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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2022

Cassazione n. 01762/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse comune di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso epigrafe; e3aminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, afferente alla determinazione del trattamento punitivo e segnatamente al rconoscimento delle generiche benché la sentenza impugnata risulti sorretta da nte e non illogica motivazione ( esaustivamente fondata sul riferimento ai gravi precedenti correnti) e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, pedissequamente -ibadite in questa sede Hevato che all'inarrimissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali deP, somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. tiri deciso i 19 dicembre 2022. estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse comune di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso epigrafe; e3aminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, afferente alla determinazione del trattamento punitivo e segnatamente al rconoscimento delle generiche benché la sentenza impugnata risulti sorretta da nte e non illogica motivazione ( esaustivamente fondata sul riferimento ai gravi precedenti correnti) e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, pedissequamente -ibadite in questa sede Hevato che all'inarrimissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali deP, somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. tiri deciso i 19 dicembre 2022. estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] A
Sentenza Cassazione n. 01762/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris