CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 giugno 2024
Cassazione n. 24982/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Trieste ha confermato la pronunzia di condanna del G.U.P. del Tribunale di Gorizia in ordine al reato di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate ex art. 453 cod. pen.; Ritenuto che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. - è manifestamente infondato, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata esente da evidenti illogicità ( pag. 9: non sussistono elementi positivi che consentono il riconoscimento delle predette attenuanti, tenuto conto della condotta posta in essere la cui gravità emerge dal numero di banconote detenute e dalle modalità organizzative con le quali erano detenute, dell'intensità del dolo e soprattutto dell'assenza di qualsiasi forma di presa di distanza dalla scelta criminosa), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 giugno 2024 Il c