CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 20554/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29203/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 27; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: claudiapellegrino @ordineavvocatiroma.org ) , con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 36; –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] per rinuncia al ricorso contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL] ) e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Lungotevere delle Navi, n. 30; –controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; –intimato – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, n. 4195 /20 20 depositatal’11 settembre 20 20 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 8 aprile 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Gianfranco, Maurizio e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono con tre mezzi , nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che depositano controricorso) e di [OSCURATO:PERSONA] (che non svolge difese) avverso la sentenza con la quale la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado che ne aveva rigettato la domanda di risarcimento danni subiti in conseguenza di una serie di esposti , asseritamente calunniosi, p resentati dai convenuti ad autorità amministrative e giudiziarie per presunti reati connessi ad opere di ristrutturazione eseguite in località Mandriacce di [OSCURATO:PERSONA]; è stata fissata la trattazione per la odierna adunanza camerale con decreto in data 1° febbraio 2023 del quale è stata data rituale comunicazione alle parti; considerato che: è stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso nei confronti di tutte le parti intimate; la rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli att. 390, secondocomma, cod. proc. civ.; la stessa risulta ritualmente comunicata dalla cancelleria alle altre parti interessate, in adempimento dell’obbligo previsto dal terzo comma della citata disposizione, applicabile nella specie ratione temporis (art. 35, comma 6, d.lgs. 10ottobre 2022, n. 149); deve essere pertanto dichiarata l’estinzione del processo; reputa il Collegio che, avuto riguardo alla natura della controversia ed all’esito del giudizio , si giustifichi l’integrale compensazionetra le parti delle spese del giudizio di cassazione ; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di legittimità. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della