell'incertezza interpretativa pregressa, sono fatti salvi icomportamenti adottati dai contribuenti in relazione alle prestazioni di cuial comma 38 effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore dellapresente legge, per i quali non siano intervenuti atti divenuti definitivi» eche «Non si fa luogo a rimborsi d'imposta».8.1. Le predette disposizioni, abrogate dall’art. 170 del testo unico inmateria di imposta sul valore aggiunto di cui al d.lgs. n. 10 del 2026, sonostate riprodotte nell’art. 169, lett. c), del medesimo decreto.8.2. Non importa, ai fini della rilevanza della disposizione sopra citata,che la stessa non sia stata espressamente indicata come norma diinterpretazione autentica perché, in realtà, la precisazione in essacontenuta era già insita nel sistema ordinamentale, specie in quelloNumero registro generale 31548/2021Numero sezionale 3638/2026Numero di raccolta generale 18310/2026Data pubblicazione 06/06/2026unionale, che quella fattispecie ricomprendeva nel sistema impositivogenerale e, pertanto, il legislatore si è limitato semplicemente a recepirneil significato, normativizzandolo. A tale interpretazione della disposizionein esame induce anche la circostanza che è il comma 39 ne escludel’applicabilità alle sole posizioni fiscali divenute definitive.9. Deve, pertanto, convenirsi con la controricorrente nel ritenere chenel caso di specie, mancando il requisito soggettivo del riconoscimento adopera di una pubblica amministrazione della società attuatrice del corso diformazione ([OSCURATO:SOCIETA].), le prestazioni da questa rese in favore dellaTemporary s.r.l., agenzia del lavoro espressamente autorizzata dalMinistero del lavoro e delle politiche sociali, non sono esenti ma, anzi,soggette all’applicazione dell’aliquota IVA ordinaria, che correttamente lasocietà contribuente ha portato in detrazione.10. In definitiva, il ricorso va rigettato e, stante la particolarità dellaquestione, sulla quale, come evidenziato nel decreto presidenziale sopracitato, non si rinvengono precedenti specifici di questa Corte, le speseprocessuali vanno integralmente compensate tra le parti. P.Q.Mrigetta il ricorso e compensa le spese processuali.Così deciso in Roma, in data 29 aprile 2026.La PresidenteAngelina-Maria PERRINO